T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 02-11-2011, n. 1902 Provvedimenti di polizia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il decreto impugnato, il Questore di Lecce ha revocato, in data 31.7.2009, la licenza per l’attività di esercizio delle scommesse rilasciata in favore del ricorrente per la sede di Veglie.

L’atto di ritiro in questione è stato emanato sulla base degli accertamenti effettuati dal Comando Stazione Carabinieri di Veglie (di cui alla nota del 13.6.2009) "dai quali risulta che, all’interno del medesimo esercizio denominato "I.C.", si svolgono attività (bar/caffè e internet point) le cui autorizzazioni sono state rilasciate a M.C., in data antecedente a quella in cui è stata rilasciata la licenza ex art 88 tulps al predetto C. ".

Il provvedimento aggiunge che la Miccoli " è anche preposta all’attività di raccolta delle scommesse e che, di fatto, la stessa gestisce tutte le attività commerciali presenti all’interno dell’esercizio pubblico".

E’ stato così avviato il procedimento di revoca dell’autorizzazione rilasciata in favore del ricorrente in quanto, " è venuto meno il principio di personalità delle licenze di polizia di cui all’art 8 TULPS, per il quale il titolare della licenza deve coincidere con colui che di fatto gestisce tutte le attività esistenti in un medesimo esercizio pubblico."

Il provvedimento di revoca è affetto, secondo la tesi sostenuta dalla difesa del ricorrente, dalle seguenti illegittimità:

violazione e falsa applicazione degli artt. 8,9 e 10 T.U.L.P.S.; b)illogicità e assenza della motivazione; travisamento dei fatti; c) eccesso di potere per difetto di istruttoria; falsità dei presupposti; illogicità manifesta; ingiustizia manifesta e vizio della funzione.

Si sono costituiti in giudizio la Questura di Lecce e il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso del quale hanno chiesto entrambi il respingimento, siccome infondato.

La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 5 ottobre 2011.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Le autorizzazioni di pubblica sicurezza sono provvedimenti amministrativi caratterizzati dal principio di personalità.

L’art 8 del TULPS stabilisce, infatti, che " le autorizzazioni di polizia sono personali; non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvo i casi espressamente preveduti dalla legge".

Il principio di personalità della licenza di p.s. costituisce senz’altro requisito essenziale del titolo autorizzativo.

L’ introduzione di siffatto principio nel panorama delle licenze di p.s. mira a realizzare un controllo efficace nei confronti del soggetto autorizzato, sul presupposto che lo stesso assuma in prima persona la responsabilità della piena conformità dell’attività esercitata rispetto all’atto di assenso rilasciato dall’autorità di p.s.

A tanto deve aggiungersi che il principio di personalità della licenza di p.s. tende a scongiurare il rischio di una non chiara individuazione dell’interlocutore principale dell’autorità di p.s. in un settore di attività che risponde pur sempre ad una logica di sorveglianza immediata nei confronti del privato per superiori esigenze di ordine pubblico.

Se questo è vero in linea di principio, deve pur tuttavia rilevarsi che lo stesso ordinamento di settore consente l’esercizio dell’attività assoggettata a licenza di pubblica sicurezza " per mezzo di rappresentante" (art 93 T.U.L.P.S.).

Il principio di personalità della licenza di p.s. ammette, pertanto, deroghe nei casi espressamente preveduti dalla legge.

Si osserva, in proposito, che il miglior adattamento dello schema della rappresentanza negoziale alla licenza di pubblica sicurezza appare quello della cd rappresentanza diretta, ossia di un modulo negoziale per effetto del quale il rappresentante esercita una attività non solo per conto del rappresentato, e cioè nel suo interesse, ma anche spendendo il suo nome.

Ed invero, malgrado la norma di cui all’at 93 del TULPS non autorizzi una interpretazione restrittiva sul punto, sembra al Collegio doveroso sottolineare che solo l’impiego dello strumento della rappresentanza diretta può soddisfare quell’esigenza di chiara ed immediata demarcazione

di ruoli, che potrebbe essere resa evanescente o più complicata in caso di rappresentanza indiretta.

Se si applicano queste categorie giuridiche alla fattispecie concreta si perviene al risultato di una legittima interposizione della signora Miccoli nell’esercizio della attività il cui titolare è l’odierno ricorrente.

Quest’ultimo, infatti, è stato autorizzato con licenza rilasciata dal Questore di Lecce in data 10 gennaio 2008, a gestire un esercizio per la raccolta delle scommesse sportive anche a totalizzatore nel Comune di Veglie, " con la rappresentanza di M.C.".(vedi licenza 10 gennaio 2008 in atti).

Il rapporto di rappresentanza che lega la Miccoli al titolare della licenza di p.s. scaturisce, a sua volta, dalla sigla di un contratto di subgestione di punto SNAI, dalla cui lettura si desume inequivocabilmente che l’attività di raccolta di scommesse viene esercitata dalla prima non solo per conto del C., secondo lo standard minimo della rappresentanza indiretta(si veda il punto 2.1 del regolamento contrattuale tra le parti), ma anche con divieto di spendita del nome del preposto(art.2.2.), e dunque, in definitiva, con immediata ricaduta nella sfera giuridica del C., degli effetti di ogni attività giuridicamente rilevante posta in essere dal preposto.

L’art 2.4 del regolamento di interessi intercorso tra le parti stabilisce icasticamente che " il subgestore assume la veste di preposto del Gestore ai fini dello svolgimento delle attività previste dal precedente art. 2.1., ai sensi dell’art 93 r.d. 18 giugno 1931 n.773 e successive modificazioni".

Le parti hanno perciò dato vita ad un contratto in esecuzione del quale è chiaramente delimitata la sfera di poteri del rappresentante, così come è chiara la perdurante personale responsabilità del ricorrente nei confronti dell’autorità di p.s., in ordine al rispetto delle prescrizioni della licenza rilasciatagli.

E’ del tutto carente, pertanto, nella ipotesi posta al vaglio dell’G.A. l’abuso della licenza di ps., in presenza del quale la P.a. può avviare il procedimento che culmina nell’atto di ritiro dell’autorizzazione di p.s. precedentemente rilasciata.

Se è vero, per quanto si è già osservato, che il principio di personalità della licenza di p.s. esige la coincidenza tra il titolare della licenza e colui che gestisce l’attività autorizzata, è pur vero che l’ordinamento consente deroghe al principio a condizione che non si realizzi una interposizione fittizia di attività, capace di compromettere l’obiettivo di un controllo efficace del privato autorizzato.

Il ricorso è conclusivamente accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono ragioni sufficienti per procedere a compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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