DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 2014, n. 138 Regolamento recante criteri e modalita’ per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all’estero e delle pubblicazioni edite in Italia e diffuse prevalentemente…

…all’estero, a norma dell’articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, e, in particolare,
gli articoli 1-bis e 6;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
novembre 2012, n. 252;
Visto l’articolo 1, commi 294 e 337, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell’8 novembre 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 23 gennaio 2014;
Ritenuto di non poter accogliere l’indicazione del Consiglio di
Stato di destinare all’ampliamento della platea dei beneficiari le
somme risultanti dalla decurtazione del contributo assegnato alle
imprese prive della certificazione di cui all’articolo 3, prima
parte, in quanto la platea stessa non puo’ estendersi ad imprese
prive dei requisiti di ammissione stabiliti dall’articolo 4;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 luglio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro degli affari esteri;

Emana

il seguente regolamento:
Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai
periodici italiani pubblicati all’estero da almeno tre anni e alle
pubblicazioni con periodicita’ almeno trimestrale edite in Italia e
diffuse prevalentemente all’estero da almeno tre anni, anche tramite
abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line. Al
presente regolamento e’ allegato l’elenco di cui all’Allegato A,
punto 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
novembre 2012, n. 252, che ne fa parte integrante.

Art. 2

Commissione

1. La Commissione di cui all’articolo 1-bis, comma 4, del
decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, avente il compito di accertare la
sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi per la stampa
italiana all’estero nonche’ di predisporre i relativi piani di
ripartizione, opera presso il Dipartimento per l’informazione e
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. La Commissione e’ istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento ed e’ cosi’ composta:
a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per
l’informazione e l’editoria, che la presiede;
b) quattro rappresentanti designati dal Dipartimento per
l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
c) quattro rappresentanti designati dalla Direzione Generale per
gli italiani all’estero del Ministero per gli affari esteri;
d) due rappresentanti designati dalla Federazione Unitaria della
Stampa Italiana all’Estero (FUSIE);
e) due rappresentanti delle associazioni nazionali dell’emigrazione
designati dalla Consulta Nazionale dell’Emigrazione;
f) due rappresentanti designati dalla commissione per
l’informazione e comunicazione del Consiglio Generale degli Italiani
all’Estero (CGIE);
g) due rappresentanti designati dalla Federazione Nazionale della
Stampa Italiana.
3. I componenti della Commissione restano in carica tre anni e
possono essere confermati una sola volta.
4. I servizi di segreteria a supporto della Commissione sono
assicurati dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri
per le spese di funzionamento.
5. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso o
rimborso spese comunque denominato.
6. Per la validita’ delle riunioni e’ richiesta la presenza della
meta’ dei suoi componenti, di cui almeno quattro rappresentanti delle
amministrazioni interessate. Dal quorum per la validita’ delle
riunioni e’ escluso il Presidente. La Commissione delibera a
maggioranza dei presenti.

Art. 3

Presentazione delle domande di contributo

1. Le domande per la corresponsione dei contributi per la stampa
italiana all’estero di cui all’articolo 1 sono presentate, a pena di
decadenza, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di
riferimento dei contributi, fatto salvo quanto previsto in sede di
prima applicazione dall’articolo 7.
2. Per i periodici pubblicati all’estero le domande sono presentate
alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente
competente per il luogo della sede legale dell’editore e da questa
trasmesse al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 maggio di ogni
anno. Per i periodici editi in Italia la domanda e’ presentata al
suddetto Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
3. Le domande sono corredate da apposita certificazione rilasciata
da primarie societa’ di revisione operanti nel Paese di riferimento
attestante la tiratura, il numero di uscite annue, la distribuzione e
la vendita del periodico per area geografica, secondo quanto indicato
dall’articolo 6, comma 2. Per i periodici editi in Italia la
certificazione e’ rilasciata dalle societa’ iscritte nel Registro dei
revisori legali istituito presso il Ministero dell’economia e finanze
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39. In alternativa, l’editore puo’ allegare alla domanda la
documentazione dimostrativa della tiratura dichiarata, della
distribuzione e delle copie vendute mediante presentazione delle
copie autenticate delle fatture, munite di quietanza di pagamento,
del fornitore del servizio o dei materiali. In tale ultimo caso,
l’ammontare del contributo, determinato secondo i criteri indicati
dall’articolo 6, e’ diminuito della misura del 30 per cento ed i
fondi resisi cosi’ disponibili sono ripartiti proporzionalmente in
favore delle imprese editrici che adottano la procedura di
certificazione dei dati, nell’ambito delle categorie di cui
all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
4. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza
del Consiglio dei Ministri cura l’istruttoria per l’ammissione al
contributo con il supporto della Direzione Generale per gli italiani
all’estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari
esteri.

