T.A.R. Liguria Genova Sez. I, Sent., 02-11-2011, n. 1506 Comunicazione, notifica o pubblicazione del provvedimento lesivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società immobiliare B.B. s.r.l. é proprietaria di un compendio immobiliare costituito da 12 appartamenti ed autorimesse nel comune di Ceriale, realizzato sulla base di una concessione edilizia (n. 45/94 del 16.7.1994), annullata ai sensi dell’art. 27 della legge urbanistica 17.8.1942, n. 1150 dal Presidente della Provincia di Savona, con decreto 8.3.1997, n. 16745.

Tale ultimo provvedimento è stato impugnato dinanzi a questo T.A.R. che, con sentenza 8.2.1999, n. 44, ha respinto il ricorso: la sentenza è stata fatta oggetto di impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato (R.G. n. 2804/2000).

Con ricorso notificato in data 1112.7.2008 la società ricorrente ha impugnato la nota 27.6.2008, prot. 21726, con la quale il comune ha chiesto il versamento di Euro 431.026,97 a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 38 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380, nonché il presupposto provvedimento dell’Agenzia del territorio di Savona, di stima del valore venale delle opere abusivamente eseguite.

A sostegno del gravame deduce molteplici motivi di ricorso, con la maggior parte dei quali (segnatamente, dal 7 al 17) lamenta l’invalidità derivata di tutti i provvedimenti impugnati nel presente giudizio, discendente dall’illegittimità del decreto del Presidente della Provincia di Savona 8.3.1997, n. 16745.

Si sono costituiti in giudizio il comune di Ceriale, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia del territorio, controdeducendo nel merito ed instando per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza 26.3.2010, n. 71 la Sezione, in considerazione del nesso di pregiudizialità sussistente tra l’annullamento del titolo edilizio (oggetto del ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato, in allora pendente) ed i provvedimenti sanzionatori oggetto del presente giudizio, ha disposto la sospensione del processo ex art. 337 comma 2 c.p.c..

Con decreto decisorio 12.8.2010, n. 5778 la Sezione V del Consiglio di Stato ha dichiarato perento il ricorso in appello R.G. n. 2804/2000 e, alla pubblica udienza del 18 ottobre 2011, il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Motivi della decisione

Occorre preliminarmente dare atto che, con memoria depositata in data 15.9.2011, la società ricorrente, in considerazione della perenzione del giudizio di appello, ha espressamente rinunciato a tutti i motivi (segnatamente, dal 7 al 17) denuncianti vizi di invalidità derivata dal presupposto provvedimento di annullamento della concessione edilizia.

Ciò posto, l’attenzione deve concentrarsi sui motivi dall’1 al 6.

1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/1990 e l’assenza di contraddittorio circa la determinazione del valore venale delle opere.

Il motivo è infondato.

Secondo una costante giurisprudenza – anche della Sezione – l’art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, nella parte in cui impone all’Amministrazione di dare previa comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento che lo riguarda, non va interpretato in modo formalistico, ma con riferimento alla sua ratio concreta, che è quella di assicurare la partecipazione del privato interessato al procedimento amministrativo, con la conseguenza che l’eventuale omissione dell’adempimento non determina l’illegittimità dell’azione amministrativa, laddove sia provato che il destinatario abbia avuto comunque e aliunde conoscenza del procedimento in corso, potendo quindi parteciparvi (Cons. di St., VI, 20.5.2009, n. 3086; id., IV, 3.3.2009, n. 1207; T.A.R. LombardiaMilano, III, 1.3.2011, n. 595; T.A.R. Liguria, I, 5.7.2010, n. 5564).

Nel caso di specie, la decisione di applicare la sanzione pecuniaria ex art. 38 D.P.R. n. 380/2001 con riferimento ad una volumetria di 640 mc. rimonta al decreto del Presidente della Provincia 15.6.2007, n. 71 (doc. 14 delle produzioni 18.2.2010 di parte comunale), che, nell’assentire una variante al P.R.G. contestuale all’approvazione del piano particolareggiato di iniziativa della ricorrente (docc. 7 e 9 delle produzioni 18.2.2010 di parte comunale), ha espressamente condizionato l’approvazione alla accettazione dei rilievi espressi nel voto del comitato tecnico urbanistico provinciale 7.6.2007, n. 642 (doc. 13 delle produzioni 18.2.2010 di parte comunale), nella parte in cui ha quantificato in 640 mc. – piuttosto che in mc. 289 – l’eccedenza volumetrica cui applicare la sanzione.

Orbene, il decreto del Presidente della Provincia 15.6.2007, n. 71 (notificato alla ricorrente in data 2.7.2007, doc. 15 delle produzioni 18.2.2010 di parte comunale), benché sul punto immediatamente lesivo (condizionando l’approvazione del piano particolareggiato e della relativa variante alla quantificazione in 640 mc. della volumetria eccedente) non è stato fatto oggetto di tempestiva impugnazione: anzi, in piena acquiescenza ad esso (ed al voto del comitato tecnico urbanistico provinciale 7.6.2007, n. 642, ad esso presupposto), la società ricorrente ha, in data 5.7.2007, autonomamente calcolato in mc. 640,122 l’eccedenza volumetrica proprio ai fini dell’applicazione della sanzione pecuniaria (doc. 16 delle produzioni 18.2.2010 di parte comunale), senza apporre riserva alcuna.

