Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-06-2011) 05-10-2011, n. 36044

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.C. propone ricorso in Cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, lamentando che la misura cautelare (della custodia in carcere) applicatagli non sarebbe proporzionata alla sua personalità ed ad una serie di ragioni contingenti, fra cui la principale è quella di accudire i genitori gravemente ammalati.

IL ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che ricorre il vizio di motivazione illogica o contraddittoria solo quando emergono elementi di illogicità o contraddizioni di tale macroscopica evidenza da rivelare una totale estraneità fra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale (Cass. 25 maggio 1995, n. 3262). In altri termini, occorre che sia mancata del tutto, da parte del giudice, la presa in considerazione del punto sottoposto alla sua analisi, talchè la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui la decisione è fondata e non contenga gli specifici elementi esplicativi delle ragioni che possono aver indotto a disattendere le critiche pertinenti dedotte dalle parti (Cass. 15 novembre 1996, n. 10456).

In particolare, nella scelta discrezionale delle misure cautelari personali, la formulazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura alle esigenze che si intendono soddisfare è censurabile in sede di legittimità solo se non è sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Cass. 30 luglio 1992, n. 2995).

Nessuno di tali vizi ricorre nel caso di specie, dal momento che il giudice di merito ha esposto un ragionamento argomentativo coerente, completo e privo di discontinuità logiche.

Ed infatti il Tribunale del riesame – dopo aver ricordato che il C. ha precedenti per oltre dieci rapine oltre che per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto d’armi – ha analiticamente considerato: "La gravità del fatto rende proporzionata la misura adottata mentre la pericolosità del ricorrente, alla luce delle esigenze riscontrate, impone l’applicazione della misura più afflittiva dovendo in radice escludersi qualsivoglia prognosi positiva in ordine alla capacità del ricorrente – il quale, pur se ristretto in carcere fino al mese ottobre del 2008, non ha nuovamente esitato a ribadire i termini della propensione a delinquere, con le modalità peraltro sopra rassegnate, a conferma della sostanziale indifferenza al monito in precedenza correlato alle sanzioni penali ai suoi danni già comminate – di procedere alla spontanea osservanza delle prescrizioni che accompagnano le misure diverse dalla detenzione in carcere.

L’intensità delle esigenze di prevenzione sopra rimarcate, infine, rende caso recessiva la valutazione correlata allo stato di salute dei genitori".

Questa articolata motivazione evidenzia la completezza e la correttezza logica del ragionamento del giudice di merito, sicchè difettano le condizioni per l’ammissibilità del ricorso in esame.

Potendosi ravvisare profili di colpa nella causa dell’inammissibilità del ricorso, l’imputato va condannato al pagamento delle spese processuali nonchè di una sanzione in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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