T.A.R. Liguria Genova Sez. II, Sent., 02-11-2011, n. 1499 Professioni intellettuali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente, dipendente regionale, riferisce di essere stata distaccata presso la Clinica psichiatrica dell’Università di Genova, per svolgere compiti di formazione del personale.

In fatto, però, è stata sempre adibita ad attività psicoterapeutica nell’ambito dei servizi psichiatrici, in ausilio all’attività dei medici.

Con l’istituzione delle USSL, previo concorso, è stata trasferita al Servizio sanitario nazionale con destinazione alla USL XIII, che l’ha mantenuta tra il personale adibito alla Clinica psichiatrica dell’Università, continuando a svolgere la stessa attività.

Con l’entrata in vigore dell’art. 14, 3° comma, della L. n. 207/85, secondo cui gli psicologi psichiatrici, equiparati agli psichiatri a norma delle leggi n. 431/68 e 515/71 in quanto svolgenti funzioni psicoterapiche, hanno il trattamento giuridico – normativo di equiparazione anche ai fini dell’inquadramento nei ruoli nominativi regionali, l’istante ha richiesto detta equiparazione. Essa veniva riconosciuta ad altri richiedenti, fra cui la ricorrente non era inclusa. Impugnava pertanto l’atto che aveva pretermesso la sua istanza con ricorso n. 1652/86, tuttora pendente.

Impugnava altresì, con ricorso n. 1161/87, il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 243 dd. 24.3.1987, nella parte in cui, approvando il ruolo nominativo regionale per detto anno, non la includeva tra gli psicologi equiparati ai medici.

Successivamente la Regione Liguria, previo interpello del Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo cui "il trattamento giuridico – economico di equiparazione, di cui all’art. 14 citato (che non ha natura costitutiva) spetta esclusivamente agli psicologi assunti per pubblico concorso nei servizi psichiatrici (ospedali psichiatrici, centri o servizi di igiene mentale, istituti medico psicopedagogici) dipendenti dalle Province, facendo integralmente proprio detto parere, respingeva la domanda di parte istante con nota prot. N. 48068/AP4 dd. 31.3.1992.

Di detta determinazione la ricorrente chiede l’annullamento, deducendo che l’art. 14, 3° comma, della L. n. 207/85 avrebbe risolto positivamente la questione.

Non sarebbe invero, alla luce della norma predetta, più condivisibile la sua prima interpretazione, che ammetterebbe la chiesta equiparazione solo nei confronti di quegli psicologi che avevano operato, prima del passaggio alle UU. SS. LL., negli ospedali psichiatrici e nei centri di igiene mentale, ed essa dovrebbe essere concessa anche a coloro che, come la ricorrente, pur non avendo tale esperienza, sarebbero stati impiegati in attività psichiatriche nell’ambito del SSN in seguito a pubblico concorso.

La norma dell’art. 14, 3° comma, premierebbe perciò le funzioni svolte, indipendentemente dal tempo e dal quadro normativo in cui sono maturate, violandosi altrimenti gli artt. 36 e 97 Cost..

Il provvedimento impugnato sarebbe pertanto illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta, con la conseguenza che dovranno essere riconosciute le competenze arretrate, maggiorate di interessi e rivalutazione

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

Come riconosciuto da giurisprudenza ormai consolidata (v. fra le altre CDS V Sez. 11.2.1999 n. 157; 27.3.2000 n. 1764; TAR Liguria II Sez. 21.2.1994 n. 64 (Concetta Incardona c. Regione Liguria) confermata da CDS V Sez. 9.10.2007 n. 5244, e, da ultimo, TAR Lazio I Sez. 1.2.2011 n. 910 e 2.8.2011 n. 6910) la disposizione dell’art. 14, 3° comma, della L. 20.6.1985 n. 207 intende soltanto ribadire che gli psicologi psichiatri, già equiparati agli psichiatri a norma delle LL. 18.3.1968 n. 431 e 21.6.1971 n. 515, in quanto svolgenti funzioni psicoterapiche presso ospedali psichiatrici o servizi e centri di igiene mentale o istituti psicopedagogici dipendenti dalle province, mantengono tale trattamento di equiparazione anche ai fini dell’inquadramento nei ruoli nominativi regionali, purché l’abbiano ottenuto anteriormente alla data prevista dal DPR 20.12.1979 n. 761.

Infatti l’entrata in vigore di detto decreto, con cui la posizione a regime dei medici viene nettamente separata da quella degli psicologi, costituisce il limite temporale alla possibilità di riconoscere posizioni di lavoro divergenti, come invece richiesto in ricorso, per chi tale equiparazione non abbia già ottenuto in esecuzione delle norme sopra citate.

In questo senso l’art. 14, 3° comma ha una funzione meramente transitoria, diretta a confermare che la predetta equiparazione continua ad operare, solamente per coloro a cui è stata riconosciuta, anche nel nuovo assetto giuridico ed economico del personale ospedaliero e delle strutture psichiatriche, dove a regime non può equipararsi il medico ad altre professioni sanitarie.

Infondata è pertanto la censura di disparità di trattamento e di incostituzionalità della norma, perché essa trascura l’elemento temporale, ossia le diverse date di assunzione dei soggetti equiparati e non, che è di particolare rilevanza quando si è già introdotta la distinzione fra i profili di medico e psicologo. E’ l’essere stati a suo tempo addetti a determinati servizi in data anteriore all’entrata in vigore del DPR n. 761/79, svolgendo funzioni psicoterapiche presso ben determinati servizi, in applicazione delle LL. 18.3.1968 n. 431 e 21.6.1971 n. 515, che differenzia la situazione del personale equiparato da quella della ricorrente, che non ha i requisiti normativamente richiesti per l’equiparazione. Ciò impedisce al Collegio di tenere in considerazione le indicate censure e questioni di illegittimità costituzionale, che risultano manifestamente infondate.

Il ricorso dev’essere pertanto rigettato.

Le spese, essendo la questione già ben definita in giurisprudenza alla data di proposizione del ricorso, debbono seguire la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese e competenze giudiziarie nei confronti della resistente Regione, che liquida in Euro 1.500 (mille e cinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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