Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 01-03-2012, n. 3180 Giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il docente S.A., invalido civile nella misura del 67%, inserito nella graduatoria ad esaurimento del personale docente delle scuole secondarie della Provincia di Napoli, contestava la legittimità di tale graduatoria nella parte in cui non gli veniva riconosciuta, inserendolo al quarantaquattresimo posto, la riserva di posti quale invalido civile pur avendo egli documentato lo stato di disoccupazione permanente attraverso il certificato di iscrizione all’Ufficio Provinciale del Lavoro.

Avverso l’esito negativo della domanda lo S. presentava impugnazione che veniva respinta dal TAR Campania, che riteneva che lo stesso era in servizio alla data di scadenza della domanda (19/4/2007) di inserimento nella graduatoria provinciale, in quanto titolare di incarico annuale dal 8/9/2006 al 30/6/2007, risultando occupato con un contratto a termine.

Lo S. proponeva quindi gravame al Consiglio di Stato che con sentenza del 13-5-2010 ha rigettato l’impugnazione, rilevando che le risultanze della certificazione attestante lo stato di disoccupazione, non avendo valore costitutivo, possono essere contrastate dall’Amministrazione mediante la valorizzazione di elementi di conoscenza in senso contrario, come appunto nella specie, laddove all’Amministrazione scolastica risultava l’avvenuto conferimento allo S. di un incarico annuale ignorato dalla certificazione prodotta; pertanto lo stato di disoccupazione invocato dal ricorrente, che aveva a tal fine prodotto l’apposito certificato comprovante l’iscrizione negli speciali elenchi degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482, art. 19, era superato dalle risultanze in ordine al suddetto incarico; invero la disciplina della perdita dello stato di disoccupazione è dettata dal D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, art. 4, che prevede distinte ipotesi di perdita di esso, ovvero il raggiungimento della soglia reddituale (lett. a) e l’instaurazione di rapporto a termine di durata superiore ad otto mesi (lett. c);

pertanto l’ipotesi del conferimento di un incarico annuale aveva una sua autonomia ed era idonea "ex se" a determinare il venir meno dello stato di disoccupazione.

Per la cassazione di tale sentenza lo S. ha proposto un ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 1, affidato ad un unico motivo; il Ministero della Pubblica Istruzione non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo articolato il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 111 Cost., u.c. e art. 362 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto infondato il ricorso proposto dall’esponente sulla base della considerazione della pretesa non veridicità ed autenticità del certificato attestante lo stato di disoccupazione dello S. risultante dall’iscrizione negli appositi elenchi di cui al D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, artt. 2 e 4 e sul rilievo che l’Amministrazione è titolare del potere di verificare sempre la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte nei procedimenti amministrativi.

Il ricorrente, premesso che l’Amministrazione scolastica non aveva mai formalmente contestato la veridicità e l’autenticità del certificato di disoccupazione prodotto dall’esponente sia in sede amministrativa che giudiziale, sostiene che il diritto ad essere assunto nei posti riservati ai disabili richiede quale unico presupposto che l’interessato sia iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio tenute dall’Ufficio Provinciale del Lavoro, e che quindi nè l’Amministrazione scolastica nè il Giudice Amministrativo possono sancire la non sussistenza dello stato di disoccupazione, posto che tale incombenza deve ritenersi di esclusiva competenza del citato Ufficio Provinciale; in ogni caso l’iscrizione in tali liste risulta disciplinata dal D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, art. 4, ai sensi del quale lo stato di disoccupato non viene meno anche se l’interessato è parte di un rapporto di lavoro, purchè il reddito conseguito non superi un certo ammontare, come appunto nella fattispecie, dove lo S. aveva comprovato di aver percepito per l’anno 2007 un reddito di Euro 7.293,00; pertanto la sentenza impugnata ha errato nel ritenere inidoneo il certificato dell’Ufficio Provinciale del Lavoro ad attestare il proprio stato di disoccupazione e nell’escludere che il ricorrente potesse considerarsi disoccupato sulla base del mero fatto che lo stesso avesse espletato una supplenza annuale.

