Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-05-2011) 04-10-2011, n. 35857 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 15 aprile 2010, la Corte d’Appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Prato dell’11 dicembre 2008 – con la quale l’imputato era stato condannato per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, art. 734 c.p., con il vincolo della continuazione, per avere realizzato in zona vincolata due manufatti prefabbricati in lamiera e una strada sterrata – dichiarando la prescrizione della contravvenzione di cui all’art. 734 c.p. e, conseguentemente, rideterminando la pena complessiva in diminuzione.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento, per inosservanza della legge penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, e denunciando, in particolare che: 1) la posa in opera di due moduli prefabbricati destinati ad uso temporaneo e privi di allaccio al suolo, di corrente elettrica e altri servizi non integra il reato contestato, perchè si tratta di opere precarie; 2) non vi è stata demolizione e ricostruzione di un manufatto, perchè tale non può essere considerato il semplice spostamento dei due moduli prefabbricati di cui sopra; 3) la costruzione della strada sterrata non può essere considerata opera edilizia anche qualora – come nel caso di specie – vi sia stato lo sradicamento della vegetazione presente; 4) non sussiste la violazione paesaggistica, perchè non vi è prova che le opere realizzate abbiano inciso sull’ambiente boschivo.

Motivi della decisione

2. – Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2.1. – Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene che la posa in opera di due moduli prefabbricati destinati ad uso temporaneo e privi di allaccio al suolo, di corrente elettrica e altri servizi non integrerebbe il reato contestato, trattandosi di opere precarie; con il secondo motivo censura la sentenza, laddove essa considera demolizione e ricostruzione di un manufatto lo spostamento dei due moduli prefabbricati di cui sopra.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente, perchè attengono entrambi alla riconducibilità dei prefabbricati in oggetto alla categoria delle opere edilizie.

Trova, dunque, applicazione, sul punto, il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e, n. 5), il quale prevede che sia considerata "intervento di nuova costruzione" l’installazione "di manufatti leggeri, anche prefabbricati …, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee".

Deve rilevarsi che la Corte d’appello ha correttamente ricondotto i manufatti in questione a tale categoria, perchè ne ha ritenuto la destinazione non temporanea a magazzino o ufficio, sul rilievo che essi sono rimasti, in altra posizione, all’interno della stessa area.

Del pari correttamente, il giudice d’appello ha ritenuto che lo spostamento di tali opere configurasse una demolizione e ricostruzione, trattandosi, appunto, di opere edilizie.

Ne discende l’infondatezza dei primi due motivi di ricorso.

2.2. – Il motivo sub 3) – con cui si sostiene che la costruzione della strada sterrata non può essere considerata opera edilizia anche qualora, come nel caso di specie, vi sia stato lo sradicamento della vegetazione presente – è ugualmente infondato.

Trova, infatti, applicazione l’orientamento di questa Corte secondo cui la realizzazione di una strada sterrata in ambito boschivo integra una trasformazione urbanistica del territorio, per la quale è necessario il rilascio di idonei titoli abilitativi, sia sotto il profilo urbanistico, sia sotto quello paesaggistico (ex plurimis, Sez. 3, 3 giugno 2004, n. 30594; Sez. 3, 13 gennaio 2005, n. 3725;

Sez. 3, 5 aprile 2006, n. 15948; Sez. 3, 10 gennaio 2008, n. 6802;

Sez. 3, 16 marzo 2010, n. 18534).

2.3. – Quanto al motivo sub 4), con cui si prospetta l’insussistenza della violazione paesaggistica, perchè non vi è prova che le opere realizzate abbiano inciso sull’ambiente boschivo, va rilevato che la sentenza censurata contiene sul punto una motivazione sufficiente e logicamente coerente, laddove precisa che "nel caso all’esame, trattandosi di un tracciato lungo 70 metri e largo 6, con ampio sbancamento di terra riportata a valle, in area boscata, l’intervento operato è di sicuro e ragguardevole impatto sul territorio".

Il motivo è, dunque, manifestamente infondato, perchè si risolve nella mera contestazione delle argomentazioni in punto di fatto della sentenza impugnata.

3. – Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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