T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 03-11-2011, n. 599 Commissione giudicatrice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Il prof. E.N., professore associato di Farmacologia medica nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano, ha partecipato alla procedura comparativa, indetta nel 2008 dall’Università degli Studi "G. D’Annunzio" di ChietiPescara, per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia per il settore scientifico disciplinare BIO/14 "Farmacologia" della Facoltà di Farmacia.

Con il ricorso in esame è insorto dinanzi questo Tribunale avverso il decreto 4 ottobre 2010, n. 957, con il quale il Rettore di tale Università ha approvato gli atti della procedura comparativa ed ha dichiarato idonei i candidati L.B. e C.G..

Ha dedotto le seguenti censure:

1) che la Commissione giudicatrice nel predeterminare i criteri di massima aveva recepito e fatti propri i criteri indicati alle lettere a) e c) dell’art. 4 del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, sovvertendone però l’ordine, in quanto al primo posto è stato collocato il criterio indicato alla lettera c) (coerenza dell’attività scientifica del candidato con il settore scientifico oggetto del bando) ed al terzo posto il criterio indicato alla lettera a) (originalità e innovatività delle ricerche);

2) che doveva essere data preferenza alla valutazione del profilo scientifico dei candidati rispetto all’attività didattica, mentre nel caso di specie nella valutazione del prof. B. è stato eccessivamente evidenziato il contributo didattico di tale candidato; di contro, i giudizi espressi nei confronti del ricorrente hanno dato prevalenza alla valutazione "solo sufficiente" dell’attività didattica rispetto all’attività scientifica, particolarmente rilevante con riferimento alla collocazione editoriale delle pubblicazioni ed alla loro diffusione all’interno della comunità scientifica;

3) che nella valutazione comparativa il criterio dell’originalità e dell’innovatività della ricerca avrebbe dovuto essere prevalente rispetto agli altri criteri, il cui esame è di conseguenza superfluo in presenza di lavori non originali; nella specie la Commissione non ha seguito tale regola del progressivo affinamento dei giudizio una volta riconosciuta l’indubbia superiorità della rilevanza internazionale delle pubblicazioni del ricorrente;

4) che la Commissione aveva omesso la valutazione della "organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca" svolta dal ricorrente;

5) che le valutazione della Commissione – che costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e che sono pienamente sindacabili dal giudice amministrativo sotto il profilo della ragionevolezza, dell’adeguatezza e della proporzionalità – sono sfornite di motivazione in relazione alla giudizio solo "sufficiente" dell’attività didattica del ricorrente ed al diverso giudizio formulato nei confronti del prof. B..

Tali doglianze il ricorrente ha ulteriormente illustrato con memorie depositate il 28 aprile ed il 19 settembre 2011 e con memoria di replica depositata il 28 settembre 2011.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed l’Università degli Studi "G. D’Annunzio di ChietiPescara si sono costituiti in giudizio a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila, che ha versato in giudizio, oltre a tutti gli atti del procedimento, anche una analitica relazione dell’Amministrazione in ordine alle censure dedotte.

Si sono, infine, costituiti in giudizio i prof. L.B. e C.G., vincitori del concorso in parola, che con memorie depositate il 6 maggio ed 1° settembre 2011 hanno diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.

Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta a decisione.

Motivi della decisione

1. – Con il ricorso in esame, come sopra esposto, è stato impugnato – unitamente agli atti presupposti e connessi – il decreto 4 ottobre 2010, n. 957, con il quale il Rettore dell’Università degli Studi "G. D’Annunzio" di ChietiPescara ha approvato gli atti della procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia per il settore scientifico disciplinare BIO/14 "Farmacologia" della Facoltà di Farmacia ed ha dichiarato idonei i prof. L.B. e C.G..

L’attuale ricorrente, che ha partecipato a tale procedura senza però risultare idoneo, ne ha contestato la legittimità con i cinque motivi di gravame sopra riassunti.

Con tali motivi per un verso ha denunciato l’erroneità dei criteri di massima fissati dalla Commissione (primo e parte del secondo e del terzo motivo) e per altro verso ha dedotto l’incompletezza e l’erroneità dei giudizi formulati, nei confronti suoi e del prof. B., con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate, dell’attività didattica e della "organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca" (parte del secondo e del terzo motivo e quarto e quinto motivo).

Tali censure, va subito precisato, sono prive di pregio.

2. – Seguendo un corretto ordine logico vanno esaminate per prime e congiuntamente le censure dedotte con il primo e con parte del secondo e del terzo motivo con le quali il ricorrente si è nella sostanza lamentato del fatto che la Commissione aveva fissato dei criteri di valutazione diversi da quelli previsti dall’art. 4 del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, cioè del regolamento che disciplina le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo.

Secondo il ricorrente sarebbe stata violata tale normativa in quanto:

a) la Commissione giudicatrice nel predeterminare i criteri di massima aveva recepito e fatti propri i criteri indicati alle lettere a) e c) dell’art. 4 del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, sovvertendone però l’ordine, in quanto al primo posto è stato collocato il criterio indicato alla lettera c) (coerenza dell’attività scientifica del candidato con il settore scientifico oggetto del bando) ed al terzo posto il criterio indicato alla lettera a) (originalità e innovatività delle ricerche) (primo motivo);

b) non era data preferenza alla valutazione del profilo scientifico dei candidati rispetto all’attività didattica (parte del secondo motivo);

3) nella valutazione comparativa il criterio dell’originalità e dell’innovatività della ricerca avrebbe dovuto essere prevalente rispetto agli altri criteri, il cui esame era di conseguenza superfluo in presenza di lavori non originali (parte del terzo motivo).

Tali censure non sono fondate.

Va al riguardo ricordato che il predetto art. 4 del regolamento in questione dispone che le Commissioni giudicatrici debbano in via pregiudiziale predeterminare i criteri di massima e che per valutare le pubblicazioni scientifiche ed il curriculum complessivo del candidato debbano essere presi in considerazione i seguenti aspetti:

a) l’originalità e l’innovatività della produzione scientifica ed il rigore metodologico;

b) l’apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;

c) la congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientificodisciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;

d) la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica;

e) la continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientificodisciplinare.

E’, inoltre, previsto, nei commi successivi che la Commissione possa fare ricorso "ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale" e che costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative, tra gli altri, "l’attività didattica svolta anche all’estero" e "l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca".

Nel caso di specie la Commissione nel predisporre i criteri di massima ha cambiato l’ordine dei predetti criteri indicati dall’art. 4, in quanto al primo posto è stato collocato il criterio indicato alla lettera c) (coerenza dell’attività scientifica del candidato con il settore scientifico oggetto del bando) ed al terzo posto il criterio indicato alla lettera a) (originalità e innovatività delle ricerche).

Tale circostanza, ad avviso del Collegio, non appare però idonea ad inficiare la legittimità delle valutazioni effettuate dalla Commissione in parola.

Prescindendo, infatti, dall’esaminare la questione se il criterio dell’originalità e dell’innovatività e del rigore metodologico, previsto dall’art. 4 comma 2, lett. a), del predetto D.P.R. n. 117 del 2000, debba o meno costituire il criterio di valutazione prioritario, alla cui applicazione dovrebbe seguire quella degli ulteriori criteri previsti dalla normativa ai fini della valutazione comparativa (così come affermato da Cons. St., sez. VI, 18 agosto 2010, n. 5885), va rilevato che nel caso di specie il predetto cambiamento dell’ordine dei predetti criteri non ha in alcun modo inciso nelle concrete valutazioni effettuate nel concorso in questione.

