Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-06-2011) 04-10-2011, n. 35994

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza deliberata il 9 aprile 2010, la Corte di Appello di Potenza, ha confermato quella emessa dal Tribunale di Matera – sezione distaccata di Pisticci il 5 giugno 2009, che aveva condannato C.M. alla pena di anni uno e giorni dieci di reclusione, siccome colpevole: a) del reato previsto e punito dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 2, come sostituto dalla L. 31 luglio 2005, n. 155, art. 14, comma 1 a lui contestato per aver contravvenuto agli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune residenza, non trovandosi nella propria abitazione alle ore (OMISSIS); b) del reato di furto, per essersi impossessato al fine di trarne profitto, di un uovo di Pasqua, sottraendolo presso il bar "(OMISSIS)" di L.C., unificati nel vincolo della continuazione.

2. La Corte territoriale, infatti, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, disattendeva tutte le deduzioni svolte dall’appellante nel motivi di appello, dirette a confutare la effettiva sussistenza dei reati a lui contestati, osservando:

– che la penale responsabilità del C. con riferimento ad entrambi i reati contestati emergeva, inequivoca, delle dichiarazioni testimoniali dei Carabinieri P. e C., che avevano notato il sorvegliato speciale fuori dalla propria abitazione alle 22,50 circa del 4 aprile 2007; e da quelle di L.C., titolare del bar "(OMISSIS)" di (OMISSIS), che aveva riferito di aver espressamente esternato le sue proteste nei confronti dell’imputato, allorquando costui aveva appreso l’uovo di Pasqua, allontanandosi dall’esercizio, sicchè non poteva dubitarsi sul carattere indebito del riferito impossessamento del bene;

– che il carattere non clandestino della condotta dell’imputato era irrilevante, non essendo questo un elemento essenziale ai fini della configurabilità della fattispecie criminosa di cui trattasi, così come irrilevante doveva ritenersi il mancato ritrovamento della refurtiva presso la casa dell’imputato;

– che appariva privo di pregio l’assunto difensivo secondo cui il ritardo del prevenuto nel rincasare rispetto all’orario prescritto (ore 21,00), doveva ritenersi lieve.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del suo difensore, deducendone l’illegittimità:

– con il primo motivo, per mancanza di motivazione, con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione del dibattimento, pure espressamente formulata nell’atto di appello, e che riguardava l’escussione dei testi D. e R., che avrebbero dovuto riferire se effettivamente il C. si fosse impossessato dell’uovo di Pasqua "al fine di furto";

– con il secondo motivo, per violazione di legge, con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto contestato come delitto punito dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 2, trattandosi di violazione "degli altri obblighi" che definiscono lo status del sorvegliato speciale;

– con il terzo, per violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all’avvenuta contestazione all’imputato del reato di furto continuato e non già tentato, non avendo i giudici di appello adeguatamente valutato che dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla L., emergeva come costei avesse "sorvegliato tutte le fasi dell’azione furtiva, sì da poterla interrompere in ogni, momento".

Motivi della decisione

1. L’impugnazione è inammissibile perchè basata su motivi manifestamente infondati.

2.1 Quanto al primo motivo, a prescindere dal rilievo che il ricorrente, in violazione del generale principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non ha fornito alcun elemento dimostrativo a sostegno dell’assunto secondo cui, con l’atto di gravame, sarebbe stata richiesta la rinnovazione del dibattimento, va in ogni caso rilevato che nel giudizio di appello la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, laddove, nel caso in esame, il giudice di merito ha dimostrato in positivo, con spiegazione immune da vizi logici e giuridici, la sufficiente consistenza e l’assorbente concludenza delle prove già acquisite, ed in particolare delle dichiarazioni di L.C., persona offesa dal reato di furto.

2.2 Con riferimento poi al secondo motivo, va rilevato che la L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 2, così come modificato dalla L. 31 luglio 2005, n. 155, di conversione del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, punisce, in effetti, come delitto l’inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata con obbligo o divieto di soggiorno, distinguendo tale ipotesi dalla meno grave fattispecie prevista dal comma 1 del medesimo articolo, che punisce con l’arresto "il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale". La intervenuta modifica legislativa, in particolare, a differenza della normativa previgente, non valorizza più, ai fini della qualificazione giuridica del fatto come delitto, il tipo di violazione commessa, quanto piuttosto il tipo di misura applicata (in termini, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 8412 del 27/01/2009, dep. il 25/02/2009, Rv.

242975, imp. Iuorio).

2.3 Manifestamente infondato deve ritenersi, infine, anche il terzo ed ultimo motivo d’impugnazione, ove si consideri che intanto al C. non risulta contestato il reato di furto continuato, riguardando l’applicazione dell’art. 81 cod. pen., unicamente il riconoscimento del vincolo della continuazione tra la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale e l’unico episodio di furto contestato al prevenuto.

Quanto poi all’assunto secondo cui il fatto contestato al C. integrerebbe l’ipotesi del tentativo, trattasi di deduzione palesemente incongrua, giacchè anche ammettendo, come sostenuto apoditticamente In ricorso, che la persone offesa abbia "sorvegliato tutte le fasi dell’azione furtiva" è però incontestato nel presente giudizio, sulla base delle risultanze probatorie e segnatamente delle dichiarazioni della L., che l’uovo di Pasqua sia stato sottratto alla stessa dall’imputato, che se ne è impossessato allontanandosi dall’esercizio commerciale gestito dalla persona offesa dal reato contro la sua volontà, il che vale a qualificare la condotta contestata come delitto consumato, coincidendo nel furto il momento consumativo, con l’acquisita disponibilità dell’oggetto conseguente allo spossessamento del detentore, non essendo concepibile il possesso di un bene da parte di un altro soggetto, senza il consenso del detentore medesimo, nel caso di specie, si ripete, motivatamente escluso dai giudici del merito, con sintonica decisione sul punto.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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