Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-06-2011) 05-10-2011, n. 36148 Impugnazioni della parte civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con provvedimento 27.10.09, il tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla parte civile B.M. L. avverso la sentenza 22.12.08 emessa dal giudice di pace della stessa sede, con la quale C.E. è stata assolta, ex art. 530 cpv. c.p.p., dal reato di lesioni in danno della medesima, perchè il fatto non sussiste. Il tribunale ha affermato che la parte civile può impugnare ai soli effetti civili la sentenza di proscioglimento. Tale impugnazione ha effetti di rilievo civilistico, cioè ha il solo effetto di elidere le conseguenze extrapenali pregiudizievoli per il danneggiato; il giudice del gravame non può decidere sulla pretesa risarcitoria, poichè a tali fini, è imprescindibile ex art. 538 c.p.p. la condanna penale dell’imputato e questa non è possibile se la sentenza non viene impugnata anche dal p.m.. Il proscioglimento non impugnato dal p.m. è irrevocabile e, in assenza della decisione sul diritto al risarcimento, apre all’interessato la via del giudizio dinanzi al giudice civile.

Inoltre la parte civile non ha impugnato la sentenza limitatamente agli effetti civili, perchè ha esteso .nelle conclusioni, la richiesta anche alla condanna dell’imputata alla pena di giustizia.

Il difensore della parte civile ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge in riferimento all’art. 576 c.p.p., così come modificato dalla L. n. 46 del 2006: la nuova disciplina prevede che la parte civile "può proporre impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile, contro le sentenze di proscioglimento pronunciate in giudizio".

La decisione del tribunale contrasta non solo con la nuova disposizione, ma anche con l’interpretazione che ha ricevuto dalla S.C., secondo cui " l’art. 576 c.p.p. prevede una deroga rispetto a quanto stabilito dall’art. 538 c.p.p. per il giudizio di primo grado e legittima la parte civile non solo a proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio, ma anche a chiedere l’affermazione di responsabilità penale dell’imputato ai soli effetti civili dell’accoglimento della domanda di restituzione e risarcitoria." Va quindi riconosciuto il principio normativo – enunciato dalla L. del 2006 – che la legittimazione a ricorrere della parte civile è autonoma rispetto a quella del p.m., nel senso che non è preclusa dalla mancata impugnazione di quest’ultimo nè dalla sua rinuncia.

2. violazione di legge in riferimento all’art. 576 c.p.p.: dopo aver erroneamente escluso l’autonomia della titolarità del diritto di impugnazione della parte civile, il tribunale ha escluso che la parte civile abbia impugnato la sentenza limitatamente agli effetti civili, perchè ha chiesto nelle sue conclusioni "in totale riforma dell’impugnata sentenza, condanni l’imputata alla pena di giustizia, al risarcimento del danno così come quantificato in sede di conclusioni del processo di primo grado e con i relativi interessi …". Secondo il ricorrente, è evidente che l’accertamento della responsabilità civile non può prescindere dalla prospettazione e valutazione dei fatti e della responsabilità dell’imputata, in quanto la parte civile ha interesse all’affermazione della sua responsabilità penale, quale presupposto del riconoscimento o negazione dei propri diritti risarcitoli.

Inoltre la sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste compromette l’interesse della parte civile al risarcimento del danno, tenuto conto dell’effetto preclusivo della sentenza dibattimentale irrevocabile di assoluzione nel giudizio civile.

Il ricorso merita accoglimento, in considerazione della erronea interpretazione della disciplina dell’impugnazione della parte civile.

L’art. 576 c.p.p., così come modificato dalla L. n. 46 del 2006, riconosce alla parte civile il diritto di proporre impugnazione, ai soli effetti della responsabilità civile, contro le sentenze di proscioglimento pronunciate in giudizio. Correlativamente conferisce al giudice penale dell’impugnazione il potere di decidere sulla domanda di risarcimento pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto (v. in tal senso S.U. n. 25083 dell’11.7.06 , in Cass. pen. 2006, 3519 e 2008,214). Questa disposizione introduce una deroga alla previsione dell’art. 538 c.p.p., legittimando la parte civile non soltanto a proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento, ma anche a chiedere al giudice dell’impugnazione, ai fini dell’accoglimento della propria domanda di risarcimento, di affermare, sia pure incidentalmente, la responsabilità penale dell’imputato ai soli effetti civili, statuendo in modo difforme, rispetto al precedente giudizio, sul medesimo fatto oggetto dell’imputazione e sulla sua attribuzione al soggetto prosciolto.

La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio al tribunale di Milano per il giudizio di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Milano per il giudizio di appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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