Infatti, da una attenta lettura dei giudizi, sia individuali, che collegiali, formulati nel concorso in questione si rileva che i criteri collocati ai primi due posti dalla Commissione in questione – cioè quello di cui alla lettera c) ("congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientificodisciplinare per il quale è bandita la procedura") e quello di cui alla lettera b) ("apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione") – non hanno in alcun modo inciso sui giudizi formulati nei confronti sia del ricorrente, che dei due candidati poi risultati idonei, in quanto i lavori presentati da tutti i candidati in questione sono risultati tutti congruenti con la disciplina in questione; così come sono stati puntualmente evidenziati gli apporti individuali nei lavori in collaborazione (secondo, peraltro, una consolidata metodica che vede valutata tale collaborazione con riferimento alla posizione del nome dell’autore).

Chiarito tale aspetto, va ugualmente osservato che la Commissione, in ogni caso, nella fissazione dei criteri di valutazione aveva nella sostanza dato preferenza alla valutazione del profilo scientifico dei candidati (ed, in particolare, al criterio dell’originalità e dell’innovatività della ricerca) rispetto all’attività didattica.

Per cui, in definitiva, appare immune da vizi denunciati la fase della fissazione dei criteri di massima.

3. – Con le ulteriori doglianze dedotte con parte del secondo e del terzo motivo e con il quarto e con il quinto motivo di ricorso – che possono anch’esse esaminarsi congiuntamente – il ricorrente ha contestato i giudizi formulati dalla Commissione in parola, evidenziando che tali giudizi erano privi di motivazione, incompleti, incoerenti, illogici e contraddittori in relazione ai predetti criteri di valutazione.

In particolare ha osservato che il giudizio formulato nei suoi confronti non aveva adeguatamente preso in esame le pubblicazioni scientifiche presentate (particolarmente rilevanti con riferimento alla collocazione editoriale delle pubblicazioni ed alla loro diffusione all’interno della comunità scientifica), l’attività didattica e la "organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca"; mentre il giudizio formulato nei confronti del prof. B. aveva eccessivamente evidenziato, senza un adeguato riscontro documentale, il contributo didattico di tale candidato, ritenuto nella sostanza prevalente rispetto all’originalità ed all’innovatività della ricerca, dal momento che l’attività didattica non avrebbe dovuto neanche essere presa in esame in presenza di lavori non originali.

Anche tali doglianze non sembrano fondate.

Va al riguardo premesso che – come è stato recentemente ribadito da questa Sezione con sentenza 18 ottobre 2011, n. 564 – le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, una evidente superficialità, incompletezza o incongruenza, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ne consegue, che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui tale giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l’adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica.

Il giudice, in definitiva – come è stato ripetutamente chiarito (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871, e sez. IV, 3 agosto 2010, n. 5165) – non può mai sostituire la propria competenza a quella specifica riconosciuta dall’ordinamento alla Commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati.

Chiarito in via pregiudiziale tale aspetto, va anche precisato che la valutazione dei candidati nelle procedure concorsuali come quella ora all’esame si sviluppa necessariamente (Cons. St., sez. VI, 29 luglio 2009, n. 4708) attraverso le seguenti fasi:

– la fissazione dei criteri di massima;

– l’esame dei titoli presentati, con la redazione di una scheda curricolare;

– la formulazione per ogni candidato, dopo l’analisi del profilo curricolare, dei titoli e delle pubblicazioni, di giudizi prima individuali e poi collegiali;

– la valutazione comparativa dei candidati sulla base dei predetti giudizi collegiali;

– la redazione della relazione riassuntiva, che costituisce la sintesi di tutta l’attività svolta.

Da quanto sopra detto emerge, innanzi tutto, che – così come è già stato precisato in giurisprudenza (Con. Sez. VI, 29 aprile 2009, n. 2705) – la "valutazione comparativa", concerne la procedura concorsuale nel suo complesso, nel senso che questa deve svolgersi in modo da consentire che emergano, nel raffronto dei singoli giudizi (individuali prima e collegiali poi) i candidati da ascrivere al novero degli idonei, rispetto a quelli che tale idoneità non conseguano o la conseguano in misura (relativamente) insufficiente; pertanto, ogni singolo giudizio espresso nei confronti di ciascun candidato, relativamente al curriculum ed ai titoli, non deve necessariamente recare anche una valutazione comparativa.