Nessun dubbio può dunque sussistere circa il fatto che la ricorrente fosse perfettamente a conoscenza dell’avvio del procedimento di applicazione della sanzione ex art. 38 D.P.R. n. 380/2001: onde sull’amministrazione non gravava alcun obbligo di comunicazione in tal senso.

Per quanto concerne invece la determinazione del valore venale delle opere effettuata da parte dell’Agenzia del territorio, è dirimente il rilievo che, nel procedimento disegnato dall’art. 38 del D.P.R. n. 380/2001, la stima dell’Agenzia costituisce una fase infraprocedimentale, in relazione alla quale non è richiesta una ulteriore (ed ultronea) comunicazione di avvio del procedimento.

Per il resto, non vi è prova che l’impresa ricorrente, pur a conoscenza della pendenza del procedimento, sia intervenuta ex artt. 9 e 10 L. n. 241/1990 – com’era suo diritto – mediante la presentazione di memorie e documenti all’Agenzia del territorio, onde essa non ha neppure interesse a dedurre, sul punto, la violazione delle garanzie partecipative.

2. Come chiarito più sopra, l’indicazione della volumetria da prendere a riferimento per la stima è contenuta in atti divenuti ormai inoppugnabili in quanto non tempestivamente impugnati, e segnatamente: il decreto del Presidente della Provincia 15.6.2007, n. 71, di approvazione del piano particolareggiato e della relativa variante al P.R.G., notificato alla ricorrente in data 2.7.2007 (doc. 15 delle produzioni 18.2.2010 di parte comunale); la deliberazione del consiglio comunale 25.9.2007, n. 82 (doc. 17 delle produzioni 18.2.2010 di parte comunale), di adeguamento dello strumento urbanistico attuativo e della contestuale variante di P.R.G. alle osservazioni della Provincia, pubblicata a far data dal 17.11.2007 (doc. 18 delle produzioni 18.2.2010 di parte comunale).

A ciò si aggiunga che la ricorrente aveva – oltretutto – prestato positiva acquiescenza a detta quantificazione della volumetria eccedente (cfr. il doc. 16 delle produzioni 18.2.2010 di parte comunale).

Ne consegue la tardività del motivo di ricorso.

34. Il terzo ed il quarto motivo, appuntandosi entrambi sulla stima operata dall’Agenzia del territorio – censurata per difetto di istruttoria e di motivazione – possono essere trattati congiuntamente.

Essi sono infondati.

Giova premettere che, trattandosi di una stima effettuata nell’esercizio di discrezionalità tecnica, le relative valutazioni sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza, nonché della congruità dell’istruttoria.

Sennonché, la nota 28.2.2008 dell’Agenzia del territorio (doc. 3 delle produzioni 18.2.2010 di parte comunale) dà espressamente conto dell’effettuazione di un sopralluogo in data 21.2.2008 nonché di tutti i criteri (volumetria di riferimento, distinta in abitativo e autorimessa, oltre al richiamo alle fonti dalle quali sono stati desunti i valori utilizzati) utilizzati per la stima, indicando al riguardo sia dati interni all’Agenzia (l’osservatorio del mercato immobiliare) che esterni (il Consulente immobiliare del Il sole 24 ore), entrambi comunque noti ed utilizzati dagli operatori del settore immobiliare e liberamente o comunque facilmente consultabili (docc. 6 e 7 delle produzioni 12.2.2010 dell’Agenzia del territorio), così che è agevolmente individuabile l’iter logico attraverso il quale si è pervenuti alla stima posta a base del provvedimento sanzionatorio.

Nel caso di specie, non sono dunque evidenziati indici sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto i profili del difetto di motivazione, dell’illogicità manifesta e dell’erroneità dei presupposti di fatto, tenuto conto che, come evidenziato dalla difesa erariale, i valori esposti nelle banche dati prese a riferimento risultano addirittura superiori alla valutazione finale fornita dall’Agenzia del territorio.

5. Con il quinto motivo la società ricorrente contesta che l’Agenzia del territorio avrebbe illegittimamente calcolato il valore venale dei beni sulla base di una consistenza volumetrica lorda, comprensiva delle murature.

Prima ancora che inammissibile per acquiescenza (la volumetria oggetto di sanzione essendo stata quantificata con provvedimenti ormai inoppugnabili), il motivo è infondato.

L’art. 38 del D.P.R. n. 380/2001 non fa riferimento alla superficie utile, bensì al valore delle "opere" abusivamente eseguite, tra le quali rientrano certamente anche le superfici delle murature (cfr. anche le norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari allegate al D.P.R. 23.3.1998, n. 138).

6. Poiché la stima dell’Agenzia del territorio risulta esente dai vizi sollevati, risulta infondato anche il sesto motivo di ricorso, con il quale è dedotta l’illegittimità derivata del provvedimento di irrogazione della sanzione.

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in Euro 5.000,00 (cinquemila) oltre I.V.A. e C.P.A. in favore del comune di Ceriale ed in Euro 3.000,00 (tremila) in favore dell’Agenzia del territorio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente

Roberto Pupilella, Consigliere

Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *