T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 03-11-2011, n. 8437

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Provincia di Avellino ha impugnato la delibera della Giunta della Regione Campania n. 402/2011 emessa ai sensi dell’art. 10, comma 5, della legge regionale n. 4/2007, con la quale, a causa della situazione di saturazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti ubicati nelle Provincie di Napoli e Salerno, è stato ordinato, tra l’altro, alla Provincia di Avellino di modificare o integrare il proprio Piano d’ambito, entro 45 giorni, al fine di garantire il principio dell’autosufficienza su base regionale.

Avverso gli atti impugnati la Provincia di Avellino ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere lamentando, in particolare, la mancanza dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni indicati dalla normativa di riferimento al fine di adottare il provvedimento impugnato, in relazione all’esistenza dei Piani d’ambito delle Provincie di Napoli e di Salerno, alla ricorrenza di fondate e comprovate ragioni oggettive da porre a base della determinazione regionale e all’acquisizione dei pareri dei competenti organi tecnici e tecnicosanitari.

L’Amministrazione regionale si è costituita in giudizio contestando le censure avanzate dalla parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.

Le Provincie di Napoli e Salerno, invece, non si sono costituite in giudizio.

Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto.

L’art. 10, comma 5 della legge della Regione Campania 2832007 n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) stabilisce che "Qualora il piano d’ambito di una provincia non riesca a garantire il pieno rispetto del principio dell’autosufficienza per fondate e comprovate ragioni oggettive, la Giunta regionale, su motivata richiesta della provincia interessata, acquisito il parere dei competenti organi tecnici e tecnicosanitari, conferma la effettiva ricorrenza delle ragioni medesime. In tal caso, entro quarantacinque giorni dalla adozione della delibera di Giunta regionale, le altre province procedono alla modifica o alla integrazione dei rispettivi piani d’ambito, al fine di garantire il principio dell’autosufficienza su base regionale, nel rispetto dell’articolo 182bis del D.Lgs. 152/2006 e in coerenza con gli indirizzi del piano regionale di gestione dei rifiuti. I provvedimenti relativi devono essere accompagnati da forme di compensazione, definite d’intesa tra le province interessate.".

Sulla base di tale disposizione è stata adottata la deliberazione regionale impugnata, con la quale è stato, sostanzialmente, ordinato alla Provincia di Avellino di rivedere il proprio piano d’ambito al fine di soddisfare le esigenze delle Provincie di Napoli e Salerno che, secondo quanto emerge dal provvedimento contestato, non sarebbero in grado di smaltire i propri rifiuti.

Dal tenore del provvedimento impugnato non risulta, però, che le Provincie di Napoli e Salerno abbiano adottato propri Piani d’ambito per la gestione dei rifiuti e se tali Piani, effettivamente ed in concreto, non garantiscono l’autosufficienza a livello provinciale. Tale circostanza non è stata smentita né dall’Amministrazione regionale (che non ha documentato, neanche in giudizio, l’esistenza ed i contenuti dei due Piani d’ambito provinciali), né dalla due Provincie interessate (che non di sono costituite in giudizio).

Dall’atto impugnato emerge, inoltre, che le "fondate e comprovate ragioni oggettivè che, in base alla disciplina legislativa regionale indicata costituiscono presupposto necessario per l’adozione di provvedimenti del genere di quello contestato, risultano basate più sulle affermazioni dei rappresentanti delle Provincie di Napoli e Salerno che su dati obiettivi e su specifiche valutazioni eseguite a cura dell’Amministrazione regionale al fine di adottare l’atto contestato (cfr. note del Presidente della Provincia di Napoli prot. nn. 63995/2011 e 69946/2011, da valutare anche in relazione alle note prot. nn. 1181/2011 e 1228/2011 della Sapna S.p.a.; e note del Presidente della Provincia di Salerno prot. nn. 1493/2011 2 2066/2011).

I pareri dei competenti organi tecnici e tecnicosanitari (anch’essi costituenti presupposti procedimentali e sostanziali necessari, avuto riguardo alla medesima norma richiamata), infine, sembrano essere stati acquisiti solo nel corso di una riunione (del 22.7.2011) citata nel provvedimento impugnato, nel quale si fa genericamente riferimento a "relazionì del Dipartimento provinciale dell’ARPAC di Napoli, senza indicarne in modo completo ed esaustivo i contenuti. Né in giudizio l’Amministrazione regionale ha documentato e fornito utili elementi di valutazione per indurre a ritenere che tali pareri siano stati effettivamente e concretamente acquisiti.

In sostanza, il provvedimento impugnato risulta essere stato adottato in assenza dei presupposti e delle condizioni previste dall’art. 10, comma 5 della legge della Regione Campania 2832007 n. 4 (recante Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) utili per adottare il provvedimento impugnato, che risulta, quindi, essere stato emesso all’esito di una istruttoria insufficiente e non congruamente motivato sotto i profili indicati.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;

– condanna in solido le Amministrazioni resistenti a corrispondere le spese di lite in favore dell’Amministrazione ricorrente, liquidate nella complessiva somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00);

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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