4. – Ciò detto, va evidenziato che nel caso di specie tale iter procedimentale è stato correttamente seguito; in particolare, relativamente alla fissazione dei criteri di massima la Commissione, come sopra chiarito, ha nella sostanza recepito e fatti propri i criteri indicati dall’art. 4 del D.P.R. 117/2000, precisando che sarebbero stati valutati – oltre alla pertinenza ed alla congruenza dell’attività scientifica – l’apporto individuale di ogni candidato, l’originalità ed il rigore metodologico delle ricerche, la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la continuità temporale della produzione scientifica. E tali criteri sembra al Collegio che siano stati puntualmente applicati nella formulazione dei giudizi sui singoli candidati ed, in particolare, del giudizio sul ricorrente, giudizio che, dopo aver diffusamente analizzato i lavori scientifici presentati, risulta pienamente positivo quanto alla attività scientifica (caratterizzata, come si legge nel giudizio collegiale da "elevata innovatività" e dalla circostanza che i risultati di tali ricerche erano stati pubblicati su riviste "di alta rilevanza internazionale").

La Commissione ha, pertanto, valutato il curriculum nell’insieme come "caratterizzato da una rilevante attività scientifica", con un’unica valutazione non di eccellenza relativamente all’attività didattica, definita "quantitativamente limitata".

Ora, nei confronti di tale valutazione, il ricorrente, in estrema sintesi, ha dedotto le seguenti censure:

a) che tale giudizio non aveva adeguatamente considerato l’attività scientifica, particolarmente rilevante con riferimento alla collocazione editoriale delle pubblicazioni ed alla loro diffusione all’interno della comunità scientifica;

b) che era stata omessa la valutazione della attività svolta dal ricorrente in ordine alla "organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca";

c) che la valutazione della Commissione era sfornita di adeguata motivazione in relazione alla giudizio solo "sufficiente" dell’attività didattica del ricorrente.

Tali censure, come già detto, non sono fondate.

Quanto alla censura sopra indicata alla lettera a) va evidenziato in punto di fatto che il giudizio espresso nei confronti del candidato – che non doveva essere formulato dopo una valutazione comparativa, dal momento che la fase della comparazione deve seguire e non essere contestuale alla fase della formulazione dei giudizi su ogni singolo candidato – dà adeguato e sufficiente rilievo all’attività scientifica del ricorrente: tale attività è stata, infatti, valutata come caratterizzata da "elevata innovatività", anche relativamente alla diffusione nella comunità scientifica (è stato, infatti, precisato che gli studi erano stati pubblicati su riviste "di alta rilevanza internazionale"); la Commissione, inoltre, ha valutato il curriculum nell’insieme come "caratterizzato da una rilevante attività scientifica".

Con riferimento a tali valutazioni non sembra al Collegio che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la produzione scientifica del ricorrente non sia stata adeguatamente considerata. Nessun componente della Commissione, anche nei giudizi individuali, ha, infatti, mai messo in dubbio il livello di "elevata" innovatività dell’attività scientifica del ricorrente, con un’aggettivazione che non è stata adoperata nei confronti dell’altro candidato poi risultato idoneo (il prof. B.), la cui produzione scientifica è stata valutata come caratterizzata solo da una "buona" originalità ed innovatività.

