Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-06-2011) 05-10-2011, n. 36041

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza dell’8 febbraio 2011 il g.i.p. del tribunale di Terni ha applicato ad L.E. la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto continuato di usura. A seguito di appello, il Tribunale del riesame di Perugia ha sostituito la misura cautelare applicata con quella degli arresti domiciliari. Avverso tale provvedimento il L. propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione articolando congiuntamente, in un unico motivo, l’erronea applicazione della legge penale (in relazione alla fattispecie prevista dall’art. 644 c.p.) e la carenza o contraddittorietà della motivazione per travisamento del fatto.

Nella specie, al L., che esercita la professione di commercialista, sono attribuiti due distinti episodi delittuosi svoltisi con modalità similari, che vedono quali parti offese rispettivamente tali M.F. e B.D.: ad entrambe il L. avrebbe erogato ingenti prestiti (mascherati sotto forma del prezzo di una compravendita) chiedendo in garanzia il trasferimento di immobili, con un patto di retrovendita ad un prezzo notevolmente più alto e comunque vieppiù crescente quanto più tardi fosse avvenuto il pagamento.

In particolare, nel primo episodio venne trasferito nell’estate del (OMISSIS) ed al prezzo di Euro 230.000,00 un appartamento di proprietà della madre della vittima al fratello dell’imputato; contestualmente, la M. si impegnò con scrittura privata a riacquistare l’immobile al prezzo di Euro 300.000,00 se il pagamento fosse avvenuto entro il 30 ottobre 2009, di Euro 330.000,00 se detto pagamento fosse avvenuto entro il 30 aprile 2010 ed di Euro 360.000,00 se si fosse superato tale termine. Nell’estate del (OMISSIS) la M., rimasta comunque nel godimento dell’immobile, ne riacquistò la proprietà al prezzo di Euro 450.000,00, di cui Euro 50.000,00 corrisposti entro il mese di novembre ed il resto dilazionato in cinque anni.

Il secondo episodio riguarda invece un appartamento della B., venduto al prezzo di Euro 220.000,00 nell’estate del 2009 e che la stessa avrebbe dovuto riacquistare al prezzo di Euro 288.000,00 entro il 31 agosto del 2010 ovvero di Euro 312.000,00 entro il 28 febbraio 2011.

L’imputato contesta che in queste operazioni di speculazione immobiliare siano ravvisabili gli estremi del reato di usura, evidenziando che dalle intercettazioni non emerge che egli abbia mai parlato di prestiti con le querelanti, anche se artatamente incalzato dalle stesse. Con particolare riferimento al caso della M., deduce che (a) l’immobile compravenduto era di proprietà di persona diversa dalla pretesa vittima; (b) non vi sarebbe stato passaggio di denaro, ma solamente l’estinzione di debiti per i quali l’immobile era stato sottoposto a procedure esecutive, talchè l’unico ed effettivo beneficiario dell’esborso dovrebbe identificarsi nella proprietaria, anzichè nella querelante; (c) il prezzo della retrovendita è stato dilazionato in cinque anni e ciò costituirebbe una sufficiente giustificazione della differenza di prezzo, escludendo la presenza di interessi usurari; (d) in ogni caso, manca l’originaria pattuizione di interessi usurari in quanto la proposta irrevocabile d’acquisto non è firmata dalla M. e dunque la stessa è nulla.

Le stesse considerazioni sono poi riferite genericamente all’episodio della B., in relazione al quale l’imputato sottolinea che si trattò di una reale operazione immobiliare, sebbene sorretta da un chiaro intento speculativo, e non di usura.

Con successiva dichiarazione pervenuta in cancelleria l’8 giugno 2011, l’imputati ha rinunziato al ricorso.

Tale circostanza rende inammissibile il ricorso medesimo. Potendosi ravvisare profili di colpa nella presentazione del ricorso poi rinunziato, il ricorrente va condannato al pagamento di una sanzione a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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