Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-03-2012, n. 3196

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato il 4.4.2003 D.T.G., premesso che aveva lavorato alle dipendenze della Aesculapius Farmaceutici S.r.l. dal 2.9.91 al 14.2.94 ed il rapporto di lavoro era stato formalmente qualificato dalla società come di "agente commerciale", con l’incarico di "promuovere la conclusione dei contratti di vendita"; che il Pretore del Lavoro, Sezione Distaccata di Campi Salentina, con sentenza del 28.9/27.10.98, aveva dichiarato la natura subordinata del suddetto rapporto di lavoro, affermando anche il diritto di esso ricorrente alla regolarizzazione della posizione assicurativa previdenziale; che con sentenza del 21.9/4.10.99, il Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, in parziale riforma della sentenza del Pretore, aveva dichiarato che esso ricorrente aveva diritto anche al riconoscimento dell’inquadramento corrispondente alle mansioni di informatore medico a partire dal 2.9.91 e sino al 14.2.94, a norma del C.C.N.L. 20.7.90 i dipendenti delle industrie chimiche, liv. C dell’art. 4, e quindi alle relative differenze retributive; che avverso tale decisione la società aveva proposto ricorso per Cassazione, rigettato con sentenza n. 13027/2001; che, in virtù del giudicato formatosi, esso ricorrente aveva diritto alle differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettantegli in dipendenza del rapporto di lavoro subordinato riconosciuto.

Tanto premesso, chiedeva al Giudice del Lavoro di Lecce la condanna della società resistente al pagamento in suo favore della somma complessiva di Euro 42.940,69 (o della diversa somma da determinare), di cui Euro 10.120,97 a titolo di differenze retributive, Euro 2.443,85 a titolo di T.F.R. ed Euro 12.900,96 a titolo di rimborso spese, comprensiva di accessori maturati sino al 30.11.98, oltre ulteriori accessori sino al soddisfo, nonchè spese processuali, da distrarsi.

2. Si costituiva la Aesculapius Farmaceutici S.r.l. ed assumeva che nel periodo di lavoro indicato il D.T. aveva prestato la sua attività saltuariamente, con orari di suo gradimento, essendo solito trascorrere intere giornate presso il circolo professionisti di (OMISSIS), ove risiedeva. Aggiungeva che il D.T. non si era neppure preoccupato di consegnare i riepiloghi settimanali da cui ricavare l’attività da lui svolta, precisando che il contratto del 4.9.91 era stato predisposto dall’azienda ed inviato già firmato al ricorrente per raccogliere la sua firma e che la società già nell’anno 1991 aveva più di 15 dipendenti.

Tanto premesso, eccepiva innanzi tutto la incompetenza territoriale del giudice adito, assumendo essere competente il Tribunale di Brescia, essendosi perfezionato a Brescia il contratto di lavoro.

Nel merito, rilevava che il ricorrente non aveva dedotto alcunchè in ordine alla quantità di lavoro effettivamente prestata, nulla potendosi dedurre dalle sentenze precedenti; evidenziava che le somme pretese erano state calcolate al lordo, mentre quelle ricevute erano al netto delle ritenute fiscali e dell’IVA, oltre che del contributo previdenziale all’ENASARCO; deduceva, quanto alla pretesa di rimborso spese di viaggio, che il ricorrente non aveva mai inviato alla società i propri rapporti di visita giornaliera, contestando le schede carburante perchè non soggette ad alcun controllo e precisando che nessuna autorizzazione era stata mai concessa all’uso del mezzo proprio, peraltro neppure indicato.

Eccepiva, comunque, la intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti vantati e concludeva per la declaratoria di incompetenza territoriale del giudice adito e, nel merito, per il rigetto di ogni avversa pretesa.

