MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 25 luglio 2014, n. 136 Regolamento recante modifiche al decreto 28 aprile 2008, n. 98 che disciplina le condizioni e le modalita’ di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia….

…per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche’ composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice delle assicurazioni private;
Visto l’articolo 285 del predetto Codice concernente il Fondo di
garanzia per le vittime della strada;
Visto l’articolo 303 dello stesso Codice concernente il Fondo di
garanzia per le vittime della caccia;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto 28 aprile 2008, n. 98, del Ministro dello sviluppo
economico che, nel dare attuazione alle citate disposizioni del
predetto Codice delle assicurazioni private, mediante un unico testo
regolamentare, per le rilevanti analogie di contenuti e disciplina
intercorrenti tra le due previsioni normative, ha recato condizioni e
modalita’ di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo
di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per
le vittime della caccia, nonche’ composizione dei relativi comitati,
ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo n. 209 del
2005;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha fra l’altro
istituito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS),
subentrato nelle competenze dell’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
Consultiva per gli Atti Normativi nell’adunanza del 5 giugno 2014;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota del 2 luglio 2014 con la quale lo schema di
regolamento e’ stato comunicato al Presidente del Consiglio dei
ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto 28 aprile 2008, n. 98

1. Al decreto 28 aprile 2008, n. 98, del Ministro dello sviluppo
economico, recante condizioni e modalita’ di amministrazione, di
intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della
strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche’
composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, comma 2, la lettera f) e’ sostituita dalla
seguente:
«f) IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.»;
b) all’articolo 2, comma 2, la lettera e) e’ sostituita dalla
seguente:
«e) due rappresentanti delle imprese di assicurazione e
riassicurazione con qualificata esperienza nel settore delle
assicurazioni private designati dall’Associazione di categoria piu’
rappresentativa sul piano nazionale;»;
c) all’articolo 25, comma 2, la lettera d), e’ sostituita dalla
seguente:
«d) un rappresentante delle imprese di assicurazione e
riassicurazione con qualificata esperienza nel settore delle
assicurazioni private designato dall’Associazione di categoria piu’
rappresentativa sul piano nazionale;»;
d) agli articoli 2, comma 2, lettera c); 8, comma 2; 10, comma 1
e 2; 15, comma 2; 25, comma 2, lettera b); 31, comma 2; 33, comma 1;
36, comma 2; 37, comma 3, la parola «ISVAP», e’ sostituita dalla
parola «IVASS».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 25 luglio 2014

Il Ministro: Guidi
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2014
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 3369

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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