Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-05-2011) 05-10-2011, n. 36132 Danno a persona

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 25 febbraio 2010 la Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, confermando la decisione assunta dal Tribunale di Bolzano ha riconosciuto O.M. responsabile del delitto di lesione volontaria gravissima in danno di D. S., per averlo colpito al volto con una bottiglia rotta, cagionandogli lo sfregio permanente del viso; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Ha proposto personalmente ricorso per cassazione l’imputato, affidandolo a un solo motivo. Con esso lamenta che il giudice di merito abbia dato credito alle dichiarazioni della persona offesa e di un suo collega, senza considerare che il mancato ritrovamento della bottiglia sul luogo del fatto privava di credibilità l’assunto accusatorio e rendeva plausibile la versione alternativa offerta dalla difesa, secondo la quale vi era stata una prolungata colluttazione e lo S., una volta caduto a terra, si era accidentalmente ferito con dei cocci di vetro.

Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su motivi non consentiti.

Infatti le censure con esso elevate, dietro l’apparente denuncia di vizi della motivazione, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito – non consentito in sede di legittimità – attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti.

La Corte territoriale ha dato pienamente conto delle ragioni che l’hanno indotta a conferire maggiore credibilità alla versione dei fatti prospettata dalla persona offesa rispetto a quella dell’imputato, per avere la prima trovato riscontro nelle risultanze della prova testimoniale, opportunamente vagliata dai giudici di primo e di secondo grado con identico risultato valutativo. Ha inoltre rimarcato l’irrilevanza, ai fini del giudizio, del mancato ritrovamento della bottiglia utilizzata per l’aggressione, la cui esistenza – ed efficacia causale nella produzione della lesione – era comprovata dalla presenza di frammenti di vetro nella ferita riportata dallo S..

Della linea argomentativa così sviluppata il ricorrente non segnala alcuna caduta di consequenzialità, che emerga ictu oculi dal testo stesso del provvedimento; mentre il suo tentativo di riproporre in questa sede l’ipotesi di una ferita accidentale si risolve nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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