Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-06-2011) 05-10-2011, n. 36100

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.T. ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, L. 13 dicembre 1989, n. 401, ex art. 6, comma 4, avverso l’ordinanza del 26 giugno 2010 con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bergamo ha convalidato l’obbligo di presentazione presso la stazione dei Carabinieri di San Giovanni Bianco, per la durata di anni tre, disposto con provvedimento del Questo di Bergamo, per i seguenti motivi:

1. Inosservanza c/o erronea applicazione di norme di legge (L. 13 dicembre 1989, n. 401, artt. 6, comma 2, 2 bis e 3, art. 24 Cost.) Violazione del diritto di difesa, in quanto il G.I.P. ha convalidato la prescrizione in esame poche ore dopo aver ricevuto la richiesta da parte del Pubblico Ministero, precisamente nella stessa mattina del 26 giugno 2010. 2. Difetto di motivazione in merito alle ragioni di necessità ed urgenza per applicare le prescrizioni, essendo il provvedimento stato emesso a distanza di due mesi dai fatti.

3. Assenza di motivazione in relazione all’obbligo di presentazione in corrispondenza delle partite dell’Atalanta e dell’Albino-Leffe, quando i fatti sono occorsi in riferimento alla partita Atlanta- Bologna, per cui non si capisce che collegamento esista tra il ricorrente e l’Albino-Leffe.

4. Difetto di motivazione in merito alle ragioni per cui l’interessato debba presentarsi presso la P.G. due volte, trenta minuti prima dell’inizio e trenta minuti dopo la conclusione degli incontri di calcio disputati dall’Atalanta e dall’Albino-Leffe, anche quanto le squadre giocano fuori sede.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è fondato e di conseguenza rimangono assorbite le altre doglianze.

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il provvedimento della prescrizione dell’obbligo di presentarsi presso il Comando Stazione CC lo stesso giorno della richiesta avanzata dal pubblico ministero (26 giugno 2010), senza garantire il termine minimo di 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore, eseguita alle ore 15, 40 del 25 giugno, funzionale all’esercizio del diritto di difesa da parte dell’interessato, per cui l’ordinanza deve essere annullata senza rinvio (cfr. Sez. 3, n. 20776 del 15/4/2010, Marcassoli, Rv. 247182 e Sez. 3, n. 377 del 16/12/2008, D’Onorio De Meo e altro, Rv. 242166, che ha stabilito che "l’annullamento dell’ordinanza di convalida del G.i.p. deve essere disposto "con rinvio" nel caso di mancata concessione all’intimato del termine per l’esercizio del diritto di difesa ed in quello di mancato rispetto del termine, concesso con il provvedimento del Questore, per la presentazione di memorie e deduzioni difensive, mentre deve essere disposto "senza rinvio" nel caso di mancata osservanza da parte del P.M. del termine di 48 ore dalla notifica per richiedere la convalida ed in quello di mancata osservanza da parte del G.i.p. del termine delle 48 ore successive per la pronuncia sulla convalida").

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e per l’effetto dichiara l’inefficacia del decreto del Questore di Bergamo in data 21 giugno 2010; manda alla cancelleria di comunicare a detto Questore il presente provvedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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