Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-03-2012, n. 3231 Procura alle liti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Ancona ha (tra l’altro) dichiarato inammissibile l’appello proposto dal sig. G.M., in controversia di responsabilità civile dal medesimo introdotta nei confronti della Banca delle Marche s.p.a., sul rilievo della violazione del termine breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., giudicando valida la notifica della sentenza di primo grado effettuata dalla banca presso la cancelleria del Tribunale di Ancona, che l’aveva pronunciata, perchè il difensore dell’attore, appartenente al foro di Urbino, non aveva eletto domicilio in Ancona ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82.

Il sig. G. ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi di censura, cui la Banca delle Marche ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 e dell’art. 170 c.p.c., comma 1 e art. 285 c.p.c., si sostiene la nullità della notifica della sentenza di primo grado eseguita presso la cancelleria del giudice a quo, avendo il ricorrente, con la procura a margine dell’atto di appello, eletto domicilio in Ancona, Via Astagno n. 9, e dovendosi ritenere estesa al procuratore l’elezione fatta dalla parte, come affermato anche in precedenti giurisprudenziali di legittimità (vengono richiamate Cass. 9863/2000 e 561/2005).

2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., si afferma che pertanto avrebbe dovuto essere applicato il termine annuale per l’impugnazione, con conseguente ammissibilità dell’appello.

3. – I due motivi, da esaminare assieme, altro non essendo il secondo che una diretta conseguenza dell’invocato accoglimento del primo, sono infondati.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 20845 del 2007, hanno infatti ribadito, in sede di composizione di contrasto di giurisprudenza originato dai precedenti invocati dal ricorrente, l’orientamento già da esse in precedenza espresso e conforme alla giurisprudenza assolutamente prevalente, secondo cui, agli effetti dell’osservanza dell’onere di elezione di domicilio del procuratore previsto dall’art. 82 della legge professionale, è irrilevante l’indicazione della residenza o l’elezione di domicilio fatta dalla parte; con la conseguenza che anche in tal caso la notificazione, in particolare, della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione va effettuata presso la cancelleria del giudice che l’ha pronunciata.

4. – Con il terzo motivo, sempre denunciando violazione di norme di diritto, viene contestata l’affermazione dei giudici d’appello secondo cui era irrilevante la circostanza che, dopo la notifica presso la cancelleria del giudice di primo grado, la medesima sentenza fosse stata dalla banca notificata al G. personalmente. Si sostiene che quella notifica della sentenza, priva della formula esecutiva, non poteva che essere interpretata quale notifica – peraltro inefficace – ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione, con implicito riconoscimento dell’inefficacia della precedente notifica eseguita presso la cancelleria e con la conseguente applicazione del termine annuale.

5. – Il motivo è infondato, perchè è del tutto irrilevante quale fosse la soggettiva convinzione della banca notificante in ordine all’efficacia delle notifiche da essa eseguite. Rilevante, sul piano processuale, è invece il solo dato oggettivo della rituale esecuzione della notifica della sentenza ai sensi dell’art. 285 c.p.c., dalla quale l’art. 326 fa scaturire automaticamente la decorrenza del termine breve d’impugnazione.

6. – Con il quarto motivo, denunciando violazione dell’art. 124 disp. att. c.p.c. e vizio di motivazione, si lamenta che la Corte d’appello abbia omesso ogni pronuncia e motivazione sulla richiesta dell’appellante di dichiarare illegittima e inefficace la certificazione di passaggio in giudicato della sentenza impugnata, apposta dal cancelliere non "in calce alla copia contenente la relazione di notificazione", come dispone la norma invocata, bensì prima della relata di notifica; notifica, del resto, nulla ed inefficace, con conseguente illegittimità anche sostanziale della certificazione.

7. – Il motivo è inammissibile, perchè la questione della legittimità o meno della certificazione del passaggio in giudicato, apposta dal cancelliere sulla sentenza impugnata, è irrilevante ai fini della valutazione di ammissibilità del gravame, che non è certo pregiudicata da quella certificazione.

8. – Il ricorso va in conclusione respinto, con condanna del soccombente alle spese processuali, liquidate in dispositivo. Non ricorrono gli estremi per la condanna aggravata richiesta dal P.M..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 2.200,00 di cui 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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