Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-09-2011) 05-10-2011, n. 36103

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 15 dicembre 2010, il Tribunale di Messina, quale giudice del riesame, confermava l’ordinanza con la quale il Giudice Monocratico del medesimo Tribunale disponeva il sequestro preventivo di un autocarro, di proprietà di G.V., utilizzato per il trasporto non autorizzato di rifiuti in violazione della L. n. 210 del 2008, art. 6.

Avverso tale provvedimento il predetto proponeva ricorso per cassazione e, deducendo la violazione di legge, assumeva che il trasporto dei rifiuti, destinati a discarica autorizzata, era del tutto occasionale e riguardava un quantitativo contenuto di rottami ferrosi i quali, per loro natura, non erano compatibili con l’attività edilizia da lui svolta.

Lamentava, inoltre, che le considerazioni prospettate dal giudice in merito alla pericolosità connessa alla libera disponibilità del mezzo dovevano ritenersi errate, essendo egli immune da precedenti penali, mentre la misura applicata era da ritenersi eccessivamente gravosa e pregiudizievole per lo svolgimento dell’attività di impresa.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Deve preliminarmente osservarsi che, nella fattispecie, si è applicato il D.L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito con la L. 30 dicembre 2008, n. 210 e recante "Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonchè misure urgenti di tutela ambientale".

Tale disciplina speciale, applicabile nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, dichiarato ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, ha introdotto, con l’art. 6, uno specifico sistema sanzionatorio che prende in considerazione diverse fattispecie già contemplate dal D.Lgs. n. 152 del 2006, inasprendo le pene previste e trasformando le ipotesi contravvenzionali in delitti, modificandone, in alcuni casi, anche i contenuti.

Con specifico riferimento all’art. 6, lett. d), contestato al ricorrente, va ricordato che le sanzioni previste in ragione della diversa tipologia di rifiuto (pericoloso o non pericoloso), sono applicabili a "chiunque effettua un attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente", prevedendosi così una fattispecie di illecita gestione la cui parte precettiva coincide con quella del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, tranne che per un richiamo generico alla "normativa vigente" con riferimento ai titoli abilitativi richiesti.

Con la legge di conversione è stato introdotto anche, nell’art. 6, il comma 1 bis, il quale testualmente stabilisce che "Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l’uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo".

Date tali premesse, deve rilevarsi come, con accertamento in fatto caratterizzato da tenuta logica e coerenza strutturale e, come tale, incensurabile in questa sede di legittimità, il giudice del riesame abbia rilevato che l’autocarro oggetto di sequestro veniva utilizzato per il trasporto di un considerevole quantitativo di rifiuti di natura varia e consistenti in marmitte per autovetture intrise di sostanze resinose, infissi, parapetti di balcone, un fusto da 250 litri con residui di sostanza resinosa, una lavatrice, un condizionatore ed altro materiale metallico e non. La natura di rifiuto di tali materiali non è in contestazione, tanto che lo stesso ricorrente ha evidenziato che il trasporto era finalizzato al conferimento a ditta autorizzata per lo smaltimento.

Viene tuttavia posta in dubbio la correttezza del provvedimento impugnato laddove considera il trasporto come non occasionale e connesso all’attività svolta dal ricorrente formulando una prognosi di pericolosità attinente alla libera disponibilità del mezzo.

Va però rilevato, a tale proposito, che il reato in esame ha natura istantanea e non richiede, quale requisito, la abitualità della condotta (cfr. Sez. 3 n. 21655, 8 giugno 2010; Sez. 3 n. 13456, 2 aprile 2007) nè, tanto meno, una specifica connessione tra il rifiuto e l’attività svolta da chi lo trasporta, mentre la quantità dei rifiuti trasportati può essere considerata ai fini della determinazione in concreto della pena.

Quanto alla prognosi di pericolosità, il Tribunale ha espressamente escluso la necessità di una sua formulazione stante la natura certamente obbligatoria della confisca che, di per sè, giustifica l’applicazione della cautela reale, riconoscendo la sussistenza del reato per la mancanza di qualsivoglia titolo abilitativo in capo agli indagati e rilevando, ad abundantiam che, ciò nonostante, la libera disponibilità del mezzo avrebbe potuto consentire la reiterazione del reato.

Tali argomentazioni appaiono del tutto conformi al contenuto delle disposizioni in precedenza richiamate, con la conseguenza che l’impugnato provvedimento risulta corretto e del tutto immune da censure.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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