T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 03-11-2011, n. 8424 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è irricevibile in quanto il deposito del ricorso è tardivo rispetto al termine dimidiato di 15 giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. Infatti, per tutti i procedimenti in camera di consiglio, ad esclusione di quelli per l’adozione e l’esecuzione di misure cautelari, tutti i termini – ad eccezione di quello per la notifica – sono dimezzati (art. 87, comma 3 c.p.a.).

Nel caso in esame, la notifica del ricorso nei confronti del ministero dell’interno (al quale unicamente è imputabile il silenzio contestato, posto che la prefettura di Vicenza è unicamente incaricata dello svolgimento dell’istruttoria) si è perfezionata in data 27 mentre il deposito è avvenuto in data 16 giugno 2011, e dunque oltre il quindicesimo giorno.

Il ricorso, pertanto, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) c.p.a. va dichiarato irricevibile.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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