T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 03-11-2011, n. 594 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente, società cooperativa, fa presente di aver partecipato alla gara senza risultare vincitrice. Ritiene la procedura di gara illegittima per i motivi di seguito compendiati:

1. Violazione dell’articolo 10 punto 7 del bando di gara relativo alla cauzione provvisoria, irrazionalità, travisamento dei fatti e sviamento. Le fideiussioni depositate dalle partecipanti alla gara dovevano prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione; la garanzia fideiussoria presentata dalla ditta aggiudicataria non risulta quindi corretta, per cui la stessa doveva essere esclusa dalla gara.

2. Violazione dell’articolo 8 del bando di gara relativo all’obbligo di sopralluogo delle partecipanti alla gara, irrazionalità, travisamento dei fatti e sviamento. Il bando di gara prevedeva espressamente l’obbligo di un sopralluogo presso l’impianto, pena l’esclusione; orbene il verbale di presa visione dei luoghi allegato dalla ditta aggiudicataria non risulta firmato dal funzionario incaricato.

La ditta ricorrente chiede infine il risarcimento dei danni.

Resiste in giudizio il comune che con apposite memorie contesta quanto contenuto nel ricorso.

La ditta aggiudicataria interviene anch’essa contestando il ricorso.

Interviene altresì ad adiuvandum la ditta C..

In vista della discussione in pubblica udienza la ricorrente formula apposita istanza istruttoria e ribadisce le proprie tesi; anche il Comune e la ditta controinteressata ribadiscono le rispettive argomentazioni.

Nel corso della pubblica udienza del 20 ottobre 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

Motivi della decisione

Oggetto del presente ricorso sono gli atti riguardanti la procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione dell’impianto natatorio comunale, e in particolare l’aggiudicazione definitiva e i verbali di gara nella parte in cui hanno ammesso l’offerta presentata dalla ditta risultata poi vincitrice.

Va preliminarmente esaminata la regolarità dell’intervento ad adiuvandum della società C.. Invero, come noto, nel processo amministrativo l’intervento "ad adiuvandum", la cui finalità è sostenere le ragioni del ricorrente, è ammissibile alla duplice condizione che l’interveniente risulti titolare di un interesse di fatto dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, che gli consente di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dall’accoglimento del ricorso, e nel contempo che non sia tale da legittimarlo ad un ricorso autonomo.

Nel caso l’intervento ad adiuvandum della ditta C. scarl non è ammissibile, in quanto l’interesse di tale società è quello di vedersi aggiudicare direttamente la gara, come emerge dal ricorso 102 del 2011, discusso in data odierna, e quindi contrasta con quello della M.. Inoltre, essa risulta legittimata a proporre un ricorso autonomo, e quindi non possiede il requisito per proporre un intervento ad adiuvandum. L’interveniente va pertanto estromessa dal presente ricorso.

Venendo al merito, va innanzitutto osservato come la gara risultava un atto dovuto, in quanto le proroghe della precedente gestione contrastavano con i principi comunitari.

L’esame delle censure riguardanti l’applicazione del bando di gara richiede una premessa.

Invero, in questa materia vanno contemperati gli opposti principi del pieno rispetto del bando di gara e del capitolato, in sostanza della legge speciale, soprattutto ove i requisiti vengano posti a pena di esclusione e l’altro principio relativo al favore per la partecipazione massima alla gara stessa e quindi la consequenziale non rilevanza di vizi meramente formali. L’equilibrio tra le due principi va configurato caso per caso nel rispetto sia della volontà e della discrezionalità dell’amministrazione, sia della parità di condizioni fra tutti i partecipanti alla gara.

Invero, in occasione dell’espletamento dei procedimenti di evidenza pubblica, la stazione appaltante è tenuta ad applicare in modo incondizionato le clausole inserite nella "lex specialis" in ordine ai motivi di esclusione, atteso che il formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure di gara risponde, per un verso, a esigenze pratiche di certezza e celerità e, per altro verso, alla necessità di garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti.

Per converso, le clausole di esclusione poste dalla legge o dal bando sono di stretta interpretazione, dovendosi dare esclusiva prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute e restando preclusa ogni forma di estensione analogica diretta ad evidenziare significati impliciti, che rischierebbe di vulnerare l’affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l’esigenza della più ampia partecipazione. Ne consegue che le norme di legge e di bando che disciplinano i requisiti soggettivi e oggettivi di partecipazione alle gare pubbliche devono essere interpretate nel rispetto del principio di tipicità e tassatività delle ipotesi di esclusione, che di per sé costituiscono fattispecie di restrizione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 della Costituzione, oltre che dal Trattato comunitario (tra le tante, T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 23 febbraio 2011, n. 50; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 18 marzo 2011, n. 1498).

La prima censura riguarda la regolarità della fideiussione predisposta dalla ditta vincitrice; orbene, la scheda tecnica di fideiussione risulta predisposta facendo espresso riferimento ai modelli ministeriali di cui al decreto ministeriale 12 marzo 2004 n. 123, che risulta rispettato in ogni sua parte. Inoltre, la scheda tecnica riporta una dicitura che comporta l’accettazione formale e incondizionata di tutte le condizioni generali allegate, tra cui la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale.

Quanto alla seconda censura riguardante il mancato sopralluogo, il bando prevedeva la compilazione di appositi moduli allegati al bando, in sostanza autocertificazioni, adempimento rispettato in pieno dalla ditta vincitrice. La sottoscrizione del modulo è stata accompagnata dalla fotocopia del documento valido di riconoscimento, come previsto. Una mancata firma per ricevuta non può quindi inficiare la documentazione depositata dalla ditta vincitrice. Per completezza va aggiunto che la certificazione del sopralluogo risulta redatta dalla ditta vincitrice in modo del tutto identico a quello predisposto dalla ditta odierna ricorrente.

Per tutte le sopra elencate ragioni il ricorso e la consequenziale domanda di risarcimento dei danni vanno rigettati. La interveniente C. va estromessa dal ricorso.

Le spese di giudizio, secondo la nota regola, vanno poste a carico della ricorrente e a favore sia del Comune di Vasto sia della società controinteressata e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Estromette dal ricorso l’interveniente.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 10.000, di cui Euro 7.000 a favore del Comune e Euro 3.000 a favore della controinteressata, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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