T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 02-11-2011, n. 1918 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente è proprietario di un terreno sito nel Comune di Sannicola, località Lido Conchiglie.

Dietro specifica istanza, in data 25 agosto 1993 veniva rilasciata concessione edilizia per la costruzione di una recinzione del fondo in oggetto, in particolare mediante realizzazione di un muretto (in mattoni e calcestruzzo) alto circa 1/1,20 mt e sopra il quale porre una ringhiera in ferro. La concessione stessa prevedeva come condizione la stipula di una convenzione con il Comune in base alla quale, in caso di espropriazione dell’area (da riferirsi alla realizzazione di una strada comunale), l’interessato non avrebbe chiesto nulla a titolo di indennizzo per l’eventuale rimozione della suddetta recinzione.

L’odierno ricorrente decideva allora di attendere la realizzazione della suddetta strada comunale, nonché l’espropriazione della parte di terreno di sua proprietà interessata da tale opera, per poi comunicare nel mese di settembre 1997 l’intenzione di dare seguito alla predetta concessione, per la restante porzione di terreno, senza essere sottoposto alla condizione di cui sopra (stante l’intervenuta realizzazione della strada).

Nel silenzio della PA, l’interessato comunicava allora in data 4 luglio 1998 l’avvio dei lavori di recinzione, precisando di fare "riferimento alla pratica precedente" e che i lavori stessi avrebbero riguardato soltanto il muretto e non anche l’inferriata.

Con il provvedimento qui impugnato il Comune di Sannicola comunicava che la suddetta attività non era realizzabile, in sostanza per la mancanza della concessione edilizia ed in considerazione della mancanza di documentazione nonché del fatto che la zona stessa è soggetta a vincolo paesaggistico e idrogeologico.

Tale comunicazione veniva impugnata per plurime violazioni di legge ed eccesso di potere, nonché per difetto di istruttoria. In particolare si faceva presente che il provvedimento di rigetto era atipico, che per tali opere (recinzioni) non sia necessario a ben vedere alcun permesso di costruire, essendo sufficiente al riguardo una semplice denunzia di inizio attività, e infine che in ogni caso la concessione edilizia sarebbe già stata rilasciata sin dal 1993. Concessione che peraltro non sarebbe mai stata medio tempore annullata, con ogni conseguenza in ordine alla sua perdurante validità.

Con ordinanza n. 1152 del 1998 questa sezione rigettava l’istanza di tutela cautelare.

Alla pubblica udienza del 5 ottobre 2011 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

In primo luogo, circa la necessità di ottenere una licenza edilizia (rectius, permesso di costruire) per la realizzazione di siffatte opere si rammenta che, per giurisprudenza pressoché costante, è ben vero che il permesso di costruire non è necessario per la costruzione di modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie, e cioè per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno e senza muretto di sostegno, in quanto entro tali limiti la recinzione rientra solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo ius exludendi alios o comunque la delimitazione delle singole proprietà; è anche vero, per altro verso, che il permesso di costruire risulti invece necessario, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 380 del 2001, quando la recinzione determina una irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi, come nel caso di una recinzione costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica (cfr., ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 3 novembre 2010, n. 22291).

Alla luce di quanto appena affermato, poiché nella specie si tratta pacificamente di porre in essere un’opera in muratura (mattoni e calcestruzzo, secondo il progetto presentato con l’istanza di licenza edilizia in data 13 maggio 1991 e prodotto agli atti del presente giudizio) va da sé che nel caso di specie il rilascio del permesso di costruire è quanto mai necessario.

In relazione, poi, alla persistente validità del precedente titolo edilizio del 1993, si rammenta in proposito che la durata della concessione edilizia, secondo la normativa ratione temporis applicabile (art. 4, quarto comma, della legge n. 10 del 1977), era sempre pari a tre anni, scaduti i quali il titolo, salvo proroghe, avrebbe perso di efficacia. Ipotesi questa che nel caso di specie si è pienamente verificata, dato che alla data del 25 agosto 1996 (ossia allo scadere del triennio) l’opera suddetta non era stata pacificamente realizzata, né era stata chiesta al riguardo alcuna proroga. Per tali motivi il ricorrente, qualora intenda realizzare il progetto illo tempore presentato, deve presentare una nuova istanza di permesso di costruire, come correttamente rilevato con il provvedimento in questa sede impugnato.

Alla luce di quanto appena esposto consegue che il provvedimento qui impugnato, lungi dall’essere qualificato come atipico, costituisce piuttosto mero atto di diniego (o meglio di inibizione) rispetto all’attività che il privato aveva intenzione di porre in essere in assenza di qualsivoglia titolo edilizio.

In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Ritiene infine il collegio di non doversi pronunziare in ordine alle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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