T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 03-11-2011, n. 8409 Assegnazione di fondi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il ricorso può essere dichiarato improcedibile in quanto, all’esito della procedura di assegnazione indetta dall’Università resistente, è risultato che i ricorrenti T. e B. hanno comunque ottenuto l’assegnazione di superfici di estensione maggiore a quella dell’anno precedente;

– che, in mancanza dei quattro nuovi assegnatari di terreni (senza bestiame da pascolo ma comunque in possesso di altri animali), i predetti ricorrenti non hanno apportato elementi idonei a provare che, in loro assenza, sarebbero stati destinatari di una estensione maggiore di terreno, posto peraltro che alcuna censura viene rivolta, con il ricorso in esame, alla predetta procedura di assegnazione delle superfici per erba da falce indetta dalla Università agraria di Bracciano ma solo al fatto che la stessa sia ora aperta, con la modifica dell’art. 6 del regolamento dell’Ente, anche a coloro che non sono possessori di capi di bestiame;

– che non risulta che la ricorrente Boschi abbia presentato domanda di assegnazione delle superfici di che trattasi né che, nell’anno precedente, sia stata assegnataria di tali terreni, dal che deriva la mancanza di legittimazione a proporre il presente gravame;

– che l’aumento del contributo da versare a favore dell’Università resistente (smentita, tuttavia, dall’Università resistente), unitamente alla richiesta di assegnazione delle superfici, non costituisce motivo di ricorso ma è stata sollevata con la memoria depositata in vista della camera di consiglio, tanto da non poter essere esaminata in questa sede;

– che, in ogni caso, non risulta irragionevole la modifica apportata con la delibera impugnata;

– che le spese possono essere compensate tra le parti del giudizio, in ragione dell’evoluzione della vicenda, successiva alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile con riferimento a Emanuela Boschi e, per i restanti ricorrenti, improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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