Art. 4

Requisiti e criteri per l’attribuzione dei contributi

1. Sulla base dell’istruttoria svolta dal Dipartimento per
l’informazione e l’editoria ai sensi dell’articolo 3, comma 4, la
Commissione di cui all’articolo 2 accerta il possesso dei seguenti
requisiti:
a) per i periodici editi all’estero: la regolare pubblicazione da
almeno tre anni, con periodicita’ almeno trimestrale nell’anno solare
di riferimento; la trattazione, con testi scritti almeno per il 50
per cento in lingua italiana, di argomenti di interesse della
comunita’ italiana all’estero nel rispetto dei contenuti specificati
all’articolo 1-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 63 del 2012;
b) per i periodici editi in Italia: la pubblicazione con
periodicita’ almeno trimestrale nell’anno solare di riferimento; la
regolare iscrizione delle imprese editrici al Registro degli
Operatori della Comunicazione (ROC) da almeno tre anni; la diffusione
prevalentemente all’estero, anche tramite abbonamenti a titolo
oneroso per le pubblicazioni on line; la trattazione di argomenti di
interesse della comunita’ italiana all’estero, nel rispetto dei
contenuti specificati all’articolo 1-bis, comma 2, del citato
decreto-legge n. 63 del 2012.
2. Il contributo per ciascun periodico non puo’ superare il limite
massimo del 5 per cento dello stanziamento complessivo annuale di cui
al comma 1 dell’articolo 1-bis del citato decreto-legge n. 63 del
2012.
3. Il contributo puo’ essere richiesto fino ad un massimo di due
periodici.

Art. 5

Periodici che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali,
religiose

1. Ai periodici che esprimono specifiche appartenenze politiche,
culturali e religiose, esplicitamente indicate nelle relative
pubblicazioni, ove non soddisfino i requisiti indicati all’articolo
1-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 63 del 2012, e’ riservata
una percentuale del 3 per cento di ciascuna delle due quote indicate
all’articolo 6, comma 1. Nella domanda di cui all’articolo 3
l’editore chiede di essere ammesso a concorrere alla quota di
riserva, anche in via subordinata, rispetto alla concessione del
contributo di cui all’articolo 6.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli aventi
titolo in parti eguali. Il contributo assegnato al singolo periodico
non puo’ essere maggiore di quello spettante secondo i criteri di cui
alle lettere a), b), c), d) e) ed f) del comma 2 dell’articolo 6. Le
somme eventualmente non attribuibili ai sensi del presente articolo
confluiscono nelle risorse da ripartire ai sensi dell’articolo 6.

Art. 6

Riparto dei contributi tra gli aventi titolo

1. Nel rispetto del limite complessivo di spesa stabilito
dall’articolo 1-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 63 del
2012, i contributi spettano:
a) nella misura del 70 per cento delle risorse annualmente
disponibili, ai periodici editi all’estero, in possesso dei requisiti
indicati all’articolo 4, comma 1, lettera a);
b) nella misura del 30 per cento delle risorse annualmente
disponibili, ai periodici editi in Italia, in possesso dei requisiti
indicati all’articolo 4, comma 1, lettera b).
2. Nell’ambito delle rispettive quote indicate al comma 1, lettere
a) e b), i contributi sono cosi’ ripartiti:
a) 10 per cento in parti uguali tra tutti gli aventi titolo;
b) 5 per cento in parti uguali fra gli aventi titolo che
contribuiscono in modo significativo alla promozione del sistema
Italia all’estero e presentino una consistenza informativa di
particolare rilevanza;
c) 20 per cento in ragione della diffusione presso le comunita’
italiane all’estero e dell’apporto alla diffusione della lingua e
della cultura italiana, quali desumibili dal numero di copie
effettivamente distribuite nell’anno solare di riferimento;
d) 30 per cento in proporzione al numero di copie di effettive
uscite documentate nel corso dell’anno;
e) 30 per cento in proporzione al numero di pagine pubblicate per
ciascun numero, rapportate al formato tipo di cm 43’59, con
esclusione dello spazio pubblicitario;
f) 5 per cento in proporzione al numero di copie vendute anche in
formato digitale a fronte di corrispettivi o abbonamenti
rispettivamente documentati.

Art. 7

Norme transitorie e finali

1. Le domande di contributo relative alle pubblicazioni dell’anno
2013 sono presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 11 agosto 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Mogherini, Ministro degli affari
esteri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
Reg.ne – Prev. n. 2453

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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