Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-03-2012, n. 3227 Sentenze ecclesiastiche di nullità, delibazione

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Svolgimento del processo

Con citazione notificato il 12 marzo 2010 il Sig. P.P. conveniva la signora A.L. dinanzi alla Corte d’appello di Palermo per ottenere la dichiarazione di efficacia nello Stato italiano della sentenza ecclesiastica 28 novembre 2008, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario celebrato il 22 giugno 1993 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Palermo.

Costituitasi ritualmente, la signora A. chiedeva il rigetto della domanda.

Con sentenza 29 novembre 2010 la Corte d’appello di Palermo, ritenuto che la declaratoria di nullità era stata pronunziata, tra altro, per esclusione della prole da parte di entrambi o almeno da parte dell’attore, e che tale causa di nullità non era conosciuta, nè conoscibile dalla A., rigettava la domanda, ravvisandone il contrasto con l’ordine pubblico italiano in tema di simulazione unilaterale, ignota all’altro coniuge.

Avverso la sentenza, non notificata, il P. proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi e notificato il 27 gennaio 2011.

Deduceva:

1) la violazione della L. 25 marzo 1985, n. 121, art. 8, comma 2, in relazione alla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 64, giacchè la corte territoriale non aveva tenuto conto delle deposizioni raccolte nel processo ecclesiastico, che attestavano la conoscenza del vizio di nullità del vincolo da parte della moglie nonchè dell’esclusione della procreazione e della sacralità del matrimonio da lui manifestata;

2) l’omessa pronunzia sull’assenza dei bona sacramentali, per la presenza di una simulazione comune ad entrambi i coniugi, emergente dalla sentenza del tribunale ecclesiastico;

3) la carenza di motivazione nella ritenuta sussistenza di una simulazione solo unilaterale, smentita dalle dichiarazioni dei testi escussi nel giudizio ecclesiastico.

Resisteva con controricorso la signora A..

Entrambe le parti depositavano memoria illustrativa, ex art. 378 c.p.c..

All’udienza del 13 gennaio 2012 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

Con il primo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente per affinità di contenuto, il ricorrente deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione nella ritenuta sussistenza di una simulazione solo unilaterale.

I motivi sono fondati.

Al riguardo, si osserva che l’affermazione della corte territoriale, secondo cui la causa di nullità in questione non fosse conosciuta, nè conoscibile dalla signora A. non è sorretta da una motivazione adeguata che dia conto delle ragioni di difformità dall’opposta conclusione cui era pervenuto il giudice ecclesiastico.

Nel corretto adempimento del principio di autosufficienza il ricorrente ha riportato testualmente la proposizione della sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale siculo di Palermo secondo cui "gli elementi acquisiti mediante l’istruttoria evidenziano, infatti, che entrambe le parti… esclusero la generazione della prole a tempo indeterminato".

E’ vero che il giudice civile può dissentire dalla valutazione dei fatti espressa dal tribunale ecclesiastico; ma ciò può fare dando conto delle ragioni del diverso convincimento: da conseguire pur sempre sulla scorta degli elementi istruttori posti in evidenza nella sentenza oggetto del riconoscimento statale. Ciò non ha fatto, per contro, la Corte d’appello di Palermo, incorrendo quindi in un palese vizio motivo; nonostante avesse testualmente riportato nella narratio dello svolgimento processuale che la declaratoria di nullità era stata pronunziata, tra altro, "per esclusione della prole da parte di entrambi o almeno da parte dell’attore".

Anche il secondo motivo, con cui si censura l’omessa pronunzia sull’assenza dei bona sacramentali rilevata dal giudice ecclesiastico, è fondato.

Si legge, nella sentenza impugnata, che la declaratoria di nullità del matrimonio era stata pronunziata "tra l’altro" per "esclusione della prole da parte di entrambi o almeno da parte dell’attore".

Questo lascia presumere che vi fossero altre rationes decidendi potenzialmente in grado di sorreggere, in via autonoma, la decisione ecclesiastica: non prese affatto in considerazione, per contro, e neppure riportate dalla corte territoriale ai fini della valutazione di conformità all’ordine pubblico nazionale.

Il ricorso deve essere quindi accolto, con la conseguente cassazione della sentenza ed il rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

– Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità;

– Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, art. 52, (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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