Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-06-2011) 04-10-2011, n. 35859 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Torino applicava, su conforme richiesta delle parti, la pena concordata per il reato di cui all’art. 81 cpv. c.p., del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3.

Il reato risulta contestato all’imputato per avere in qualità di legale rappresentante della Metaltech S.r.l., con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie, avvalendosi dei mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento consistiti nel contabilizzare fatture per operazioni inesistenti apparentemente emesse dalla società indicate nell’allegato prospetto relativamente all’anno 2007 e 2008, indicato nella dichiarazione annuale modello unico relativo al periodo d’imposta elementi passivi fittizi. Si duole il ricorrente in questa sede della violazione dell’arti. 129 c.p.p. e del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3 ritenendo che nel caso specifico, essendo stato contestata l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, il reato ipotizzato doveva essere quello di cui all’art. 2 del medesimo Decreto Legislativo.

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Occorre anzitutto premettere che in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del tatto contenuta in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez. 4, n. 10692 del 11/03/2010 Rv. 246394).

Nella specie è evidente che la natura residuale delle fattispecie di cui all’art. 3 stante all’incipit della norma che recita: "Fuori dei casi previsti dall’art. 2, è punito …".

E, pertanto, la verifica circa l’applicabilità della disposizione citata o quella dell’art. 2 avrebbe necessariamente imposto un accertamento in dibattimento cui il ricorrente ha rinunciato con la richiesta di patteggiamento e della cui mancanza non può dunque il ricorrente stesso più dolersi. Per il resto occorre ricordare che, come più volte affermato da questa Corte, la richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell’altra parte, non può essere modificato unilateralmente nè revocato, e, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla sussistenza e alla giuridica qualificazione del fatto, alla sua soggettiva attribuzione, all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e modalità di applicazione della pena. In tale ambito, l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto fra le parti (Sez. 6, n. 3429 del 3/11/1998 Rv. 212679).

E’ pertanto manifestamente infondato, quindi inammissibile, il ricorso con il quale la parte pretende, come nella specie, di riaprire l’esame su elementi, la cui valutazione è preclusa dalla sua stessa richiesta di pena dietro accordo.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.500.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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