Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-06-2011) 05-10-2011, n. 36161 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Riesame, con ordinanza del 10 dicembre 2010, ha confermato il Decreto del 3 novembre 2010 del GIP del medesimo Tribunale con il quale, nell’ambito del procedimento penale a carico di S.L., indagata per il delitto di cui all’art. 648 bis c.p., era stata applicata la misura cautelare reale del sequestro preventivo di numerosi beni mobili e immobili.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagata personalmente, lamentando:

a) una violazione di legge e una motivazione illogica in merito all’affermata esistenza dei presupposti del sequestro preventivo nonchè all’omesso esame di una memoria difensiva depositata all’udienza di discussione;

b) una violazione di legge e una motivazione illogica in merito alla sussistenza del fumus del contestato delitto di cui all’art. 648 bis c.p. sia sotto il profilo dell’elemento soggettivo che di quello oggettivo nonchè all’omesso esame di una memoria difensiva depositata all’udienza di discussione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. In primo luogo, in entrambi i motivi del presente ricorso si evidenzia l’omesso esame di una memoria difensiva depositata all’udienza di discussione avanti il Tribunale del riesame (in data 10 dicembre 2010).

Trattasi, però, di affermazione pienamente infondata soltanto che si legga la pagina 6 dell’impugnata ordinanza nella quale, proprio sulla base di quanto affermato nella indicata memoria, i Giudici del merito ne affermano dettagliatamente la piena irrilevanza ai fini della decisione.

3. A ciò si aggiunga come l’impugnata ordinanza non possa che essere confermata, sulla scorta della pacifica giurisprudenza di questa stessa Sezione che afferma come il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio sia ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice (v. Cass. Sez. 5 13 ottobre 2009 n. 43068).

Nella specie, questa volta in fatto, non sembra proprio che l’impugnata ordinanza contenga vizi radicali di motivazione avendo, di converso, sulla base del completo apparato investigativo messo in campo (con particolare riferimento alle indagini compiute dalla Guardia di Finanza) e del robusto quadro indiziario ricavato (con riferimento ai numerosi documenti reperiti) dato logicamente conto dell’esistenza del fumus commissi delicti quanto al contestato delitto di cui all’art. 648 bis c.p..

A ciò si aggiunga come neppure risultino evidenziati eventuali errores in iudicando o in procedendo.

4. I più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio ritiene di dover condividere, sono poi nel senso che nella verifica dei presupposti per l’emanazione del sequestro preventivo, di cui all’art. 321 c.p.p., comma 1 il Giudice del riesame non possa avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma, valutando il "fumus commissi delicti", debba tenere conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (v. Cass. Sez. 5 15 luglio 2008 n. 37695).

La circostanza che restino preclusi per il Giudice del riesame delle cautele reali sia l’accertamento sul merito dell’azione penale che il previo sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, non essendo richiesto il presupposto della gravità indiziaria, non può esimere, infatti, il Tribunale dall’indicazione sia pure sommaria delle ragioni che rendono allo stato sostenibile l’impostazione accusatoria.

Diversamente, infatti, il controllo giurisdizionale della base fattuale nel singolo caso concreto si appaleserebbe meramente cartolare e formale.

Nella specie, il Tribunale del riesame, con motivazione logica e immune da vizi, ha dato pienamente conto sia delle emergenze processuali accusatorie che della contrapposta attività defensionale per cui non può essere tacciato di aver violato i principi elaborati da questa Corte e di cui dianzi si è fatto cenno.

5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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