T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 02-11-2011, n. 8376

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il ricorso si rivela fondato posto che, a fronte della motivazione contenuta nel provvedimento impugnato (ovvero la mancanza dei requisiti di sorvegliabilità del locale), non risulta smentito che esista una piccola stanza di 3 mq prima dell’accesso nel locale dove si effettua la somministrazione di alimenti e bevande, il che non esclude che ciò sia rispettoso dei requisiti di cui al D.M. n. 564/1992;

– che la scarsa ampiezza della predetta stanza (di 3 mq) non può da sola costituire elemento probatorio tale da far ritenere che il locale di che trattasi non costituisca un circolo privato bensì un’attività di somministrazione aperta al pubblico;

– che, peraltro, alla luce della verifica disposta con l’ordinanza n. 2058/2011 (ovvero l’accertamento circa l’effettiva frequentazione del locale), la Polizia municipale, con nota del 28 settembre 2011, ha chiarito che, nel periodo primavera/estate, nel locale di che trattasi, è stata accertata la presenza di pochissime persone e, a volte, è risultato privo di frequentatori, dal che deriva che non può dirsi provato che il locale gestito dall’associazione culturale ricorrente sia aperto al pubblico (cfr, sul punto, per tutte, TAR Lazio, sez. II Ter, 18 gennaio 2011, n. 427);

– che, pertanto, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;

– che le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione dell’evoluzione della vicenda, tranne con riferimento al contributo unificato da porre a carico di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 13, comma 6bis, del DPR n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Contributo unificato a carico di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 13, comma 6bis, del DPR n. 115 del 2002.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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