Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-03-2012, n. 3191 Bando del concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 21 febbraio 2008 depositata il 13 luglio 2009 la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 6 giugno 2005, ha dichiarato il diritto dei dipendenti INAIL indicati in epigrafe a partecipare alla selezione per il passaggio alla posizione ordinamentale C3 di cui al bando di concorso indetto con determinazione del Direttore Centrale R.U. n. 83 del 30 marzo 2001. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia considerando che i dipendenti in questione avevano conseguito l’idoneità nella prova finale del percorso formativo di qualificazione professionale di cui all’art. 4 comma 5 del contratto integrativo dell’ente (CIE), requisito previsto dal bando di concorso suddetto quale alternativo al possesso del titolo di studio richiesto per il passaggio alla posizione ordina mentale C3. Tale criterio è coerente con quanto previsto dal CCNL 1998-2001 per la progressione all’interno della singola area, secondo cui questa avviene mediante percorsi di qualificazione o aggiornamento professionale e procedure di valutazione che prevedono un esame finale volto ad accertare l’effettivo accrescimento delle competenze de delle conoscenze.

Pertanto la Corte d’Appello di Roma ha ritenuto che la conclusione positiva di tale percorso formativo sia alternativa al possesso dell’esperienza professionale di quattro anni nelle posizioni C1 o C2 ai fini dell’inquadramento nella superiore posizione C3. La stessa Corte territoriale ha infine ritenuto che coerente con tale criterio di passaggio al superiore inquadramento è anche l’intesa sindacale del 17 settembre 2001 secondo cui le sperimentazioni di cui all’art. 41 del CCNL del 6 luglio 1995, successive al superamento delle prove selettive sostenute al termine degli appositi percorsi formativi, sono considerati requisiti ai fini del raggiungimento del periodo di esperienza professionale richiesto dalla disciplina contrattuale per il passaggio alla posizione ordinamentale superiore.

L’INAIL propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi.

La controparte resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta falsa applicazione dell’art. 41 del CCNL di categoria del 6 luglio 1995; violazione del combinato disposto degli artt. 15 e 19 del CCNL di categoria del 16 febbraio 1999, e dell’art. 4 comma 5 del relativo contratto integrativo di Ente del 30 luglio 1999, nonchè delle disposizioni del bando di concorso per la selezione per l’accesso alla posizione C3 indetto con determinazione del Direttore Centrale R.U. n. 83 del 30 marzo 2001.

In particolare si deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto valido, ai fini in questione, il percorso di qualificazione di cui all’art. 41 del CCNL 1994/1997, mentre il bando di selezione per il passaggio alla posizione ordinamentale C3 per cui è causa, prevede il diverso percorso di qualificazione professionale di cui all’art. 4, comma 5, del contratto collettivo sottoscritto il 30 luglio 1999, mai conseguito dai dipendenti originariamente ricorrenti.

Con secondo motivo si assume omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia con riferimento all’interpretazione estensiva della previsione del bando riferita ad uno specifico percorso di qualificazione professionale previsto da un determinato contratto, ed inteso riferito a qualunque diverso percorso formativo.

Il ricorso è fondato.

La Corte territoriale non si è attenuta al criterio letterale d’interpretazione del contratto, dando un’interpretazione estensiva al sistema di selezione indicato nel bando di concorso, non consentita dalla chiara lettera del medesimo.

Infatti, come esattamente considerato dal ricorrente, il bando di selezione per la posizione C3 indica puntualmente i requisiti alternativi al titolo di studio che dovevano essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande: titolo di scuola media superiore accompagnato da quattro anni di esperienza professionale nella posizione ordina mentale C1 o C2, oppure, alternativamente, il conseguimento dell’idoneità nella prova finale del percorso di qualificazione professionale di cui all’art. 4, comma 5, del contratto integrativo dell’ente (CIE). La Corte territoriale, dopo avere correttamente ricordato tale inequivoco elemento normativo, è poi pervenuta a conseguenza incoerente con tale presupposto, ritenendo equivalente all’ultimo dei requisiti esposti, il diverso percorso di riqualificazione professionale previsto dall’art. 41 del CCNL 1994/1997. E’ evidente che l’estensione operata dalla Corte d’Appello di Roma è illegittima, in quanto vanifica la precisa indicazione dello specifico percorso di qualificazione professionale indicato nel bando di concorso in questione. Anche a voler considerare che il requisito previsto dal bando sarebbe stato conseguito solo dopo la scadenza della presentazione delle domanda, la circostanza non toglierebbe valore all’assunto del ricorrente in quanto, evidentemente, si creerebbe una preclusione ad uno solo dei requisiti alternativi previsti dal bando stesso.

La sentenza impugnata pronunciata sulla base di una previsione negoziale inesistente deve conseguentemente essere cassata, con il conseguente rigetto nel merito della domanda proposta con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata;

Decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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