Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-03-2012, n. 3221

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In un procedimento di separazione giudiziale tra M.L. e L.R., il Tribunale di Catania, con sentenza del 17 febbraio 2004, poneva a carico del M. la corresponsione di assegno di mantenimento per la moglie e per il figlio, maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente.

Proponeva appello il M., in punto assegno per la moglie.

Costituitosi il contraddittorio, la L. chiedeva rigettarsi l’appello e, in via incidentale, elevarsi l’importo dell’assegno per il figlio.

La Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 1-27 marzo 2007, accoglieva parzialmente l’appello principale e quello incidentale, escludeva l’assegno per la L., ed elevava quello per il figlio, da versarsi direttamente allo stesso.

Ricorre per cassazione la L., sulla base di quattro motivi.

Non si è costituito il M..

Motivi della decisione

Dalle relata di notifica del ricorso per cassazione, emerge che l’atto non fu consegnato all’Avv. Andrea Russo, unico procuratore e difensore del M., deceduto, ma a mani dell’Avv. Gaetano A. Russo, presso il medesimo studio, Viale Regina Margherita, 35/B, Catania. La notifica è pertanto inesistente.

Questa Corte, con ordinanza in data 19 aprile 2011, ha assegnato alla ricorrente un termine per la notifica alla parte personalmente. E’ da ritenere che essa non vi abbia ottemperato, non avendo prodotto documentazione alcuna al riguardo, e non essendo comparsi i difensori della ricorrente stessa all’udienza di rinvio. E’ applicabile, conseguentemente l’art. 164 c.p.c., in relazione all’art. 307 c.p.c..

Il ricorso, ancorchè per fatto sopravvenuto, va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, non essendoci costituito il M..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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