Quanto alle altre censure va evidenziato che la giurisprudenza amministrativa nelle molteplici occasioni in cui si è occupata di vicende analoghe a quella ora all’esame – dopo aver pregiudizialmente chiarito che rientra nella discrezionalità della Commissione valutare il livello minimo di approfondimento scientifico richiesto ai candidati ad una cattedra universitaria (Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 100, e 16 dicembre 2010, n. 9024) – ha affermato i seguenti principi:

– che i concorsi a posti di professore universitario sono essenzialmente intesi ad accertare la piena maturità scientifica dei candidati per cui le Commissioni sono tenute a prendere in esame principalmente i titoli scientifici dei candidati, mentre i titoli didattici e di servizio universitario non sono autonomamente valutabili, ma possono soltanto concorrere a documentare una valida attività di ricerca ed un notevole impegno culturale (Cons. St., sez. VI, 18 agosto 2009, n. 4960); per cui, in definitiva, valore prioritaria e preminente deve attribuirsi al profilo scientifico del candidato, fermo restando che devono comunque essere valutati anche i titoli relativi all’attività didattica (Cons. St., sez. VI, 16 dicembre 2010, n. 9024) ed all’attività svolta all’estero (Cons. St., sez. VI, 4 settembre 2007, n. 4635);

– che il criterio dell’originalità e dell’innovatività e del rigore metodologico, previsto dall’art. 4 comma 2, lett. a), del predetto D.P.R. n. 117 del 2000 costituisce il criterio di valutazione prioritario, alla cui applicazione segue quella degli ulteriori criteri previsti dalla normativa ai fini della valutazione comparativa (Cons. St., sez. VI, 18 agosto 2010, n. 5885);

– che non occorre una valutazione analitica dei singoli titoli, occorrendo invece un accertamento globale e complessivo finalizzato a verificare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica (Cons. St., sez. VI, 29 aprile 2009, n. 2705);

– che una volta valutati da parte della Commissione l’originalità e l’innovatività dell’opera (lett. a), l’apporto individuale del candidato (lett. b), la congruenza con le discipline ricomprese nel settore scientificodisciplinare (lett. c), può essere assorbita la valutazione della diffusione dell’opera (lett. d), siccome ininfluente a modificare il giudizio già espresso in base ai criteri delle precedenti lettere a), b), c), in quanto la diffusione dell’opera nell’ambito della comunità scientifica, il grado di tale diffusione, il livello di apprezzamento espresso dalla comunità scientifica sull’opera, sono elementi che, se esistenti, contribuiscono all’assegnazione di un punteggio aggiuntivo, ma l’insussistenza di tali elementi non impedisce la valutazione dell’opera da parte della Commissione di concorso alla luce degli altri precedenti e prioritari criteri (Cons. St., sez. VI, 29 luglio 2009, n. 4708);

– che nessuna norma vieta una motivazione sintetica della valutazione dei candidati, atteso che sintesi non è sinonimo di incompletezza o in esaustività (Cons. St., sez. VI, 29 luglio 2009, n. 4708).

Ciò detto, ritiene il Collegio che, alla luce di quanto precisato in merito dalla giurisprudenza, le predette censure dedotte dal ricorrente sia tutte prive di pregio, in quanto:

– il giudizio, non pienamente positivo quanto all’attività didattica, formulato nei confronti del ricorrente non sembra, con riferimento alla documentazione presentata in sede concorsuale, che sia privo di motivazione, sia illogico o contraddittorio anche in relazione ai predetti criteri di valutazione;

– la collocazione editoriale internazionale e l’autorevolezza delle pubblicazioni (peraltro, da sole non idonee a modificare il giudizio espresso in base ai criteri delle precedenti lettere a), b), c) del predetto D.P.R. 117), sono state adeguatamente prese in esame dalla Commissione, che non solo ha valutato come caratterizzata da "elevata innovatività" l’attività scienti tifica del ricorrente, ma ha anche riconosciuto che i risultati di tali ricerche erano stati pubblicati su riviste "di alta rilevanza internazionale";

– l’omessa valutazione della attività svolta dal ricorrente in ordine alla "organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca", non avrebbe comportato una specifica ed aggiuntiva rilevanza in quanto la più che positiva valutazione dell’attività scientifica ricomprendeva ed assorbiva anche tale aspetto.

