T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 03-11-2011, n. 8404 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Premesso che i ricorrenti dichiarano:

1) di aver fatto parte del personale della Cassa per il Mezzogiorno – inseriti in apposito ruolo gestito dal Commissario liquidatore – e di non essere stati mai inquadrati nell’organico dell’Agensud (così come precisato nella memoria depositata il 29.11.2007, a rettifica di quanto indicato nell’atto introduttivo);

2) di essere transitati alle dipendenze dell’Amministrazione statale senza che si determinasse soluzione di continuità con il precedente rapporto d’impiego;

3) di aver ottenuto un inquadramento penalizzante presso l’Amministrazione di destinazione, non essendo stata loro riconosciuta nè l’intera anzianità maturata presso la Casmez con il connesso trattamento stipendiale nè il regime previdenziale integrativo ivi fruito (polizza INA).

Rilevato che con l’impugnativa gl’interessati prospettano profili d’incostituzionalità dell’art. 9 D.L. 8.2.1995 n. 32 convertito dalla L. 7.4.1995 n. 104 e comunque si dolgono di non avere avuto conoscenza dei provvedimenti relativi al loro inquadramento riservandosi, quindi, a seguito della loro esibizione, la presentazione di motivi aggiunti..

Con successivi motivi aggiunti del 6.12.2009, parte ricorrente censura gli atti di inquadramento per eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti e sviamento dato che l’Amministrazione avrebbe dovuto inquadrare i ricorrenti con diretta provenienza dal ruolo gestito dal Commissario governativo.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso ed i motivi aggiunti sono palesemente infondati.

Ed invero con il ricorso introduttivo parte ricorrente solleva l’eccezione come illegittimità costituzionale dell’art. 14 bis del D.Lgs. n. 96 del 374/1993 come introdotto dall’art. 9 del D.L. n 32/95 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost…."che si appalesa manifestamente infondata dato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 219/98, in esito alle ordinanze del TAR Lazio sulla legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 2, della legge 7 aprile 1995, n. 104, nonché degli artt. 14, comma 4, e 14 bis, comma 1, lettera b) e commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ha dichiarato, fra l’altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 14 bis, comma 1, lettera b) e commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

Né fondati risultano i motivi aggiunti data la loro genericità posto che con i medesimi i ricorrenti si limitano ad asserire che gli atti di inquadramento avrebbero dovuto essere disposti con diretta provenienza dal ruolo gestito dal Commissario governativo senza enucleare specifiche e circostanziate doglianze sulla posizione giuridicoeconomica determinata dai provvedimenti d’inquadramento impugnati.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe ed i motivi aggiunti li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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