Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-03-2012, n. 3218 Farmaci e prodotti galenici Sanità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 – Con atto di citazione notificato in data 21 aprile 1994 la Credifarma S.p.a., quale procuratrice speciale del Dott. M. R., titolare di una farmacia, conveniva avanti al Tribunale di Napoli la USL (OMISSIS) e la USL n. (OMISSIS), chiedendone la condanna – in via alternativa o solidale – al pagamento di L. 157.198.301, di cui L. 110.644.857 per interessi legali e maggior danno, oltre agli interessi anatocistici.

Si deduceva che il predetto farmacista aveva erogato, in forza di convenzione con l’USL n. (OMISSIS), medicinali a soggetti assistiti del Servizio sanitario nazionale e, premesso che in virtù delle convenzioni vigenti entro il giorno 25 di ogni mese avrebbe dovuto ricevere il pagamento delle ricette spedite il mese precedente, si rappresentava che detti pagamenti, nei periodi da maggio a settembre del 1991, da gennaio a dicembre del 1992 e da gennaio ad aprile del 1993 erano intervenuti in ritardo, di talchè la Credifarma S.p.a., che aveva anticipato gli importi, aveva addebitato i relativi interessi bancari.

1.1 – Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 916 del 2002, accoglieva la domanda esclusivamente nei confronti della USL n. (OMISSIS).

1.2 – Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli, accogliendo l’appello proposto dal Gestione Liquidatoria dell’Usl n. (OMISSIS), rigettava la domanda del M., ritenendo, in primo luogo, che nei confronti della USL fosse necessaria la costituzione in mora, che non risultava intervenuta e ad alla quale non poteva assimilarsi la trasmissione delle distinte riepilogative mensili inoltrate dal farmacista, ed aggiungendo, poi, che, in deroga espressa all’art. 1182 c.c., comma 3, la natura "querable" dell’obbligazione determinava l’impossibilità di configurare la mora "ex re" alla scadenza del termine per il pagamento.

1.3 – Propone ricorso per cassazione, tramite Credifarma S.p.a., il Dottor M., anche nei confronti della Regione Campania, succeduta nei rapporti della USL, sulla base di tre motivi, cui il Commissario liquidatore della USL n. (OMISSIS) resiste con controricorso.

Motivi della decisione

2 – Con il primo motivo sui denuncia violazione degli artt. 1182, 1183, 1218, 1219 e 1224 c.c., nonchè della L.R. Campania n. 63 del 1980, artt. 37, 38 e 39, per avere la Corte di merito indebitamente escluso che la normativa regionale avesse consentito l’accredito diretto in favore dei farmacisti con la conseguente applicabilità, trattandosi di credito "portable", di mora ex re.

2.1 – Il motivo è infondato.

Come più volte affermato da questa Corte (cfr. Cass., 26 aprile 2010, n. 9918; Cass., 12 giugno 2008, n. 15697; Cass., 5 maggio 2005, n. 9639), la L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 50, n. 1, istitutiva del servizio sanitario nazionale, obbliga le regioni a disciplinare l’utilizzazione del patrimonio e la contabilità delle UUSSLL conformando la disciplina amministrativo – contabile delle gestioni delle medesime ai principi della contabilità pubblica previsti dalla legislazione vigente, e la L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 8 (Finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), come modificato dalla Legge di Conversione 29 febbraio 1980, n. 33 (nel testo novellato dalla L. 20 marzo 1981, n. 119, art. 35), stabilisce che il servizio di tesoreria sia affidato dalle UUSSLL ad una delle aziende di credito di cui al R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, art. 5 – e successive modificazioni – mediante convenzioni conformi ai criteri generali approvati con decreto del Ministero del Tesoro. Le norme che disciplinano la contabilità pubblica sono contenute, per lo Stato, negli R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 54 – 68 bis e del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 270, art. 417 e segg., e, per gli enti locali, nel R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 96 e 325.

Conseguentemente, per costante interpretazione giurisprudenziale della predetta normativa e per effetto del rinvio ad essa delle disposizioni che regolano la contabilità delle UUSSLL, il luogo di adempimento dell’obbligo delle stesse di pagare una somma di danaro è quello ove si trova l’ufficio di tesoreria delegato all’esecuzione del mandato, con inequivocabile deroga alla norma contenuta nell’art. 1182 c.c., comma 3, secondo la quale invece l’obbligazione avente a oggetto una somma di danaro deve esser adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza.

Nè a diversa conclusione può indurre l’esegesi della L.R. Campania 11 novembre 1980, n. 63, emanata in attuazione della precitata L. n. 833 del 1978, art. 50, n. 1. Infatti la previsione contenuta nell’art. 38, comma 1, di detta legge, che disciplina il contenuto del mandato di pagamento delle spese (art. 37, comma 1, e art. 39, comma 2), dell’indicazione, nei casi consentiti dalla legge, degli estremi dei conti correnti postali o bancari dei creditori (lett. E), e del luogo dove devono eseguirsi i pagamenti (lett. l), è stata dettata, come altre norme analoghe di contabilità pubblica – articolo unico del D.P.R. n. 71 del 1962, contenente nuove agevolazioni per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato; R.D. 7 ottobre 1926, n. 1759; D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421; D.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21, per facilitare il creditore, ma senza perciò modificare il luogo di adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione stabilito dal R.D. n. 827 del 1924, art. 420, comma 1, ove si trova l’ufficio di tesoreria all’uopo delegato, presso il quale il creditore ha l’obbligo di presentarsi, perchè la norma, di rilevanza pubblicistica, è dettata per ragioni di ordinato e razionale svolgimento della gestione amministrativa e contabile degli enti cui è affidata la realizzazione di interessi collettivi e che sono dotati del servizio di tesoreria. Quindi, anche nel caso in cui il tesoriere, richiesto dal creditore, disponga l’accredito della somma spettantegli sul conto corrente del medesimo, è nell’ufficio di tesoreria che si estingue il mandato. Pertanto, anche in base alla normativa della Regione Campania deve riaffermarsi che il debito della USL è esigibile, al tempo della scadenza, nella sede della Tesoreria delegata, ed ha quindi natura di obbligazione "querable", ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 1 (in tal senso: Cass. 14 luglio 2004 n. 13100).

