Cass. civ. Sez. VI, Ord., 02-03-2012, n. 3342 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che il consigliere designato ha depositato, in data 3 novembre 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

"L’Azienda Agricola Campisi Antonino di Giuseppe e Dario Campisi, in persona del legale rappresentante C.G., propose al Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Bressanone, opposizione nei confronti del Direttore dell’Azienda Sanitaria di Bressanone avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Direttore dell’Ufficio Igiene e Salute pubblica della Provincia autonoma di Bolzano per violazione del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.

Nella resistenza dell’Azienda Sanitaria di Bressanone, il Tribunale adito, con sentenza in data 1 febbraio 2005, dichiarò la carenza di legittimazione attiva dell’opponente, atteso che l’ingiunzione era stata emessa nei confronti della persona di C.G., mentre l’opposizione era stata proposta dall’Azienda Agricola Campisi Antonino di Giuseppe e Dario Campisi, in persona del legale rappresentante C.G., nonchè il difetto di legittimazione passiva del direttore dell’Azienda Sanitaria di Bressanone evocato in giudizio, atteso che l’ingiunzione era stata emessa dal Direttore dell’Ufficio Igiene e Salute pubblica della Provincia autonoma di Bolzano.

Avverso tale decisione propose ricorso per cassazione l’Azienda Agricola Campisi Antonino di Giuseppe e Dario Campisi in base a cinque motivi. Resistette l’intimato.

Con sentenza n. 22425 del 3 novembre 2010, la Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso.

Esaminando il primo motivo, con cui la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 2, 3, 6 e 22, censurava la ritenuta carenza di legittimazione attiva della ricorrente, la Corte, nel dichiararlo infondato, ha così motivato:

"Dall’esame degli atti, consentito dalla natura processuale del vizio denunciato, è emerso che l’ingiunzione era stata emessa e notificata alla persona di C.G., nella qualità di rappresentante legale dell’Azienda Agricola Campisi Antonino, che aveva posto in vendita limoni … ed era indicato quale responsabile dell’illecito, così come al medesimo era irrogata la sanzione: dunque, l’ingiunzione non era emessa nei confronti dell’Azienda Agricola Campisi Antonino, in persona del suo legale rappresentante. Deve, pertanto, ritenersi che destinatario della sanzione era la persona fisica del C., quale autore dell’illecito, tenuto conto del carattere personale della responsabilità ascrivibile ai sensi della L. n. 689 del 1981, dovendo così escludersi che la sanzione sia stata irrogata all’Azienda, quale soggetto coobbligato in solido con l’autore dell’infrazione. Pertanto, poichè destinatario dell’ingiunzione era la persona del C., correttamente la sentenza ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione per carenza di legittimazione attiva dell’Azienda. Legittimato passivo nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, è – anche in caso di eventuale responsabilità sanzionatoria con vincolo di solidarietà esclusivamente il destinatario dell’ingiunzione al quale viene addebitata la violazione amministrativa, in quanto tale giudizio, sebbene abbia ad oggetto un rapporto giuridico avente fonte in un’obbligazione di tipo sanzionatorio, è formalmente strutturato quale impugnazione di un atto amministrativo, sicchè non è consentita in esso la partecipazione di soggetti diversi dall’amministrazione ingiungente e dall’ingiunto, trovando la legittimazione a ricorrere fondamento nell’esistenza di un interesse giuridico alla rimozione di un atto del quale il ricorrente sia destinatario, mentre il fatto di essere esposto ad una eventuale azione di regresso integra un semplice interesse di fatto".

Con la citata pronuncia, la Corte di cassazione ha dichiarato assorbiti il secondo motivo, concernente la declaratoria di difetto di legittimazione passiva, e gli altri motivi, attinenti al merito dell’opposizione. Per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione l’Azienda Agricola Campisi Antonino ha proposto ricorso, con atto notificato il 29 aprile 2011, sulla base di un motivo.

Ha resistito, con controricorso, l’Azienda Sanitaria.

Con l’unico mezzo, la ricorrente denuncia errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4, per avere la sentenza impugnata erroneamente supposto che C.G. sia stato il soggetto destinatario della contestazione e delle notifiche dei relativi atti.

Il motivo di censura, ad avviso del relatore, non può trovare ingresso.

Per costante giurisprudenza (tra le tante, Cass., Sez. lav., 29 ottobre 2010, n. 22171), l’istanza di revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, e che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio.

Nella specie, il fatto cui si riferisce l’errore investe un punto controverso nel corso del giudizio su cui la Corte di Cassazione ebbe a pronunciare con la sentenza qui impugnata, perchè l’esame del verbale di contestazione e dell’ordinanza-ingiunzione costituiva il presupposto indispensabile per la decisione sulla legittimazione attiva dell’Azienda Agricola a proporre l’opposizione.

In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, per esservi dichiarato inammissibile".

Letta la memoria depositata dalla Azienda ricorrente in prossimità della Camera di consiglio.

Motivi della decisione

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che le critiche ad essa mosse con la memoria illustrativa non colgono nel segno;

che non è configurabile il lamentato errore revocatorio, perchè la ricorrente denuncia come svista materiale, in cui sarebbe incorsa questa Suprema Corte, un fatto costituente un punto controverso (la legittimazione dell’Azienda Agricola a proporre opposizione, alla luce del testo dell’ordinanza-ingiunzione), sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;

che la questione sulla quale si discuteva era, infatti, costituita proprio dal se, tenuto conto del soggetto destinatario dell’ordinanza- ingiunzione, l’Azienda Agricola avesse o meno titolo a ricorrere contro l’ordinanza-ingiunzione: un aspetto, questo, costituente oggetto della materia del contendere, anche alla luce della sentenza del giudice di merito, il quale aveva dichiarato la carenza di legittimazione attiva dell’Azienda Agricola opponente sul rilievo che l’ingiunzione era stata emessa nei confronti della persona di C.G.;

che, peraltro, il lamentato errore neppure sussiste, perchè il testo dell’ingiunzione in data 28 gennaio 2003 (prot. n. UD/ch/ASSE2347), oggetto dell’opposizione, "ordinava al signor C.G. nato a (OMISSIS) e residente in (OMISSIS), di provvedere al pagamento della somma di Euro 6.203.01";

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara. il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dall’Amministrazione controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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