3. Dopo il libero interrogatorio del ricorrente e del procuratore speciale della società e la produzione di note scritte autorizzate, il Tribunale di Lecce, quale Giudice del Lavoro, con sentenza del 25.10.2006, disattese le eccezioni di incompetenza territoriale del giudice adito e di prescrizione quinquennale dei crediti vantati, accoglieva la domanda per quanto di ragione e, per l’effetto, condannava la società resistente al pagamento, in favore del D. T., 1.549,37 a titolo di e della somma netta retribuzioni non corrisposte dall’1.1.94 al 14,2.94, di Euro 2.313,00 netti a titolo di 13^ mensilità maturata dal 2.9.91 al 14.2.94, di Euro 2.246,26 netti a titolo di T.F.R. per il periodo dal 2.9.91 al 14.2.94 e di Euro 12.900,96 a titolo di rimborso spese di viaggio; il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti sino alla data di deposito della sentenza, oltre interessi legali, sulle somme previamente rivalutate, dalla data di maturazione dei crediti al saldo; condannava, infine, la società resistente al pagamento dei due terzi delle spese processuali, con distrazione, compensandole per un terzo.

4. Proponeva appello principale il D.T. con ricorso depositato il 14.11.2007 e deduceva la violazione del giudicato formatosi con le sentenze del Pretore del Lavoro prima e del Tribunale di Lecce poi, laddove era stato espressamente statuito che tra le parti "è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 2.2.1991 al 14.2.1994" e che "il predetto D.T. ha diritto riconoscimento dell’inquadramento al corrispondente alle mansioni di informatore scientifico a partire dal 2.9.91 e fino al 14.2.94, a norma del C.C.N.L. 20.7.90, livello C dell’art. 4", con la declaratoria del "diritto del D.T. alle eventuali differenze retributive ed al rimborso delle spese per effetto della diversa qualifica, interessi oltre rivalutazione, da determinarsi in separata sede". Il giudice di primo grado ad avviso dell’appellante non si era attenuto al giudicato, avendo ritenuto non coperta dal giudicato la circostanza che il ricorrente avesse lavorato effettivamente, per tutto il periodo di lavoro, 40 ore, settimanali secondo le previsioni del C.C.N.L.. Rilevava, altresì, che il giudice di primo grado aveva errato nel rapportare il T. F. R., i ratei di 13^ dal 2.9.91 al 14.2.94 e le retribuzioni dall’1.1.94 al 14.2.94 alle retribuzioni di fatto percepite" e non alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva per la qualifica di I.M.S.. Lamentava la dichiarata compensazione di un terzo delle spese processuali e concludeva chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, la condanna della società al pagamento, in favore di esso appellante, della ulteriore somma di e 17.713,39 a titolo di differenze retributive dal 2.9.91 al 31.12.93, oltre accessori; delle retribuzioni relative al periodo dall’1.1.94 al 14.2.94, del T.F.R. e dei ratei di 13^ dal 2.9.91 al 14.2.94, con la commisurazione di tali importi non alle retribuzioni di fatto percepite, ma alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva per la qualifica di I.M.S., il tutto per un importo di Euro 1.773,68, oltre accessori e spese del doppio grado. In via istruttoria, insisteva per l’ammissione di C.T.U. contabile.

Controparte si costituiva con memoria depositata il 16.1.2009 e contestava la fondatezza dell’appello, del quale chiedeva l’integrale rigetto. Spiegava, a sua volta, appello incidentale ai fini della declaratoria della incompetenza territoriale del giudice adito, nonchè per contestare la debenza delle retribuzioni dei mesi di gennaio e febbraio 1994, dei ratei di 13^ e della indennità chilometrica.

Con ordinanza del 30.1.2009 la Corte d’appello ammetteva la prova testimoniale chiesta dalla società appellata ed alla udienza del 19.6.2009 veniva ascoltato il teste M.F..

Con sentenza non definitiva del 10 luglio – 6 agosto 2009 la corte d’appello di Lecce rigettava l’appello incidentale e accoglieva invece quello principale. Per l’effetto, condanna la società Aesculapius al pagamento, in favore del D.T., delle differenze retributive, ratei di 13^ e T.F.R. dovuti per tutto il periodo dal 2.9.91 al 14.2.94, tenendo conto della retribuzione prevista dipendente per un con la qualifica di "informatore scientifico del farmaco", livello C dell’art. 4 del C.C.N.L. per i dipendenti dell’ industria chimica del 20.7.90, sulla base di 40 ore settimanali, detratto quanto già percepito a titolo di provvigioni;

il tutto maggiorato della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti alla data della presente sentenza e degli interessi legali sulle somme previamente rivalutate dalla data di maturazione dei crediti al saldo. Disponeva C.T.U. con separata contestuale ordinanza per la quantificazione degli importi dovuti.

5. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la società con due motivi. Resiste con controricorso la parte intimata che ha anche depositato memoria in cui da atto della successiva intervenuta sentenza definitiva della Corte d’appello di Lecce.

6. Nel decidere la controversia, il collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della sentenza.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

Con il primo motivo di ricorso la società denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 413 c.p.c.. In particolare deduce che il rapporto di lavoro tra la società e il D.T. è iniziato con il contratto di agenzia senza deposito stipulato in Brescia in data 2 settembre 1991. Pertanto territorialmente competente era il tribunale di Brescia.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c.. Deduce in particolare che la società aveva sempre contestato che il ricorrente avesse fornito la prova del lavoro prestato e dell’orario di lavoro svolto settimanalmente. Il riconoscimento della natura subordinata del rapporto non comportava di per sè che dovesse ritenersi coperta da giudicato anche la circostanza che il ricorrente avesse lavorato effettivamente per tutto il periodo di lavoro 40 ore settimanali secondo la previsione del contratto collettivo.

2. Il ricorso – i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente – è infondato.

3. Preliminarmente va rilevata l’ammissibilità del ricorso avverso la sentenza non definitiva in ragione dell’applicazione dell’art. 361 c.p.c., che espressamente richiama la sentenza di condanna generica ex art. 278 c.p.c..

4. Nel merito può considerarsi che si tratta di un rapporto di collaborazione, risalente nel tempo (1991 – 1994), per il quale già c’è stata tra le parti una controversia conclusasi con il giudicato.

In particolare è stato accertato che, a fronte di un rapporto qualificato come di agenzia, era sussistita tra le parti un vero proprio rapporto di lavoro subordinato del D.T. come informatore medico scientifico. Il giudicato si estendeva anche alle eventuali differenze retributive oltre al rimborso delle spese per effetto della diversa qualifica da determinarsi in separata sede. La pronuncia di merito in grado d’appello è stata confermata con sentenza di questa corte di cassazione (sent. n. 13027 del 2001).

Il presente giudizio riguarda la quantificazione di quanto spettante al D.T. in forza del giudicato precedente.

5. Preliminarmente deve considerarsi che correttamente la Corte d’appello ha rigettato l’eccezione di competenza territoriale essendosi questa radicata presso il Tribunale di Lecce nel precedente giudizio. Comunque la Corte d’appello, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, ha accertato che il rapporto di lavoro ha avuto inizio il 2 settembre 1991 e quindi prima della firma per accettazione del contratto (apparentemente) di agenzia del 4 settembre 1991. Pertanto rileva il luogo della prestazione lavorativa che ha radicato la competenza territoriale presso il tribunale di Lecce.

6. Ciò premesso, può rilevarsi nel merito, che correttamente la corte d’appello ha ritenuto che, una volta accertata la natura subordinata del rapporto, l’orario di lavoro doveva considerarsi quello normale quale previsto dalla contrattazione collettiva. Nè d’altra parte la ricorrente ha indicato precisi elementi di fatto, in ipotesi negletti dalla corte territoriale, che avrebbero potuto indurre il giudice di merito ad una diversa valutazione.

Parimenti con valutazione di merito, non censurabile in sede di legittimità, la corte d’appello ha riconosciuto sussistere i presupposti di fatto per la spettanza dell’indennità-rimborso spese di viaggio.

7. Il ricorso va quindi nel suo complesso rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 50,00 oltre Euro 3.000,00 (tremila) per onorario d’avvocato ed oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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