Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-03-2012, n. 3193 Contratti collettivi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso, depositato il 24.03.2005, A.W., esponeva:

– di essere stato dipendente del Ministero della Difesa quale dattilografo;

– di essere stato costretto d assentarsi dal servizio per gravi malattie già dal (OMISSIS) e di avere diritto ex art. 21 del CCNL del 16.95.1995 alla conservazione de posto di lavoro per 36 mesi, di cui i primi 18 retribuiti;

– che il Ministero gli aveva comunicato, in data 5 dicembre 2000, la scadenza del periodo del comporto, e quindi minacciato il recesso, prima della scadenza dei 18 mesi retribuiti (art. 21, comma 1 CCNL), inducendolo così a chiedere l’aspettativa senza assegni (art. 21, comma 2 CCNL);

– che il Ministero aveva illegittimamente calcolato nel periodo del comporto un periodo di malattia del dicembre 1997, anteriore al triennio da considerarsi ai fini dello stesso comporto;

– che successivamente la medesima Amministrazione, durante l’aspettativa senza assegni, lo aveva per tre volte, in maniera illegittima, dichiarato temporaneamente inabile al lavoro e poi dichiarato definitivamente inabile, privandolo in tal modo della possibilità di lavorare e di percepire le retribuzioni sia di cessare dal lavoro e di percepire la pensione;

– che lo stesso Ministero non gli aveva comunicato la possibilità di impugnare in seconda istanza le valutazioni di inabilità temporanea e definitiva, così impedendogli di ottenere tempestivamente la riforma degli anzidetti provvedimenti.

Ciò premesso, chiedeva la condanna del convenuto Ministero al risarcimento del danno patrimoniale, pari alle retribuzioni, percepite durante l’aspettativa senza assegni richiestegli in restituzione, del danno biologico e alla professionalità, nonchè del danno da dequalificazione.

2. All’esito il Tribunale di Ancona con sentenza n. 909 del 2005 respingeva la domanda della ricorrente, non riscontrando alcuna illegittimità nella condotta ministeriale sia con riguardo all’invio della comunicazione di preannuncio della scadenza del comporto, correttamente calcolato, sia con riguardo all’omessa comunicazione allo stesso dipendente della facoltà di impugnare i provvedimenti di inabilità temporanea.

3. Tale decisione, appellata dal l’ A., è stata confermata dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 475 del 2009, che ha ribadito la correttezza della lettera in data 5 dicembre 2000, essendosi il Ministero limitato a preannunziare la prossima scadenza dei 18 mesi di congedo retribuito con indispensabile anticipo rispetto al momento di scadenza di tale periodo. A fronte di tale comunicazione, continua il giudice di appello, che tiene conto nel calcolo – del periodo anche dell’assenza di malattia del dicembre 1997, da comprendere nel triennio mobile precedente, il dipendente avrebbe ben potuto presentare la sua istanza di aspettativa senza assegni ex art. 21, comma 2 CCNL indicandone espressamente l’efficacia da momento di effettiva scadenza dei 18 mesi di congedo retribuito oppure di voler riprendere servizio al temine del congedo retribuito: in entrambi i casi, la visita medica sarebbe stata indispensabile. La stessa Corte territoriale ha ritenuto, poi, non rilevante e decisiva la mancata (dovuta) comunicazione al dipendente, destinatario dei provvedimenti amministrativi di dichiarazione di temporanea inabilità al lavoro, della facoltà di impugnare tali determinazioni, atteso che la dedotta perdita della possibilità di ottenere una revisione della valutazione medica, e quindi la riammissione al lavoro, avrebbe richiesto, per essere risarcibile, l’allegazione e la prova del grado di possibilità di esito positivo di quella valutazione, prova nella specie non fornita con riguardo alla circostanza che l’ A. sarebbe stato da subito (e non solo dall’agosto 2001- in cui si pronunciò in sede di revisione la Commissione medica) riammesso al lavoro.

