Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-06-2011) 05-10-2011, n. 36043

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.G., ristretto agli arresti domiciliari in via preventiva per il delitto di tentata ricettazione, col presente ricorso impugna con due distinti motivi, l’ordinanza collegiale di conferma dell’applicazione della misura cautelare in sede di riesame.

Col primo motivo, l’imputato si duole della errata applicazione della legge penale, censurando in particolare il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ravvisato nella condotta riscontrata in fase di indagini il delitto di tentata ricettazione, anzichè il compimento di mera attività preparatoria penalmente irrilevante.

Il secondo motivo, invece, attiene all’adeguatezza della misura cautelare applicata, ritenuta inadeguata in eccesso rispetto alle esigenze cautelari ed alla personalità dell’imputato.

Il primo motivo è infondato e deve essere rigettato.

Va richiamato al riguardo il più recente orientamento di questa stessa sezione, secondo cui il delitto di ricettazione si consuma al momento dell’accordo fra cedente e acquirente sulla cosa proveniente da delitto e sul suo prezzo, mentre la traditio della res altro non è se non l’adempimento di un contratto già perfezionato; la stessa quindi non è prevista dalla norma penale come elemento strutturale della fattispecie al punto da contrassegnarne la consumazione (Cass. 15 aprile 2009, n. 17821).

Ciò posto, nella condotta accertata nel corso delle indagini ricorrono certamente gli estremi della ricettazione tentata, se non addirittura consumata. Premesso che l’accordo fra il tradens e l’accipiens non soggiace, ovviamente, ad alcuna forma particolare e la sua esistenza può ricavarsi dal comportamento delle parti, il Tribunale del riesame ha correttamente posto in evidenza come una molteplicità di circostanze oggettive depongono in modo chiaro nel senso dell’esistenza di tale accordo. In particolare, il tal senso è assegnato rilievo decisivo alla coincidenza fra i pezzi occorrenti per la riparazione dell’autovettura incidentata nella disponibilità del F. (targata (OMISSIS)) e quelli smontati da una autovettura, dello stesso modello, oggetto di furto (targata (OMISSIS)). Deve quindi escludersi che nel provvedimento impugnato si sia fatta errata applicazione della fattispecie incriminatrice, ritenendo integrato il reato contestato, quantomeno nella forma del mero tentativo.

Il secondo motivo, relativo all’adeguatezza della misura cautelare in atto applicata (arresti domiciliari), è invece inammissibile.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che ricorre il vizio di motivazione illogica o contraddittoria solo quando emergono elementi di illogicità o contraddizioni di tale macroscopica evidenza da rivelare una totale estraneità fra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale (Cass. 25 maggio 1995, n. 3262). In altri termini, occorre che sia mancata del tutto, da parte del giudice, la presa in considerazione del punto sottoposto alla sua analisi, talchè la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui la decisione è fondata e non contenga gli specifici elementi esplicativi delle ragioni che possono aver indotto a disattendere le critiche pertinenti dedotte dalle parti (Cass. 15 novembre 1996, n. 10456).

In particolare, nella scelta discrezionale delle misure cautelari personali, la formulazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura alle esigenze che si intendono soddisfare è censurabile in sede di legittimità solo se non è sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Cass. 30 luglio 1992, n. 2995).

Nessuno di tali vizi ricorre nel caso di specie, dal momento che il giudice di merito ha esposto un ragionamento argomentativo coerente, completo e privo di discontinuità logiche.

Ed infatti il Tribunale del riesame ha correttamente posto in evidenza l’inidoneità di una misura meno afflittiva a scongiurare la reiterazione del reato, "avuto riguardo alla natura delle condotte oggetto di contestazione ed all’ampia libertà di movimento e comunicazione che comunque residuerebbe al prevenuto".

La motivazione sopra riassunta evidenzia la completezza e la correttezza logica del ragionamento del giudice di merito, sicchè difettano le condizioni per l’ammissibilità in parte qua del ricorso in esame.

Potendosi ravvisare profili di colpa nella causa dell’inammissibilità del ricorso, l’imputato va condannato al pagamento delle spese processuali nonchè di una sanzione in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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