Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-03-2012, n. 3198 Categoria, qualifica, mansioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 20 ottobre 2009 la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Rossano del 5 marzo 2007, ha rigettato la domanda avanzata da M.G. nei confronti della società Fratelli Gambacorta Giovanni e Tommaso s.n.c. e dei soci personalmente ed in solido, per il pagamento di spettanze in relazione al dedotto rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal gennaio 1986 al 10 febbraio 2000 e nel quale il M. deduceva di avere svolto le mansioni di carrozziere verniciatore. In particolare, per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto esatta la decisione del giudice di primo grado che ha considerato ritualmente evocata in giudizio la società Gambacorta Giovanni e Tommaso rimasta contumace; ha considerato inammissibile l’appello incidentale svolto dal M. nei confronti degli eredi del socio deceduto G.T., rimasti estranei al giudizio di primo grado; ha ritenuto non dimostrato lo svolgimento di mansioni superiori a quelle effettivamente svolte quali risultanti dalle buste paga nè lo svolgimento di lavoro straordinario eccedente quello pure risultante dalle stesse buste paga sottoscritte dallo stesso lavoratore per cui non era giustificato il riconoscimento di differenze retributive.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il M. articolandolo su quattro motivi.

Resistono con distinti controricorsi G.G. e G.T.M., quest’ultima erede di G. T., i quali propongono ricorso incidentale.

Gli altri eredi di G.T. restano intimati.

Motivi della decisione

I ricorsi vanno riuniti perchè proposti avverso la medesima sentenza.

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto e mancata evocazione in giudizio del convenuto contumace, deducendosi la nullità della sentenza di secondo grado per la mancata notifica dell’atto di appello alla società Fratelli Gambacorta Giovanni e Tommaso s.n.c. evocata nel giudizio di primo grado e rimasta contumace.

Con il secondo motivo si deduce errata decisione sulla inammissibilità dell’appello incidentale svolto dal ricorrente nei confronti degli eredi del socio G.T. essendo irrilevante la loro mancata evocazione in giudizio ab origine in quanto non era conosciuta la situazione successoria di detto socio deceduto;

Con il terzo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro con riferimento al mancato riconoscimento delle spettanze retributive richieste, in quanto la Corte territoriale non avrebbe considerato il CCNL di categoria comunque applicabile per tutta la durata del rapporto, e le prove testimoniali assunte.

Con il quarto motivo si assume omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento alla mancata considerazione delle risultanze della CTU espletata nel giudizio di primo grado e che, pur non costituendo prova, costituisce elemento di valutazione che la corte d’Appello avrebbe disatteso senza alcuna valida motivazione.

Con il ricorso incidentale i controricorrenti lamentano violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, per l’erronea e immotivata compensazione delle spese relative ai gradi di giudizio.

Il primo motivo del ricorso principale è infondato. Correttamente la Corte territoriale ha escluso la necessità del contraddittorio nei confronti della società Fratelli Gambacorta G & T, dovendosi escludere la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra la stessa società ed i soci, potendo ben il creditore rivolgere la propria pretesa, a sua discrezione e secondo un suo criterio di convenienza, nei confronti della società o nei confronti di singoli soci illimitatamente responsabili, o nei confronti di entrambi i soggetti. Infatti il rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci di società di persone rispetto alla responsabilità della società non esclude la natura solidale della relativa obbligazione, con la conseguenza, sul piano processuale, dell’esclusione del litisconsorzio necessario e della relativa inscindibilità delle cause (per tutte Cass. 20891 del 31 luglio 2008).

Il secondo motivo è generico in quanto non è indicato il denunciato l’error in procedendo. La mancata partecipazione al giudizio di primo grado da parte degli eredi di G.T., ritenuta ostativa all’appello incidentale nei loro confronti, viene contestata genericamente dal ricorrente, senza, tuttavia, esplicitare il vizio della pronuncia di inammissibilità dell’appello incidentale oggetto della doglianza.

Il terzo motivo è parimente infondato. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato la quantificazione delle spettanze retributive riconosciute, sulla base del CCNL ritenuto applicabile. Le circostanze di fatto relative alla durata del rapporto e l’orario di lavoro sono state congruamente motivate sulla base delle prove testimoniali espletate e compiutamente riferite nella motivazione della sentenza stessa. In ordine alla prova, esattamente il giudice del merito ha ritenuto il lavoratore gravato della prova dell’effettivo svolgimento delle mansioni allegate, ai fini dell’inquadramento contrattuale.

In ordine al quarto motivo, va considerato che la consulenza tecnica, come riconosciuto dal medesimo ricorrente, non costituisce prova di cui il giudice debba necessariamente tenere conto, ma semplice ausilio. Le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. (Cass. 3 marzo 2011 n. 5148). Nel caso in esame il giudice del merito ha, come detto, compiutamente e logicamente motivato la quantificazione del credito del lavoratore sulla base delle prove espletate, fra le quali, come detto, non rientra la consulenza tecnica.

I ricorsi incidentali sono parimente infondati. La censurata compensazione delle spese di giudizio rientra nella discrezionalità del giudice, in forza della disciplina legislativa applicabile ratione temporis. Il giudice di merito può compensare le spese di giudizio per giusti motivi senza obbligo di specificarli e la relativa statuizione, assistita da una presunzione di conformità a diritto, non è censurabile in sede di legittimità; la pronuncia sulle spese diventa censurabile in cassazione solo se accompagnata da ragioni palesemente illogiche, inficianti il processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto (Cass. 11 aprile 2006 n. 8418).

La reciproca soccombenza indice a disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi; Li rigetta; Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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