T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 02-11-2011, n. 352 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- Con il provvedimento impugnato è stata dichiarata l’agibilità di un capannone industriale di proprietà della ricorrente, originariamente destinato a magazzino e poi utilizzato per esposizione e vendita mobili, limitatamente alla parte in cui tale diverso utilizzo era stato successivamente assentito (permesso di costruire n. 189 del 7 settembre 2007).

2- Nel ricorso si formulano le censure di eccesso di potere e violazione di legge di seguito riassunte ed esaminate.

Si sono costituite in giudizio la società affittuaria del ramo d’azienda cui l’immobile inerisce, e l’Amministrazione la quale ha accuratamente controdedotto.

3- Il Collegio osserva quanto segue.

Non è fondato il motivo con il quale si assume l’illegittimità del diniego parziale di agibilità (implicito nell’accoglimento limitato dell’inerente istanza) per contrasto con il silenzio assenso formatosi ex art. 25 D.P.R. n. 380/2001, sulle più estese richieste della ricorrente.

Infatti, non è contestato che il provvedimento impugnato sia stato emanato dopo il decorso del termine di 30 giorni previsto dall’art. 25 cit. e quindi dopo la formazione del silenzio assenso, ma ciò non inficia la legittimità del provvedimento medesimo.

Invero, questo si atteggia non tanto come un provvedimento espresso tardivo, ormai da considerarsi inidoneo ad incidere sugli effetti provvedimentali consolidati, conseguenti all’istanza del privato, ma come un provvedimento di autotutela (legittimo, come si vedrà), riduttivo della portata di quegli effetti (argomenta da Cons. Stato A.P. 29 luglio 2011 n. 15, ora corroborata dall’ art. 6, comma 3° D.L. n. 138/2011, convertito in legge dall’art. 1, comma 1°, L. n. 148/2011).

4- Non è poi condivisibile la censura sull’omissione del preavviso di rigetto (art. 10 bis L. n. 241/1990).

Infatti, il rilascio dell’abitabilità è un provvedimento di natura essenzialmente vincolata perché fondato sul mero accertamento della rispondenza di un immobile a parametri predefiniti per cui non è obbligatorio detto preavviso (Cons. Stato Sez. VI 18 marzo 2011 n. 1673; TAR Sicilia, Palermo Sez. I, 23 marzo 2011 n. 541; arg. a contrario da TAR Toscana Sez. III, 2 marzo 2011 n. 426).

Del resto, osserva il Collegio, la norma di garanzia non deve essere interpretata in maniera formalistica, ma tenendo conto della sua funzione sostanziale che è quella di evitare un effettivo pregiudizio alla parte istante, cui viene impedito di proporre osservazioni preventive.

Ebbene, è evidente che nessuna lesione può derivare da tale impedimento allorché l’Amministrazione non possa provvedere diversamente, appunto come avviene nel caso in esame (Cons. Stato Sez. IV, 28 gennaio 2011 n. 679).

Il tutto, senza poi considerare che, trattandosi di atto vincolato, soccorre comunque l’art. 21 octies L. N. 241/1990.

5- Sono infondate anche le censure di difetto di motivazione ed eccesso di potere.

Difatti, viene negata l’agibilità delle parti dell’immobile soggette ad un abusivo cambio di destinazione (provv. impugnato pag. 1).

Questo è stato già sanzionato con provvedimenti che il Tribunale ha giudicato legittimi (tranne che per il limitato profilo del difetto di motivazione sulla determinazione della sanzione pecuniaria) con le Sentenze sui ricorsi n. 201/2007, n. 220/2007; n. 399/2007; n. 415/2007 e n. 416/2007, pronunciate nell’odierna Camera di Consiglio.

Da qui deriva che il diniego parziale di abitabilità qui osteggiato è a sua volta legittimo poiché il rilascio dell’abitabilità stessa non può prescindere dalla regolarità edilizia (fra le tante, arg. da Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2009 n. 326; id. 30 aprile 2009 n. 2760; TAR Marche, Sez. I, 25 gennaio 2010 n. 4; TAR Lombardia, Milano, Sez. II 17 settembre 2009 n. 4672).

6- Infine, dall’accertata legittimità dei provvedimenti repressivi edilizi, discende il rigetto dei restanti motivi di ricorso giacché sostanzialmente consistono nella riproposizione delle censure volte a dimostrare la conformità dell’utilizzo dell’immobile all’inerente normativa, già respinte nelle suddette Sentenze alle quali per brevità si rinvia.

7- Per le ragioni sin qui espresse il ricorso dev’essere rigettato.

Sussistono tuttavia ragioni sufficienti per compensare le spese del giudizio fra le parti, in considerazione della complessità del quadro normativo e giurisprudenziale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente

Carlo Luigi Cardoni, Consigliere, Estensore

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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