T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 02-11-2011, n. 8384 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente chiede a questo Tribunale l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione dell’interno di concludere il procedimento avviato con la richiesta ai sensi dell’art. 9 lett. F) della l. 91/1992, di ottenimento della cittadinanza italiana, presentata in data 27.1.2009, con provvedimento espresso.

A tal fine rileva che la prefettura di Modena comunicava in data 11.2.2010 l’avvio del procedimento amministrativo e che successivamente nessun atto veniva adottato dalla amministrazione, cosicché il termine di cui all’art. 3 DPR n. 362/1994 deve ritersi ampiamente trascorso.

L’amministrazione si è costituta con mero atto di stile.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto con declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla amministrazione oltre il termine indicato dall’art. 3 del dpr n. 362/1994 (730 giorni) e deve quindi essere ordinato alla amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla amministrazione resistente di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 60 giorni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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