Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-06-2011) 04-10-2011, n. 35865Mezzi di prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.D. pone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Genova confermava quella emessa dal GUP presso il tribunale di Massa per il reato di cui all’art. 81 cpv. c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, contestato per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di legale rappresentante ed amministratore delegato della società Brotini p.a., simulando una cessione di numerose autovetture a soggetti comunitari ed applicando indebitamente il beneficio della non imponibilità dell’Iva di cui al D.L. n. 131 del 2003, art. 41, mentre in realtà le autovetture venivano acquistate da soggetti nazionali, pagate con assegni circolari emessi da banche italiane ed immatricolate come nuove nel territorio nazionale, al fine di consentire a soggetti passivi d’imposta italiana risultati acquirenti delle autovetture l’evasione dell’imposta sul Iva, emetteva fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

Deduce in questa sede il ricorrente:

1) la violazione dell’art. 238 c.p.p., in relazione alla acquisizione del verbale di accertamento eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti della ditta Ignesti di Firenze, acquisito al dibattimento e si rileva che all’atto dell’assunzione non erano presenti nè l’imputato nè il difensore;

2) la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla conclamata non utilità economica dell’atteggiamento contestato al B. ed al totale difetto di prova in ordine a qualunque attività di quest’ultimo successiva alla vendita.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

La violazione dedotta con il primo motivo di ricorso si appalesa del tutto generica nel petitum in assenza di riferimenti che consentano di ricostruire i termini fattuali della questione e la rilevanza di essa.

Peraltro, in relazione alle modalità di acquisizione, è pacifica la giurisprudenza di legittimità nel ritenere che l’inosservanza delle formalità prescritte dall’art. 468 c.p.p., comma 4 bis, per l’acquisizione di verbali di prove di altro procedimento, non è sanzionata da alcuna previsione espressa di nullità e non è riconducibile ad alcuna delle nullità di ordine generale previste dall’art. 178 c.p.p.. Nè essa può dar luogo ad una ipotesi di inutilizzabilità, derivando quest’ultima dalla violazione di un divieto di acquisizione, che, quando non è esplicito, è ravvisabile soltanto in relazione alla natura o all’oggetto della prova e non in relazione alle modalità della sua assunzione (ex plurimis Sez. 1, n. 1594 del 25/10/2004 Rv. 230774) E dunque il motivo è inammissibile.

Si pone ai limiti dell’inammissibilità anche il secondo motivo apparendo esente da censure sul piano motivazionale il ragionamento della corte di merito che ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputato sul rilievo che le cessioni a soggetti stranieri erano risultate simulate nella loro totalità in quanto i soggetti indicati dall’imputato come incaricati dalle ditte estere del ritiro delle autovetture avevano escluso il loro riferito ruolo ed anche di avere portato all’estero le autovetture della ditta B. mentre in un caso l’autovettura in apparenza acquistata da società straniera era stata addirittura consegnata al domicilio dell’acquirente in Italia a persona fisica che aveva pagato con assegno la vettura stessa corrispondendo separatamente ed in contanti l’IVA. Nè in questa sede appare evidentemente possibile opporre rilievi in ordine alla possibile lettura alternativa degli elementi di prova.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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