Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-03-2012, n. 3209 Nullità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.F. propone ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, nei confronti del Ministero della Giustizia avverso il provvedimento in data 20 gennaio 2009, con il quale la Corte di appello di Genova ha dichiarato la nullità del deposito – effettuato a mezzo posta – del ricorso per equa riparazione da lui proposto per violazione del termine ragionevole di durata di una procedura fallimentare protrattasi davanti al Tribunale di Prato dal 1998 al 2008. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Motivi della decisione

Il ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo cinque motivi di ricorso, con i quali lamenta:

– irrirualità, nullità o inesistenza del provvedimento impugnato, avente caratteristiche di ordinanza e non di decreto, come invece prescritto dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 6 (primo motivo);

– nullità o inesistenza del provvedimento impugnato per mancanza della sottoscrizione da parte del giudice relatore (secondo motivo);

– nullità o inesistenza del provvedimento impugnato per mancata indicazione delle parti (terzo motivo);

– violazione dell’art. 279 c.p.c. non potendo un’ordinanza pregiudicare la decisione finale della causa (quarto motivo);

– illegittima declaratoria di nullità del deposito del ricorso effettuato a mezzo del servizio postale e violazione dell’art. 156 c.p.c. (quinto motivo).

Sono fondati imotivi tre e cinque.

Infatti, quanto al terzo motivo, deve ritenersi che, non prevedendo l’art. 132 cod. proc. civ., comma 2, n. 2, il requisito della indicazione delle parti a pena di nullità, la mancanza della indicazione espressa di una delle parti o di tutte nella sentenza (e precisamente tanto nella sua intestazione, quanto nella parte descrittiva dello svolgimento processuale, quanto nella parte motivazionale) può determinare una nullità solo ai sensi del secondo comma dell’art. 156 cod. proc. civ., cioè se l’atto-sentenza è inidoneo al raggiungimento dello scopo. Sotto tale profilo, viceversa, deve escludersi che il raggiungimento dello scopo e, quindi, la sanatoria della relativa nullità possa configurarsi attraverso la mera considerazione di quelle che erano le parti del giudizio per il tramite dell’esame degli atti del processo, allorchè nella decisione manchi qualsiasi riferimento indiretto (Cass. 2007/17957; 2010/14776).

In applicazione di tale principio deve ritenersi che il provvedimento impugnato, avente natura decisoria e privo delle indicazioni delle parti e di qualsiasi riferimento anche indiretto nei loro confronti, sia affetto da nullità, in quanto inidoneo a raggiungere lo scopo di consentire la individuazione delle parti destinatane della decisione.

Merita accoglimento, peraltro, anche il quinto motivo. Infatti l’invio a mezzo posta dell’atto processuale destinato alla cancelleria – al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione – realizza un deposito dell’atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un’attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un "nuncius", può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156 cod. proc. civ., comma 3; in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell’atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione (Cass S.U. 2009/5160).

Nel caso di specie è pacifico in atti che il cancelliere ha ricevuto l’atto spedito a mezzo posta dal ricorrente, avendo la Corte di appello dato atto che "il ricorso risulta pervenuto in Cancelleria in data 16 settembre 2008 a mezzo posta, come attestato dalla certificazione apposta in calce all’atto ad opera del Cancelliere".

Pertanto la Corte di merito – nell’affermare che la modalità di deposito del ricorso mediante spedizione a mezzo posta, integrando un’attività non prevista sia per la valida costituzione in giudizio del ricorrente, sia per la conseguente iscrizione, della relativa causa nel ruolo, è "radicalmente inidonea ad investire validamente il giudice della cognizione e della decisione della domanda" – non si è uniformata al principio sopraenunciato e il ricorso merita accoglimento anche sotto l’enunciato profilo di censura.

Restano assorbite le ulteriori doglianze del ricorrente.

Poichè sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rinviata, per la decisione sul merito del ricorso per equa riparazione, alla Corte di appello di Genova in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo e quinto motivo, assorbiti gli altri.

Cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Genova in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *