Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-06-2011) 05-10-2011, n. 36175 Misure alternative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza, deliberata il 23 settembre 2010 e depositata il 28 settembre 2010, il Tribunale di sorveglianza di Firenze, ha dichiarato inammissibili le richieste del detenuto L. T., di concessione delle misure alternative di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà, motivando: la condanna definitiva per delitto aggravato ai sensi dell’art. 99 c.p., comma 4, compresa nel provvedimento di esecuzione – per altro non meglio individuato nei suoi esatti termini – osta all’applicazione nei confronti dell’instante delle misure della detenzione domiciliare e dell’affidamento in prova, anche perchè, con specifico riferimento a tale ultima misura, il condannato, all’epoca minorenne, risulta averne già beneficiato una volta (nel settembre 1999); quanto alla semilibertà, il condannato – anche comprendendo "il presofferto cautelare e la liberazione anticipata" – non risulta aver espiato i 2/3 della pena, pari ad anni 4 e mesi 4, avendo espiato, alla data della decisione, solo 4 anni e pochi giorni, rilevando, in ogni caso, con riferimento al merito dell’istanza, che nonostante la correttezza della condotta intramuraria, all’accoglimento della stessa ostavano, per un verso, il carattere limitato dell’offerta di lavoro avanzata (un mese) e le riserve avanzate dalle forze dell’ordine in merito al domicilio indicato dall’interessato.

2. – Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, deducendone l’illegittimità per violazione di legge e vizio di motivazione.

Motivi della decisione

1. – Il ricorso, nei termini meglio precisati in prosieguo, è fondato. Il Collegio deve rilevare infatti che il divieto di plurima concessione delle misure alternative alla detenzione, previsto dall’art. 58 quater, comma 7 bis, ord. pen. nei confronti del condannato cui sfa stata applicata la recidiva ex art. 99 c.p., comma 4, non opera nelle ipotesi in cui l’istanza, come verificatosi nel caso in esame, si riferisca anche ad una misura alternativa (detenzione domiciliare, semilibertà) diversa da quella in precedenza concessa (v. in senso conforme Sez. 1, 22 novembre 2006, n. 20089, rie. P.G. nel proc. pen. a carico di Del Genio). A favore di tale conclusione militano plurime argomentazioni di tipo letterale e logico-sistematico. Sotto il primo profilo è da evidenziare che l’interpretazione letterale della norma appare inequivocabile, nel senso che l’applicazione di una specifica misura è preclusiva per il futuro della stessa misura, come si desume dalla indicazione degli specifici benefici e dalla previsione che ciascuno di essi non possa essere concesso più di una volta. Anche l’interpretazione logico- sistematica conduce alla stessa conclusione, poichè ogni misura penitenziaria ha presupposti e finalità diverse che il legislatore ha sempre tenuto ben presenti e distinti, laddove ha riservato una autonoma e specifica regolamentazione a ciascuna delle misure. Infine da numerose decisioni della Corte Costituzionale (sentenze n. 306/1993, 173/1999, 445/1997, 257/2006) emerge una trama interpretativa unitaria, in base alla quale l’automatica preclusione dell’accesso ai benefici penitenziari in ragione della configurazione normativa di "tipi d’autore" (quale, nel caso di specie, il recidivo ex art. 99 c.p., comma 4) e di una scelta general-preventiva si porrebbe in evidente contrasto con la finalità rieducativa della pena e vanificherebbe i principi di proporzione e di individualizzazione della stessa che caratterizzano il trattamento penitenziario. In questa cornice di principi generali, recepiti in una recente decisione delle Sezioni Unite (Sez. Un. 28 marzo 2006, ric. Alloussi), il Collegio ritiene che l’ammissione ad una misura alternativa alla detenzione di un soggetto cui sia stata applicata la recidiva ex art. 99 cod. pen., comma 4, con sentenza divenuta irrevocabile prima dell’8 dicembre 2005 (data di entrata in vigore della L. n. 251 del 2005), come a ragione sostenuto dal ricorrente, non può essere automaticamente preclusa dalla circostanza che la persona condannata abbia già in passato usufruito di altra, diversa misura, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine all’avvenuta realizzazione di tutte le condizioni per usufruire del differente beneficio richiesto (in senso conforme Sez. 1, 22 novembre 2006, n. 020089/06 ric. Del Genio; Sez. 1, 22 dicembre 2006, n. 028587/06, rie. Falcin).

Nè, per altro, con specifico riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell’Istanza di affidamento in prova, proposta in via principale, il tribunale ha chiarito, tenuto conto dell’interpretazione restrittiva della norma da ultimo prospettata dalla Corte Costituzionale nella sua sentenza n. 291 del 2010, se il reato espressivo della recidiva reiterata sia stato commesso dopo la sperimentazione della misura alternativa, avvenuta in sede di esecuzione di una pena, a sua volta irrogata con applicazione della medesima aggravante.

2. – In presenza di tali lacune motivazionali, s’impone allora l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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