T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 03-11-2011, n. 601 Detenzione abusiva e omessa denuncia Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’attuale ricorrente, già ufficiale medico dell’esercito italiano, ha ricoperto la carica di Direttore Generale dell’Azienda USL di Chieti ed, essendo stato denunciato per i reati di associazione delinquere, truffa aggravata, falso, abuso d’ufficio e concussione, connessi allo svolgimento di tale carica, si è visto revocare nel 2009 il permesso di porto d’armi, in ragione di tali vicende giudiziarie che lo avevano visto coinvolto, che, ad avviso dell’Amministrazione, avevano determinato una "condizione di instabilità psicofisica".

Il 20 maggio 2010 ha chiesto il rilascio del nulla osta per l’acquisto e la detenzioni di armi, ma con provvedimento del 5 luglio 2010 il Questore di Chieti ha negato tale nulla osta, in ragione nella sostanza del fatto che mancava il requisito della "buona condotta" di cui all’art. 39 del t.u.p.s. e che il richiedente non offriva "le necessarie garanzie di non abusare del titolo di polizia richiesto", dal momento che lo stesso era stato "rinviato a giudizio per gravi reati" ed era "stato tratto in arresto scontando un periodo di circa quattro mesi di custodia cautelare in carcere e venti giorni di arresti domiciliari".

Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Chieti, che è stato però da questi rigettato con decreto 10 novembre 2010, n. 39227/6F, area 1°.

Con il ricorso in esame l’interessato ha impugnato dinanzi questo Tribunale tale atto, deducendo le seguenti censure:

1) che erano stati posti a fondamento dell’atto impugnato dei fatti non veritieri, in quanto il ricorrente era stato sottoposto alla misura cautelare del carcere per 28 giorni ed a quella degli arresti domiciliari per due mesi e che l’Amministrazione non aveva considerato che tali misure cautelari erano state revocate in quanto non erano stati ritenuti sussistenti gravi elementi di responsabilità;

2) che per il principio della non colpevolezza la valutazione del requisito della buona condotta avrebbe dovuto essere compiuta in concreto, a seguito di una congrua istruttoria, prendendo in esame nella sua interezza la personalità del richiedente;

3) che i reati oggetto dell’imputazione non hanno alcuna attinenza con la detenzione delle armi e con una condotta in qualche modo violenta.

La Prefettura di Chieti si è costituita in giudizio e con memoria depositata il 21 marzo 2011 ha confutato il fondamento delle censure dedotte; sono stati, inoltre, depositati in giudizio tutti gli atti del procedimento ed un’analitica relazione dell’Amministrazione in ordine alle censure dedotte

Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta a decisione.

Motivi della decisione

1. – L’impugnato provvedimento con il quale il Questore di Chieti ha negato il nulla osta, richiesto dal ricorrente, per la detenzione di armi è testualmente motivato con riferimento alla seguenti considerazioni:

– che dall’istruttoria era emerso che lo stesso era stato "rinviato a giudizio per gravi reati" ed era "stato tratto in arresto scontando un periodo di circa quattro mesi di custodia cautelare in carcere e venti giorni di arresti domiciliari":

– che per tutti questi reati erano "stati comunque acquisiti gravi elementi di responsabilità" e che, a prescindere dalla effettiva conclusione dei procedimenti, il richiedente non possedeva "tutti i requisiti soggettivi previsti dalla legge per il rilascio di licenze di polizia in materia di armi ed in particolare il requisito della buona condotta":

– che il richiedente non offriva "le necessarie garanzie di non abusare del titolo di polizia richiesto";

– e che era stata omessa "la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di cui all’art. 10bis della Legge 241/90 poiché, in ragione delle suesposte motivazioni, il provvedimento adottato rimane l’unico in concreto emanabile per assoluta mancanza di un fondamentale requisito soggettivo previsto dalla norma e cioè quello della buona condotta indispensabile per le autorizzazioni di polizia in materia di armi".

Il ricorso proposto dall’interessato avverso tale atto è, ad avviso della Sezione, privo di pregio.

2. – Ai fini del decidere deve partirsi dal rilievo che in base all’art. 11 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773 le autorizzazioni di polizia debbono essere negate oltre a chi abbia riportato specifiche condanne, anche a coloro che siano privi del requisito della buona condotta.

La finalità che è alla base delle norme (generali e specifiche in tema di autorizzazioni di polizia) del T.U. delle leggi di P.S. è indubbiamente quella di prevenire la commissione di reati e di assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica. Di conseguenza, per l’adozione di un provvedimento di divieto non è richiesto che vi sia un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente un’erosione anche minima dell’affidabilità del soggetto ed il potere della p.a. in materia, specie in relazione alla mancanza del requisito della buona condotta, è ampiamente discrezionale ed è sindacabile nei soli limiti dell’irragionevolezza o arbitrarietà (Cons. St., sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 1137, e 18 agosto 2010, n. 5882).