Deve, conclusivamente, evidenziarsi che il giudizio finale espresso nei confronti del ricorrente non sia inficiato dai vizi dedotti.

4. – Una volta ritenuta immune dalle doglianze prospettate la valutazione del ricorrente, vanno esaminate le censure dedotte nei confronti della valutazione del prof. B.; con tali censure sono state dedotte per un verso l’indebita rilevanza attribuita, senza un adeguato riscontro documentale, all’attività didattica di tale candidato (attività che sarebbe stata ritenuta nella sostanza prevalente rispetto all’originalità ed all’innovatività della ricerca) e per altro verso l’erronea valutazione dell’attività didattica non avrebbe dovuto neanche essere presa in esame in presenza di lavori non originali.

Relativamente alla valutazione dei titoli scientifici va, però, evidenziato che la Commissione, pur avendo chiaramente precisato che tali titoli erano di livello inferiori a quelli presentati dal ricorrente (produzione scientifica del prof. B. è stata, infatti, valutata come caratterizzata solo da una "buona" originalità ed innovatività) ha in ogni caso giudicato in termini positivi l’attività scientifica svolta.

Ora, con riferimento a quanto sopra esposto, il Collegio non può sindacare nel merito tale valutazione; né il ricorrente ha fornito al riguardo elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, un evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Non potendo, pertanto, questo Tribunale ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore, e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione, non sembra in definitiva, allo stato degli atti, che l’attività scientifica del controinteressato sia stata insufficiente in misura tale da impedire alla Commissione di prendere in considerazione l’attività didattica di tale candidato.

Una volta giunti a tale conclusione, deve, inoltre, aggiungersi che dall’esame degli atti presentati in sede concorsuale emerge con evidenza che il controinteressato aveva svolto un’attività didattica più ricca ed articolata rispetto a quella del ricorrente. E tali aspetto è stata anch’esso evidenziato nel relativo giudizio collegiale.

Né può ritenersi che in tal modo sia stata attribuita un’indebita rilevanza a tale attività in quanto – come già detto – anche tale attività didattica avrebbe dovuto necessariamente essere valutata, sia pure in via subordinata rispetto al profilo scientifico del candidato.

Sembrano, in definitiva, immuni dalle censure dedotte i singoli giudizi collegiali formulati dalla Commissione, che hanno riconosciuto che i tre candidati in questione erano tutti "meritevoli di essere presi in considerazione nella valutazione comparativa".

6. – Rimane, per concludere, da accertare se la valutazione comparativa in concreto effettuata dalla Commissione nella seduta del 29 settembre 2010 sia anch’essa palesemente illogica.

Va in merito ricordato che in tale seduta la Commissione ha ritenuto all’unanimità che tali candidati erano tutti meritevoli di un giudizio positivo "apprezzandone l’impegno didattico, organizzativo e di ricerca".

Nella successiva votazione nel mentre il ricorrente ha ricevuto 1 voto, il prof. B. ha ricevuto 5 voti e la prof.ssa G. ha ricevuto voti 4.

Anche tale valutazione, che si manifesta esclusivamente con l’attribuzione di un voto di preferenza senza un’ulteriore motivazione aggiuntiva, non sembra censurabile in questa sede, attesa la sua natura, come già detto, ampiamente discrezione e la sua non contraddittorietà con i singoli giudizi precedentemente formulati nei confronti dei candidati in questione. E basta al riguardo utilmente richiamare tutta quella giurisprudenza che ha oggi riconosciuto la legittimità della valutazione anche in forma numerica (nella specie di preferenza di un candidato rispetto ad un altro), che – come è stato anche di recente autorevolmente precisato (Corte cost., 8 giugno 2011 n. 175, e Cons. St., sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 913) – "da sola esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sè la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni (quale principio di economicità amministrativa di valutazione)".

5. – Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame non può, conseguentemente, non essere respinto.

Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

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P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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