Il ricorrente rileva l’erroneità della sentenza impugnata perchè pronunciata in violazione del carattere costitutivo ed irretrattabile dell’accertamento compiuto dalla competente Amministrazione della piena pendenza dell’iscrizione dello S. nelle liste e negli elenchi dei disoccupati, come da certificato prodotto in giudizio.

Il ricorrente assume che il Giudice Amministrativo non è tenuto a sindacare gli effetti pieni e costitutivi derivanti dalla suddetta iscrizione, ovvero a caratterizzare detto incontestabile "status" con richiamo ai criteri discriminatori ( D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, art. 4, lett. a), b), c) e d), se del caso invocatali nella eventuale ed autonoma sede giudiziale di contestazione della ammissione o meno nelle liste di disoccupazione; pertanto il rigetto dell’appello proposto per i suddetti motivi configurava una ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale, come tale sindacabile dinanzi alle Sezioni Unite di questa Corte; invero non è ipotizzabile che, nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla riserva dei posti in quanto invalido civile sulla base della allegazione de certificato di disoccupazione, il Giudice Amministrativo trasformi lo stesso giudizio in un riesame dello "status" di disoccupazione precluso dalle norme sostanziali e processuali innanzi richiamate.

La censura è infondata.

La sentenza impugnata ha ritenuto che il certificato dell’Ufficio Provinciale del lavoro prodotto dallo S. attestante il suo stato di disoccupazione era superato dall’altro elemento acquisito in atti relativo all’incarico annuale conferito alla stesso S., ignorato dalla suddetta certificazione, con conseguente operatività del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, art. 4, lett. c), (che prevede appunto la perdita dello stato di disoccupazione in ipotesi di rapporto di lavoro a termine di durata superiore ad otto mesi);

pertanto il Giudice Amministrativo, lungi da sostituirsi all’Ufficio Provinciale del Lavoro nel potere di certificare lo stato di disoccupazione dell’attuale ricorrente, ha semplicemente svolto un accertamento di fatto al riguardo, ritenendo di dover disattendere l’efficacia probatoria di detto certificato sulla base dell’ulteriore e decisiva risultanza istruttoria costituita dal richiamato incarico annuale, ed alla luce dell’interpretazione della suddetta norma.

Orbene la valutazione degli atti acquisiti al processo, e dunque la valorizzazione di un elemento probatorio rispetto ad un altro, così come l’interpretazione di norme regolatrici del rapporto dedotto in giudizio, rientrano sicuramente nell’ambito della giurisdizione del Giudice Amministrativo, attenendo all’esplicazione del potere giurisdizionale riservato a quest’ultimo, come tale insindacabile in questa sede; invero costituisce orientamento consolidato che i motivi inerenti alla giurisdizione in relazione ai quali è ammesso il sindacato delle Sezioni Unite di questa Corte sulle decisioni rese dal Consiglio di Stato vanno identificati o nell’ipotesi in cui la sentenza del Consiglio di Stato abbia violato in positivo o negativo l’ambito della giurisdizione in generale o allorchè abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione (Cass. S.U. 29-4-2005 n. 8882; Cass. S.U. Ord. 5-6-2996 n. 13176), ipotesi quest’ultima ricorrente quando vengono denunciati vizi che riguardano l’essenza della funzione giurisdizionale e non il modo del suo esercizio, restando, per converso, escluso ogni sindacato sui limiti interni di tale giurisdizione, cui attengono gli "errores in iudicando" o "in procedendo" (Cass. S.U. Ord. 16-2-2009 n. 3688).

In definitiva quindi il ricorso deve essere rigettato, e deve dichiararsi la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Non occorre procedere ad alcuna statuizione in ordine alla spese di giudizio non avendo la parte intimata svolto alcuna attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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