Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-06-2011) 04-10-2011, n. 35858 Dichiarazione dei redditi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.G. e P.G.P. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Milano, riformando la sentenza di primo grado, condannava entrambi per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, contestato per avere omesso di presentare le dichiarazioni annuali relative all’Iva e dei redditi per gli anni 2001, 2002 e 2003 pure in presenza di elementi positivi di reddito. Il tribunale aveva assolto gli imputati ritenendo l’impossibilità di calcolare l’imposta evasa ed escludeva la responsabilità degli imputati in quanto l’imposta era stata calcolata sul presupposto che il reddito imponibile fosse uguale al fatturato senza procedere, quindi, ad una quantificazione dei costi necessari all’acquisto dei mezzi di produzione strumentali alla realizzazione del fatturato.

La corte d’appello riformava la decisione confutando l’assunto secondo cui l’accertamento del maggior reddito operato a carico della ditta verificata era stato effettuato sulla base di indici presuntivi di tipo astratto ad automatico e senza alcun riferimento ai dati specifici concreti dai quali si potesse desumere il fatto materiale dell’imposta evasa, ed aggiungeva che si erano tenuti in considerazione solo i ricavi perchè solo di essi vi era documentazione. La stessa corte d’appello riteneva altresì ininfluente la pendenza di altro procedimento penale per emissione di fatture per operazioni inesistenti a carico degli imputati i quali asserivano essere le fatture le stesse di quelle oggetto dell’attuale procedimento.

Deducono i ricorrenti con separati ricorsi ma con motivi analoghi:

1) manifesta illogicità della motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, avendo proceduto la corte d’appello a una indebita inversione dell’onere della prova in ordine all’esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato. Si sostiene in altri termini, che spetta al giudice penale la determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa e che quest’ultimo debba procedere d’ufficio ai necessari accertamenti, eventualmente mediante ricorso a presunzioni di fatto.

2) Con il secondo motivo si deduce la mancanza, manifesta illogicità della motivazione per non avere la corte di appello considerato la pendenza di altro procedimento a carico dell’imputato rilevante ai fini dell’esclusione dell’elemento oggettivo del reato.

I ricorsi sono infondati.

In ordine al primo motivo si rileva che la corte di appello di Milano ha rilevato in premessa che a fronte di ricavi individuati nel loro ammontare dalle fatture emesse nei confronti della Edil Euro 2000 srl gli imputati non hanno addotto alcun costo asserendo che l’assenza di documentazione contabile di libri sociali non permetteva loro tale deduzione. Fanno altresì rilevare i giudici di appello come nella specie non possa parlarsi di accertamento induttivo in quanto i ricavi risultano documentati dalle fatture emesse dalla ditta verificata e che per contro non risultano esservi oneri deducibili.

Inoltre evidenziano che, accogliendo la tesi sostenuta dal tribunale, l’omessa tenuta di contabilità che di per se stessa costituisce condotta illecita, finirebbe per risolversi in un vantaggio per la ditta oggetto di verifica fiscale i cui titolari in tal modo non potrebbero mai essere perseguiti penalmente per il reato in questione non potendosi provare il superamento della soglia di punibilità.

Tali considerazioni appaiono pienamente da condividere.

Vero è, infatti, che, come sostenuto dai ricorrenti, questa sezione ha affermato il principio secondo cui in tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del reato di omessa dichiarazione ai fini di evasione dell’imposta sui redditi (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5) non può farsi ricorso alla presunzione tributaria secondo cui tutti gli accrediti registrati sul conto corrente si considerano ricavi dell’azienda (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2), in quanto spetta al giudice penale la determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa procedendo d’ufficio ai necessari accertamenti, eventualmente mediante il ricorso a presunzioni di fatto. (Sez. 3, n. 5490 del 26/11/2008 Rv. 243089).

E’ altresì vero, tuttavia, che nel caso citato, come in altri in cui pure è stato affermato lo stesso principio, le cose stavano in maniera diversa in quanto i giudici, pur a conoscenza dell’esistenza di costi in ragione degli elementi in atti, avevano poi omesso di approfondirne l’ammontare.

Nella specie la situazione è invece diversa in quanto si sostiene da parte dei giudici di appello l’assenza di elementi che facciano legittimamente pensare all’esistenza di costi sostenuti dall’azienda.

Ed anche la tesi secondo cui la società avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti – in relazione alle quali pende altro procedimento penale -, finisce per rafforzare sul piano logico la tesi dei giudici di appello sulla inesistenza di costi detraibili.

Non è possibile per contro affermare, come si sostiene nel secondo motivo, che la documentazione relativa a fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti non possa assumere rilevanza per definire la base imponibile.

In questo senso va richiamato il pronunciamento di questa Sezione secondo cui in tema di reati finanziari e tributari, il delitto di omessa dichiarazione a fini dell’I.V.A. è configurabile anche nel caso in cui siano state emesse fatture per operazioni inesistenti, in quanto, secondo la normativa tributaria, l’imposta sul valore aggiunto è dovuta anche per tali fatture, indipendentemente dal loro effettivo incasso, con conseguente obbligo di presentare la relativa dichiarazione, (sent. 39177 del 24/09/2008 RV 241267).

Ne consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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