Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-03-2012, n. 3192 Questioni di legittimità costituzionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Benevento P.A. e gli altri qui indicati in epigrafe, già dipendenti dell’Azienda sanitaria locale n. (OMISSIS), esponevano di aver dovuto procedere ad operazioni manuali di gestione della contabilità a causa di un guasto dell’apparato elettronico. Il Direttore generale aveva assicurato verbalmente di compensare tale lavoro attraverso l’erogazione di "incentivi" in base ad un non specificato "progetto obiettivo", e poi, con Delib. 27 gennaio 2000, n. 103, aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori agli incentivi, riservandosi di apportare una correzione di bilancio. La delibera era stata però revocata con atto n. 63 dell’8 maggio 2001. I ricorrenti chiedevano che l’Azienda fosse condannata al pagamento di detto compenso. Costituitasi la convenuta, il Tribunale rigettava la domanda con sentenza confermata dalla Corte d’Appello di Napoli la quale, con sentenza del 13 luglio 2009, osservava che la delibera n. 103 del 2000 non era stata seguita dalla necessaria variazione di bilancio e che inoltre il segretario del sindacato CGIL/FIP ne aveva denunciato l’illegittimità alla Procura della Repubblica di Benevento, alla Procura della Corte dei Conti della Campania ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La delibera, infatti, non era stata preceduta da contrattazione decentrata ai sensi dell’art. 47 del vigente CCNL, non eludibile attraverso l’invocazione di un’asserita situazione di emergenza.

Contro questa sentenza ricorrono il P. e litisconsorti. Resite l’Azienda ospedaliera G. Rummo di Benevento, succeduta all’Azienda sanitaria locale, con controricorso illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Con unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 36 Cost., artt. 2094, 2099 e 2113 cod. civ., osservando di avere pacificamente svolto prestazioni lavorative che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, andavano retribuite ai sensi dell’art. 36 Cost..

Il motivo è privo di fondamento poichè il compenso dei pubblici dipendenti può essere determinato in via equitativa ma, secondo la previsione dell’art. 97 Cost., comma 1, e per evidenti motivi di salvaguardia della finanza pubblica, in base a disposizioni di legge oppure a clausole della contrattazione collettiva dalla legge prevista.

Nel caso concreto la Corte d’Appello ha esattamente rilevato come, nel caso di specie, le somme promesse da una delibera poi revocata per difetto dello stanziamento di bilancio e di previsione della contrattazione collettiva decentrata, furono legittimamente negate agli odierni ricorrenti.

Costoro osservano, quanto al difetto di previsione contrattuale: "si configurerà, per l’omessa attività contrattuale, una fattispecie di condotta antisindacale che, nella ricorrenza dei presupposti e delle condizioni di legge, potrà essere fatta valere dai soggetti legittimati, nelle forme speciali previste dall’ordinamento" (pag. 8 del ricorso). Con ciò i ricorrenti prospettano una mera eventualità irrilevante ai fini della presente decisione.

Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 60,00 oltre ad Euro 3.000,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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