Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-03-2012, n. 3233 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

A seguito del fallimento della Edil Europe s.r.l. l’amministratore della società, C.E., presentava domanda di ammissione al passivo in relazione ad un preteso credito restitutorio di Euro 176.048,08.

La domanda, rigettata dal giudice delegato, veniva tuttavia parzialmente accolta in sede di opposizione dal Tribunale di Pordenone, che in particolare riteneva che i pagamenti eseguiti dal C. dovessero essere qualificati come finanziamenti da parte del socio, pagamenti la cui prova sarebbe stata desumibile dalle scritture contabili della fallita, che costituirebbero comunque elementi indiziari dei versamenti.

Avverso la decisione il Fallimento Edil Europe proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva con controricorso l’intimato.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 2.2.2012.

Motivi della decisione

Con i due motivi di impugnazione il fallimento ha rispettivamente denunciato:

a) violazione dell’art. 2709 c.c., poichè l’efficacia probatoria attribuita alle scritture contabili sarebbe invocabile esclusivamente nei rapporti fra i contraenti ed i loro successori, fra i quali non rientrerebbe il curatore fallimentare che agirebbe solo in qualità di terzo;

b) violazione dell’art. 2729 c.c. e vizio di motivazione, in relazione all’affermato raggiungimento della prova circa l’esistenza del credito del C. sulla base del solo dato presuntivo consistente nell’avvenuta annotazione del precedente versamento nelle scritture contabili, e quindi in assenza della necessaria presenza di una pluralità di elementi.

Osserva il Collegio che il ricorso è fondato nei termini appresso precisati.

E’ corretto il rilievo prospettato con il primo motivo, con il quale è stata sostenuta l’inapplicabilità al caso di specie del disposto dell’art. 2709 c.c., che disciplina l’efficacia probatoria dei libri e delle altre scritture contabili delle imprese commerciali prevedendo che esse costituiscano prova contro l’imprenditore, dovendosi considerare terzo il curatore, sia rispetto al fallito che ai suoi creditori (C. 11/10081, C. 05/5582).

Tuttavia la correttezza del rilievo non vale a determinare la fondatezza del motivo di impugnazione, atteso che la lettura del provvedimento impugnato induce a ritenere che la contestata decisione non sia stata dettata da un’errata interpretazione dell’art. 2709 c.c..

Ed infatti il parziale accoglimento dell’opposizione non risulta riconducibile al disposto di quest’ultimo articolo, ma piuttosto al valore indiziario comunque attribuibile alle scritture contabili dell’imprenditore, affermazione quest’ultima astrattamente condivisibile in linea di principio.

Nel merito, tuttavia il rilievo non può essere condiviso, e sotto questo riflesso risulta fondato il secondo motivo di impugnazione con il quale, in particolare, il fallimento ha denunciato l’inadeguatezza del giudizio emesso dal tribunale, in quanto non confortato dall’indicazione di ulteriori riscontri.

Al riguardo occorre invero evidenziare come in effetti il tribunale non abbia indicato di quali ulteriori elementi, oltre a quello concernente le risultanze delle scritture contabili, abbia tenuto conto e quali siano state le ragioni che lo abbiano indotto ad attribuire valore probatorio agli elementi indiziari considerati.

La motivazione della sentenza impugnata risulta dunque insufficiente, come pure indirettamente si desume dal fatto che, a voler ritenere diversamente, si finirebbe per attribuire alle scritture contabili del fallito valore probatorio pieno anche nei confronti del fallimento, soluzione che risulterebbe in contrasto, come detto, con la qualità di terzo riconosciuta al curatore e con la giurisprudenza di questa Corte.

Conclusivamente, in accoglimento del ricorso la sentenza deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Pordenone in diversa composizione per una nuova delibazione in ordine all’opposizione allo stato passivo di C.E., alla luce delle indicazioni sopra formulate.

Il giudice del rinvio provvederà, infine, anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Pordenone in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *