T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 02-11-2011, n. 1953 Legittimità o illegittimità dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso, che è stato notificato il 22 ottobre 2009 e depositato il giorno 26 successivo, ha ad oggetto i provvedimenti, con i quali sono stati assegnati per l’anno scolastico 2008/2009 e per quello 2009/2010 ai figli minori dei ricorrenti, affetti da disabilità, insegnanti di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore a quello agli stessi necessari.

Essendo la controversia stata instaurata all’inizio dell’anno scolastico 2009/2010, i ricorrenti hanno chiesto essenzialmente l’annullamento degli atti relativi all’anno in corso e il risarcimento del danno sofferto nell’anno precedente.

Il gravame è: per la prima parte, improcedibile; per la seconda parte infondato.

Come evidenziato nella memoria depositata dai ricorrenti in prossimità della udienza di merito, l’Amministrazione scolastica, in esecuzione della ordinanza cautelare di questo TAR, ha, infatti, garantito, per l’intero anno scolastico 2009/2010, insegnanti di sostegno secondo il rapporto 1/1, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla pretesa azionata in giudizio.

Per quanto riguarda l’anno scolastico precedente, è sufficiente richiamare il principio generale di cui all’art. 1227 del c.c. in tema di "danno evitabile" (attualmente codificato nell’art. 30, comma 3, del codice amministrativo), in base al quale il soggetto, che è danneggiato da un atto amministrativo illegittimo, per ottenere il risarcimento, ha l’onere di attivarsi tempestivamente fino a domandarne la sospensione degli effetti in sede cautelare e l’annullamento (in tal senso, di recente,Consiglio di Stato, VI, 31 marzo 2011, n. 1983).

Pur essendo rinvenibile nella giurisprudenza amministrativa un orientamento, secondo il quale non si può considerare colposa la condotta del ricorrente, che non promuove un’istanza cautelare potenzialmente idonea ed evitare la produzione del danno o ad eliderne la portata, in quanto non vi è certezza circa la concessione della misura cautelare (in tal senso Consiglio di Stato, VI, 9 giugno 2008, n. 2751), va rilevato che nella specie esisteva un orientamento di questo TAR favorevole ai ricorrenti, i quali, in caso di tempestiva proposizione del ricorso con contestuale richiesta di sospensiva, avrebbero verosimilmente ottenuto un numero adeguato di ore di sostegno per l’anno scolastico 2008/2009 (come verificatosi per l’anno successivo).

Si ritiene di porre a carico del Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento e dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, in solido tra di loro, le spese del presente giudizio come liquidate in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto che l’improcedibilità si è avuta per un’attività posta in essere in esecuzione di ordinanza cautelare e che sulla questione esisteva già in epoca antecedente alla proposizione del ricorso un orientamento assolutamente incontroverso della giurisprudenza amministrativa anche di questo TAR.

Si ritiene, invece, di compensare le spese nei confronti della scuola, avendo la stessa evidenziato la necessità dell’assegnazione di insegnanti di sostegno in numero adeguato a garantire i diritti dei disabili presso la stessa iscritti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo rigetta.

Condanna il Ministero della Pubblica Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento, in solido fra loro, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (Mille,00), oltre accessori, se e in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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