T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 03-11-2011, n. 8433

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, cittadino marocchino, impugnava il provvedimento di diniego di concessione della cittadinanza italiana, richiesto ai sensi dell’art. 9, comma uno, lett. f) l. n. 91/1992 motivato sulla base di elementi riguardanti la sicurezza della Repubblica, emersi dall’attività informativa esperita.

Nel ricorso si deduce il difetto di motivazione e di istruttoria.

L’amministrazione si è costituta ed ha depositato una nota del ministero dell’interno nella quale si fa presente che gli atti in base ai quali l’amministrazione ha adottato il provvedimento di diniego sono da qualificarsi come riservati poiché la loro divulgazione potrebbe compromettere l’azione preventiva o di controllo a tutela della sicurezza dello Stato.

Con ordinanza n. 1270/2010 questo TAR ha disposto istruttoria. Il provvedimento è stato reiterato con ordinanza n. 5453/2010, precisando che l’amministrazione avrebbe potuto effettuare tutti gli stralci e gli omissis che avesse ritenuto necessari. Nemmeno a questo secondo provvedimento, tuttavia, l’amministrazione ha adempiuto.

In tale quadro probatorio, il collegio non può che fare applicazione dell’art. 64, comma 4 c.p.a. e quindi desumere argomenti di prova dal comportamento non collaborativo tenuto dalla amministrazione, per ben due volte destinataria di un’ordinanza istruttoria inevasa.

La rilevanza per la sicurezza dello Stato della documentazione sulla cui base il provvedimento impugnato è stato impugnato, infatti, non può giustificare una totale compromissione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. al punto da non consentire nemmeno di conoscere, con tutti i necessari stralci ed omissis (al fine di non disvelare notizie riservate e non pregiudicare eventuale attività di intelligence) ovvero mediante un rapporto sintetico, quali siano le ragioni della adozione di un provvedimento amministrativo.

Per tali ragioni, la censura di difetto di motivazione dedotta nel ricorso deve trovare accoglimento.

L’annullamento del provvedimento impugnato, in esito alla riconosciuta fondatezza del ricorso, determina il sorgere per l’amministrazione del dovere di riprovvedere sull’istanza del ricorrente, fornendo una adeguata motivazione, pur con le cautele cui si è sopra fatto cenno finalizzate a garantire che non vengano in alcun modo pregiudicate le attività di prevenzione e controllo per la sicurezza dello Stato.

Le spese possono essere compensate sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui alla motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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