L’ A. ricorre per cassazione con due motivi.

Il Ministero resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 21 CCNL del 1995/1997 Comparto Ministeri in relazione all’art. 1362 c.c., art. 1363 c.c., e segg., nonchè vizio di motivazione.

L’ A. rileva che l’impugnata sentenza appare ingiusta, laddove, nel valutare il contenuto della missiva del 5 dicembre 2000, ha ritenuto legittima la procedura seguita dal datore di lavoro.

Al contrario, ad avviso del ricorrente, erroneamente tale missiva è stata considerata legittima, giacchè l’Amministrazione ha costretto esso ricorrente ad anticipare la presentazione dell’istanza di cui all’art. 21, comma 2 del CCNL a data antecedente alla scadenza del periodo di comporto di 18 mesi, presentazione invece prevista dalla norma collettiva per il dipendente che ne faccia richiesta dopo il periodo di superamento di tale comporto.

Il motivo è infondato.

Il giudice di appello ha proceduto ad un attento e puntuale esame della richiamata lettera ministeriale, non riscontrando nella stessa alcuna espressione di minaccia, ma un semplice preannuncio da parte dell’Amministrazione al dipendente della prossima scadenza dei diciotto mesi di congedo retribuito di cui all’art. 21, comma 1 del CCNL, con l’indicazione della data del 19 dicembre 2000 per la necessaria visita medico-collegiale ai fini dell’accertamento dell’eventuale permanente inidoneità al servizio.

Lo stesso giudice di appello ha aggiunto che a fronte di tale comunicazione il dipendente avrebbe potuto presentare l’istanza di aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 21, comma 2 del CCNNL, con indicazione espressa dell’efficacia dal momento dell’effettiva scadenza dei diciotto mesi di congedo retribuito, ovvero avrebbe potuto dichiarare di voler riprendere servizio al termine dell’anzidetto congedo.

La valutazione del giudice di appello, alla stregua delle disposizioni del contratto collettivo, è correttamente ed adeguatamente motivata ed è quindi immune dalle censure formulate del ricorrente, che si è limitano ad opporre un diverso apprezzamento senza alcuna indicazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c., e segg., che sarebbero stati violati, applicabili anche agli atti unilaterali, come nel caso di specie in relazione alla missiva ministeriale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, del D.M. 16 settembre 1993, n. 603, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè vizio di motivazione.

L’ A. osserva che il giudice di appello non ha tenuto nella debita considerazione che la mancata notifica dei verbali delle visite mediche di inabilità temporanea al lavoro e la conseguente inosservanza dell’iter procedimentale, fissato a garanzia dell’interessato, hanno impedito ad esso ricorrente di esercitare i propri diritti di tempestiva contestazione delle risultanza mediche.

Anche queste doglianze sono prive di pregio e vanno disattese.

Al riguardo l’impugnata sentenza ha fornito ragionevole spiegazione (cfr. pag. 7), osservando, come già detto, che l’omessa comunicazione dell’esito delle visite mediche e il mancato rispetto dell’iter procedimentale non hanno rilevanza ai fini della fattispecie, non avendo il ricorrente dimostrato di essere, all’epoca, guarito dalla malattia che lo aveva tenuto a lungo lontano dal lavoro, ossia alla scadenza dei primi diciotto mesi di congedo dal 20.01.2001.

D’altro canto va precisato, come sottolineato dalla difesa erariale, che i rilievi sollevati dal ricorrente nel presente giudizio non sono in stretto rapporto con la causa pretendi e il petitum azionati, avendo l’ A. chiesto unicamente il risarcimento dei danni sofferti a causa della dedotta illegittimità e non avendo il medesimo dedotto la violazione della norma collettiva (art. 21 CCNL del Comparto) sotto il profilo dell’illegittima risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del comporto.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore del controricorrente Ministero.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 50,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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