In particolare, è stato già chiarito che l’apprezzamento ampiamente discrezionale che compete in merito all’Amministrazione si incentra su una valutazione della concreta affidabilità del soggetto circa la possibilità di un abuso dell’arma; dunque in base alla norma generale contenuta nel predetto art. 11, le autorizzazioni di polizia per la detenzione di armi vanno negate a quanti non diano affidamento di non abusare delle armi e ciò in riferimento alle superiori esigenze dell’ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione dei danni a terzi da indebito uso e inosservanza degli obblighi di custodia del mezzo di offesa. Pertanto, il rilascio di tale autorizzazione postula che, nella valutazione discrezionale dell’Amministrazione, il soggetto risulti indenne da mende e osservi una condotta di vita improntata a osservanza non solo delle norme penali e di tutela dell’ordine pubblico, ma anche delle comuni regole di buona convivenza civile: elementi dai quali può essere tratta la ragionevole convinzione che non siano ravvisabili sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell’arma.

Siffatta valutazione amministrativa, volta tutelare l’interesse pubblico mediante un giudizio prognostico che ex ante sia tale da portare ad escludere la possibilità di un abuso, è per sua natura, come già detto, di lata discrezionalità e il suo esercizio è suscettibile di sindacato solo riguardo all’eventuale suo uso distorto (Cons. St., sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 901).

Ora, con riferimento a tali considerazioni, è già stato chiarito che alcuni tipi di reati, sia pur solo contestati in sede penale, rappresentano un indizio sufficiente di inaffidabilità del soggetto che fanno dubitare della persistenza del requisito della buona condotta in capo al richiedente e quindi legittimano il diniego al rilascio della licenza di p.s. per detenzione di armi e munizioni, sopratutto quando la p.a., nella comparazione degli interessi coinvolti nella vicenda giudiziaria, abbia correttamente valutato e ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla sicurezza rispetto al quale l’interesse del privato a detenere un’arma è destinato a recedere (Cons. St., sez. VI, 18 agosto 2010, n. 5882).

Ora se pur vero che la semplice denuncia di un reato all’autorità giudiziaria non è circostanza che da sola possa giustificare il diniego per sopravvenuta inaffidabilità del titolare dell’autorizzazione di polizia in ordine al corretto uso dell’arma da tempo posseduta e per perdita del requisito della buona condotta, d’altro canto tali circostanze di fatto possono avere rilievo, sia pur non via autonoma, nella valutazione complessiva della personalità del soggetto destinatario del diniego dell’autorizzazione di polizia, onde valutarne l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso delle armi, ciò perché la valutazione della possibilità di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi.

Con riferimento a tali considerazioni, in estrema sintesi, la giurisprudenza è pervenuta alla conclusione che sia legittimo il diniego di rilascio di un’autorizzazione di polizia per difetto del requisito della buona condotta anche relativamente ad un soggetto nei cui confronti siano pendenti procedimenti penali, risultino presentate circostanziate denunce di reato ed acquisite negative informazioni di polizia circa un suo ingiustificato tenore di vita e sulla sua pubblica estimazione stante l’ampiezza e la funzione preventiva del potere di valutazione discrezionale dell’Amministrazione in materia, in ragione della pericolosità delle attività soggette ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti (Cons. St., sez. IV, 29 novembre 2000, n. 6347).

3. – Ciò detto e per passare all’esame del caso di specie, ritiene il Collegio che nell’assumere l’atto impugnato l’Amministrazione abbia in realtà effettuato – contrariamente a quanto ipotizzato con il gravame – una complessiva valutazione della personalità del ricorrente e, pur avendo riconosciuto che lo stesso non aveva ancora subito condanne penali, ha ritenuto che i reati contestati in sede penale – che avevano, peraltro, indotto il Giudice penale a privare lo stesso della libertà personale (sia pur per pochi giorni) – rappresentavano un indizio sufficiente di inaffidabilità del soggetto e facevano dubitare della persistenza del requisito della buona condotta.

Nell’atto impugnato, invero, si afferma che per i reati in questione erano "stati comunque acquisiti gravi elementi di responsabilità" e che, a prescindere dalla effettiva conclusione dei procedimenti, il richiedente non possedeva "tutti i requisiti soggettivi previsti dalla legge per il rilascio di licenze di polizia in materia di armi ed in particolare il requisito della buona condotta"; per cui, in definitiva, il richiedente non offriva "le necessarie garanzie di non abusare del titolo di polizia richiesto".

Tale motivazione posta fondamento delle determinazioni assunte prima dal Questore e poi dal Prefetto non sembra, in definitiva, al Collegio irragionevole o arbitraria.

Né al riguardo possono assumere specifico rilievo, per confutare le predette valutazione della personalità del ricorrente, le circostanze dedotte con il gravame, secondo cui i reati oggetto dell’imputazione non avevano alcuna attinenza con la detenzione delle armi e con una condotta in qualche modo violenta e la misura cautelare del carcere e degli arresti domiciliari aveva avuto una durata inferiore a quella indicata nell’atto impugnato, in quanto il requisito della "buona condotta" non è di certo connesso esclusivamente a comportamenti "violenti", ma si ricollega ad una condotta di vita rispettosa delle leggi e tra le leggi da rispettare nell’attuale considerazione sociale assumono un particolare disvalore i comportamenti non corretti posti in esse dai pubblici amministratori.

In realtà, ritiene il Collegio che l’Amministrazione abbia svolto una congrua istruttoria in merito, prendendo in esame nella sua interezza la personalità del richiedente, e che, pur nel rispetto del principio della non colpevolezza, sia correttamente giunta alla conclusione che mancasse, allo stato, il requisito della buona condotta e che richiedente non offriva, in definitiva, "le necessarie garanzie di non abusare del titolo di polizia richiesto".

4. – Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.

Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

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P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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