Ne consegue, ai sensi dell’art. 1219 c.c., n. 1, che non è sufficiente, per la costituzione in mora della USL, che sia scaduto il termine per l’adempimento dell’obbligo, ma è necessario che il creditore formuli apposita richiesta scritta.

Nè a tal fine può costituire equipollente idoneo l’invio delle distinte riepilogative delle ricette che il farmacista ha l’onere di inoltrare, ai sensi dell’accordo nazionale di categoria del 13 luglio 1987 tra farmacie e UUSSLL, approvato con D.P.R. n. 94 del 1989, a norma della L. n. 833 del 1978, art. 48, entro il 14 giorno di ogni mese, sia perchè dalle stesse disposizioni regolamentari si desume che il fine di tale invio è di consentire all’ente erogatore, entro il 25 giorno del mese successivo, di provvedere all’effettivo pagamento a saldo di esse e all’acconto di quelle del mese in corso e quindi l’onere è predisposto soltanto a fini contabili (Cass. 1576/1997), sia perchè il presupposto dell’atto di costituzione in mora è che il debito sia scaduto, mentre invece al momento dell’invio predetto esso, che secondo le disposizioni in materia di contabilità pubblica è esigibile soltanto con l’emissione del mandato, non è ancora esigibile neppure in base alle predette disposizioni (Cass. 1804/1996), che peraltro, in quanto regolamentari, non possono derogare alla normativa di legge (art. 4 preleggi, comma 1).

3 – Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1324 e 1362 c.c., nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e la violazione e falsa applicazione dell’accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacia di cui al D.P.R. 21 febbraio 1989. Si afferma che la corte territoriale avrebbe disatteso il dato inerente all’inoltro di intimazioni di pagamento successive alla scadenza dell’obbligazione, "mediamente nei primi giorni del mese successivo alla scadenza". 3.1 – Il motivo è inammissibile. Deve, invero, rilevarsi che le missive indicate non sono state riprodotte nel ricorso nel loro testo integrale, con la mancata osservanza, in tal modo, dell’onere di autosufficienza al quale la parte ricorrente è tenuta. In base a tale principio, il ricorso deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a individuare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 13 luglio 2004 n. 12912, Cass. 11 giugno 2004 n. 11133, Cass. 15 aprile 2004 n. 7178, tra le altre; da ultimo, vedi Cass. 24 maggio 2006 n, 12362, Cass. 4 aprile 2006 n. 7825; Cass. 17 luglio 2007 n. 15952). Tale aspetto appare maggiormente significativo in relazione alla motivazione della sentenza impugnata, nella quale si afferma categoricamente che le richieste di pagamento (sostanzialmente coincidenti con le distinte contabili) risultano anteriori alla scadenza dei rispettivi crediti, i quali, ai sensi del D.P.R. 15 settembre 1979, art. 10, maturano il giorno 25 del mese successivo alla spedizione della ricetta.

Poichè dal ricorso non risulta, in particolare, quale fosse il tenore delle lettere, rimane preclusa ogni possibilità di verificare la loro efficacia ai fini della costituzione in mora della pubblica amministrazione.

4 – Parimenti infondato è il terzo motivo, con il quale si sostiene (in via subordinata) che, in violazione "dei principi generali in tema di adempimento di obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione", e, in particolare con riferimento agli artt. 1224, 1282 c.c., la corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la decorrenza degli interessi corrispettivi con decorrenza dalla data di scadenza dell’obbligazione.

Tale assunto si pone in contrasto con il consolidato principio secondo cui la liquidità e l’esigibilità del credito – necessarie perchè questo produca interessi ai sensi dell’art. 1282 cod. civ. – possono essere escluse anche da circostanze e modalità di accertamento dell’obbligazione in ragione della natura pubblicistica del soggetto debitore, cosicchè, qualora ai fini della decorrenza degli interessi corrispettivi sia necessario stabilire il momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile, l’accertamento di tale duplice requisito non può prescindere dal presupposto formale dell’emissione del titolo di spesa – ai sensi del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 270, che, sia pure alla stregua di una regola di condotta interna alla pubblica amministrazione (che da una norma di legge ripete la sua efficacia vincolante interna), condiziona e realizza suddetto requisito (cfr. Cass., 4 settembre 2004, n. 17909, proprio in tema di credito vantato da farmacista nei confronti di USL; nonchè Cass., 6 giugno 2006, n. 13252., Cass., 13 marzo 2009, n. 6203; Cass., 6 agosto 2010, n. 17909).

5 – Al rigetto de ricorso consegue la condanna al pagamento, in favore della parte che ha svolto attività difensive, delle spese processuali inerenti al presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore del Comm. Liq. della USL n. (OMISSIS) delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro 4000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2012

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