T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 02-11-2011, n. 1507 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con memoria depositata il 10 febbraio 2011, l’Amministrazione ricorrente ha chiesto:

1) che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo il Commissario straordinario dell’intimato Comune disposto (deliberazione 13.1.2011, n. 125) l’annullamento d’ufficio del provvedimento impugnato;

2) che lo stesso Comune sia condannato alla rifusione delle spese di lite.

Ciò stante, il Collegio deve dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere; le spese di lite possono, tuttavia, essere compensate tra le parti, tenuto conto che tanto il provvedimento impugnato, quanto il suo annullamento d’ufficio sono stati adottati da un organo straordinario del Comune e che il contenzioso riguarda, comunque, due amministrazioni pubbliche, come si evidenzia nella menzionata deliberazione n. 125/2011.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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