Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-06-2011) 05-10-2011, n. 36029

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 14 ottobre 2010 la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone del 6 giugno 2006 con cui P.A. veniva condannato per il reato di tentata rapina aggravata commessa in danno di una prostituta, tale B. F.N., in data (OMISSIS).

Avverso la sentenza della corte territoriale, l’imputato ha proposto ricorso, tramite il proprio legale, allegando due motivi.

Va premesso al riguardo che nel giudizio di primo grado sono state dichiarate irripetibili e dunque utilizzabili le sommarie informazioni rese agli organi inquirenti dalla parte offesa, divenuta nel frattempo irreperibile.

Col primo motivo di ricorso, il P. deduce la inutilizzabilità di tali dichiarazioni, in quanto acquisite al fascicolo del dibattimento sebbene raccolte in violazione del principio del contraddittorio. Assume, in particolare, che siano stati violati l’art. 514 c.p.p. e l’art. 111 Cost.. Il secondo motivo, articolato sostanzialmente in via subordinata, riguarda – nel caso se ne ritenesse l’utilizzabilità – l’attendibilità della teste e fa leva sulla circostanza che nella sua deposizione sarebbero individuabili quantomeno tre elementi in cui risulta non aver detto il vero.

Con la memoria depositata il 27 maggio 2011, l’imputato nella sostanza ribadisce in modo più articolato le ragioni già poste a fondamento del primo motivo di ricorso, richiamando la giurisprudenza di questa Corte e quella della Corte costituzionale in ordine alla necessità di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 512 c.p.p..

Il primo motivo è infondato. Infatti, a norma dell’art. 512 c.p.p. è consentita che venga data lettura in dibattimento degli atti divenuti irripetibili per fatti o circostanze imprevedibili.

Condizione sufficiente per la utilizzabilità della deposizione, quindi, è costituita dalla obiettiva imprevedibilità delle ragioni che hanno reso impossibile l’escussione del testimone in dibattimento.

Al riguardo, ripetutamente questa Corte ha affermato che la semplice condizione di cittadino extracomunitario non è elemento idoneo a formulare prognosi di futura irreperibilità, sicchè è legittima la lettura in dibattimento delle dichiarazioni da lui rese all’autorità di p.g. nella fase delle indagini (Cass. 19 maggio 2009, n. 32616;

Cass. 23 marzo 2006, n. 16210; Cass. 13 ottobre 2005, n. 40957), pure quando trattasi di straniera che esercita l’attività di meretricio (Cass. 12 novembre 2008, n. 46221).

Secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 512 c.p.p., la lettura in dibattimento dibattimentale delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini deve ritenersi preclusa solo nel caso che l’assenza del dichiarante dipenda dalla libera intenzione di sottrarsi all’esame dibattimentale (Cass. 8 luglio 2004, n. 38682; v. pure Cass. 17 novembre 2009, n. 6636). Il principio va tuttavia inteso nel senso che il giudice non può autorizzare la lettura dibattimentale delle dichiarazioni soltanto qualora risulti positivamente l’intenzionalità del dichiarante di sottrarsi all’esame dibattimentale, al fine di menomare la difesa dell’imputato o delle altre parti del processo; ed invece, nel caso in cui non vi sia prova di tale specifico intendimento, l’unico criterio applicabile è quello della prognosi postuma di un giudizio di obiettiva prevedibilita delle cause che hanno determinato la irripetibilità della deposizione (Cass. 11 novembre 1998, n. 12705;

Cass. 12 novembre 2003, n. 16859; Cass. 20 gennaio 2009, n. 6139).

Ciò in quanto all’irreperibilità sopravvenuta del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali non può attribuirsi presuntivamente il significato della volontaria scelta di sottrarsi all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore (Cass. sez. un. 28 maggio 2003, n. 36747).

Peraltro, la valutazione circa l’imprevedibilità dell’evento che ha in concreto determinato l’irripetibilità della deposizione appartiene al merito del giudizio e non è censurabile in sede di legittimità ove sorretta da congrua motivazione.

Nella specie, l’imputato non ha fornito alcun elemento che consenta di affermare che la parte offesa si sia intenzionalmente sottratta all’esame dibattimentale e non ha mosso alcuna specifica censura contro la decisione di qualificare come imprevedibile la circostanza che ha determinato l’irripetibilità della deposizione della B. F.. Di contro, la corte territoriale ha espressamente motivato sul punto, indicando, quali verosimili ragioni dell’improvviso allontanamento della prostituta, (a) il timore di ritorsioni da parte dello stesso imputato oppure (b) l’iniziativa del padrone di casa che, essendo venuto a conoscere dell’effettiva attività svolta dalla B.F., le ha intimato lo sfratto per evitare di incorrere nel reato di favoreggiamento della prostituzione. Tale motivazione – che peraltro, come già detto, non costituisce oggetto di specifiche critiche – è congrua e sufficiente, dal momento che non occorre individuare in modo univoco la causa che ha reso oggettivamente impossibile la deposizione dibattimentale, ma più semplicemente, una volta esclusa la prova positiva dell’intenzione della teste di sottrarsi all’esame delle parti, è sufficiente accertare che i fattori che hanno determinato la situazione di irreperibilità non erano prevedibili ex ante.

Per tali ragioni, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.

Non incontra miglior sorte il secondo motivo di ricorso, col quale si contesta al giudice di merito di aver ritenuto attendibile la parte offesa, nonostante alcune discrepanze nella sua deposizione.

In realtà, gli elementi sui quali la deposizione della B. F. risulta non rispondente al vero non appaiono decisivi ai fini dell’affermazione di responsabilità del P. e riguardano profili marginali della vicenda (la negazione di una telefonata che il P. le ha invece fatto prima di tentare la rapina, come risulta dai tabulati; l’asserzione che l’uomo le sarebbe stato già noto; il luogo esatto in cui è stata gettata la pistola, rinvenuta invece più distante). Sugli stessi, infatti, l’imputato sofferma l’attenzione più che altro perchè queste incongruenze dovrebbero condurre ad un giudizio di generale inattendibilità della parte offesa, anche in relazione a due aspetti (non smentiti dai riscontri positivi) invece decisivi ai fini della qualificazione della fattispecie: le minacce e l’intimazione della consegna del denaro.

Questa Corte ha tuttavia precisato che anche dopo la novella di cui alla L. n. 46 del 2006, che ha riconosciuto la possibilità di dedurre fra i motivi di ricorso per cassazione il vizio di motivazione anche con riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, il giudizio di cassazione conserva pur sempre la natura di giudizio di legittimità. Consegue che gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell’ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso (Cass. 11 gennaio 2007, n. 7380). Pertanto, deve essere esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.

In sostanza, qualora il giudizio di attendibilità del testimone non sia inficiato da vizi tipici di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, lo stesso non può essere censurato nel giudizio per cassazione sol per il fatto che sarebbe possibile una diversa valutazione (così pure Cass. 12 ottobre 2007, n. 40542).

Consegue che, avendo la corte territoriale dato adeguata e ragionevole contezza delle ragioni per cui le discrepanze nella deposizione della parte offesa possono trovare una giustificazione diversa da quella di ritenerla genericamente inattendibile, il ricorso è, quanto a tale aspetto, inammissibile.

Del resto, è non neppure esatta l’affermazione del ricorrente secondo cui la deposizione della B.F. sarebbe l’unica prova d’accusa, dal momento che a carico dello stesso gravano altri elementi probatori concordanti, quali il rinvenimento della pistola e della fondina; la deposizione del teste C.; relazione dell’operante B., delle forze dell’ordine).

Al rigetto segue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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