T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 02-11-2011, n. 2599 Carenza di interesse sopravvenuta Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 19 luglio 2000 e depositato il 3 agosto successivo, il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe.

Avverso i predetti atti sono state dedotte svariate censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto differenti profili.

Si è costituito in giudizio il Comune di Cabiate, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

In prossimità dell’udienza di discussione del merito della controversia, la difesa del Comune di Cabiate ha evidenziato che successivamente alla proposizione del ricorso è stato approvato un nuovo P.G.T., pubblicato sul B.U.R.L. n. 49 del 9 dicembre 2009, che non risulta impugnato da parte del ricorrente.

In data 12 maggio 2011 è stato depositato in giudizio l’atto di rinuncia al mandato da parte del difensore del ricorrente.

Alla pubblica udienza del 24 maggio 2011, su richiesta del procuratore del Comune di Cabiate, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. In via preliminare, va evidenziato che non produce alcun effetto sulla decisione della controversia la rinuncia al mandato da parte del difensore del ricorrente, giacché la rinuncia al mandato, non seguita dalla contestuale nomina di un nuovo difensore, non ha effetto interruttivo nel processo amministrativo (art. 79 cod. proc. amm.; Consiglio di Stato, VI, 23 febbraio 2009, 1033; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 31 maggio 2011, n. 1389).

2. Passando all’esame del ricorso, lo stesso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

3. Successivamente alla proposizione del gravame, il Comune di Cabiate ha adottato un nuovo P.G.T., pubblicato sul B.U.R.L. n. 49 del 9 dicembre 2009, che, come evidenziato anche dalla difesa comunale, ha impresso una nuova destinazione alla zona di proprietà del ricorrente.

Di conseguenza, la mancata impugnazione del nuovo P.G.T. rende improcedibile il presente ricorso, visto che l’eventuale accoglimento dello stesso non potrebbe arrecare più alcuna utilità alla parte ricorrente (cfr. Consiglio di Stato, IV, 9 settembre 2009, n. 5402).

4. In relazione all’esito della controversia, le spese possono essere compensate tra tutte le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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