T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 03-11-2011, n. 2628 Comune

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente, occupante abusiva dell’alloggio n. 34 in Milano a Via Chiari, n. 5, ha presentato una prima istanza di sanatoria la cui proposta è stata revocata per mancata presentazione della istante alla convocazione disposta dal Settore Patrimonio ERP del Comune di Milano.

Detta revoca è stata impugnata con ricorso a questo Tribunale iscritto al n. 258/93 R.G., dichiarato perento con decreto n. 5770 dell’11 settembre 2001.

La ricorrente ha chiesto il riesame di detta revoca e il Comune, con nota del 24 ottobre 2001, ha comunicato che, pur non essendo possibile il riesame, stante l’intervenuta perenzione del ricorso, l’istanza poteva, tuttavia, essere ripresentata.

Tale atto è stato impugnato con il ricorso iscritto al n. 145/2002 R.G. la cui contestuale istanza cautelare è stata respinta, con ordinanza n. 355 del 7 febbraio 2002 per assenza di periculum.

La ricorrente ha, dunque, presentato nuova istanza di regolarizzazione della propria posizione cui il Comune ha dato riscontro con nota del 7 febbraio 2003, con cui ha comunicato la decisione della Commissione comunale assegnazione alloggi del 27 gennaio 2003 secondo cui, essendo l’alloggio n. 34 di Via Chiari, n. 5 inserito nel piano vendite, ai sensi della L.r. n. 31/85, la regolarizzazione del rapporto contrattuale poteva essere disposta in altro alloggio idoneo.

Detto provvedimento, nella parte in cui dispone la regolarizzazione in diverso alloggio, è stato impugnato con il ricorso iscritto al n. 1490/2003 deducendo, in sintesi, due vizi: il difetto di motivazione in ordine alle condizioni soggettive della ricorrente e all’affidamento ingenerato dal lungo tempo trascorso e la violazione dell’art. 4 della L.r. n. 31/85 a tenore del quale non vi sarebbe divieto di concedere in locazione gli alloggi inseriti nel piano vendite.

Il Comune di Milano si è costituito in entrambi i giudizi.

Nel primo ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, essendo l’atto impugnato del tutto privo di lesività; nel merito, in subordine, ne ha chiesto la reiezione per infondatezza.

Nel secondo giudizio il Comune ha eccepito di non aver esercitato alcuna discrezionalità, atteso che l’inserimento dell’alloggio nel piano vendite ne impediva la locazione con la conseguenza che la disponibilità ad accordare la sanatoria in un diverso alloggio si profilava quale atto vincolato.

In tale ultimo giudizio si è costituita anche l’ALER chiedendo la reiezione del ricorso.

Entrambi i ricorsi sono stati chiamati all’udienza pubblica del 25 maggio 2011.

Con ordinanza n. 1478 del 9 giugno 2011 il Collegio, previa riunione dei ricorsi, ha disposto l’acquisizione del piano vendita, valido ed efficace al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati, onde verificare se l’alloggio per cui è causa fosse in esso incluso.

Il Comune ha depositato la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’ALER del 22 ottobre 1985 con cui l’immobile oggetto di ricorso è stato inserito nel piano vendite da sottoporre alla Regione per la relativa approvazione.

In vista della discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e, all’udienza pubblica del 2 novembre 2011, sentite le parti, le cause riunite sono passate in decisione.

Motivi della decisione

1. La vicenda dedotta all’esame del Collegio riguarda la regolarizzazione di un rapporto locativo in favore di un soggetto occupante senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 43 della legge regionale n. 28 del 4 maggio 1990 recante modificazioni ed integrazioni alla legge regionale n. 91 del 5 dicembre 1983, contenente la disciplina dell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Nell’ambito di tale vicenda la ricorrente ha proposto due ricorsi: il primo, iscritto al n. 145/2002 R.G., diretto avverso una nota di diniego di riesame e contestuale invito a ripresentare l’istanza; il secondo, iscritto al n. 1490/2003 R.G., diretto avverso un provvedimento di accoglimento della sanatoria in un diverso alloggio essendo, quello occupato, inserito nel piano vendite ai sensi della legge regionale n. 31 del 20 aprile 1985.

2. Il primo ricorso è inammissibile.

Invero la nota impugnata si limita a comunicare la non riesaminabilità di un atto divenuto inoppugnabile per intervenuta perenzione del ricorso avverso di esso proposto e, al contempo, contiene l’invito a ripresentare la domanda.

Così connotato l’atto impugnato è totalmente privo di portata lesiva dovendosi, di conseguenza, escludere in radice la sussistenza di un qualsivoglia interesse della ricorrente ad impugnarlo.

3. A diversa conclusione deve giungersi in ordine al secondo ricorso con il quale la ricorrente ha impugnato un provvedimento che, pur essendo di sostanziale accoglimento, reca una statuizione sfavorevole al suo interesse a vedere regolarizzato il rapporto locativo esattamente nell’alloggio da lungo tempo occupato e non già in altro equivalente.

La decisione dell’amministrazione si fonda esclusivamente sull’avvenuto inserimento dell’appartamento n. 34 dello stabile di Via Chiari, 5 nel piano vendite ai sensi della L.r. n. 31/85.

La finalità della legge, enunciata nell’art. 1, è di ripianare i disavanzi pregressi degli Istituti proprietari degli immobili destinati all’edilizia residenziale pubblica e di conseguire una più efficiente gestione del patrimonio da essi amministrato.

A tal fine la disciplina regionale prevedeva la possibilità per ciascun Istituto di richiedere alla Regione l’autorizzazione a vendere interi stabili o porzioni residue di stabili parzialmente alienati, sulla base di un programma che non coinvolgesse, in ogni caso, un numero di immobili superiore al 25% dell’intero patrimonio detenuto (cfr. artt. 2 e 3, comma 1).

In particolare l’art. 3, al comma 4 stabiliva che il programma dovesse essere approvato dalla Giunta Regionale entro 60 giorni dal ricevimento prevedendosi, altresì, l’approvazione per silentium decorso inutilmente il suddetto termine; inoltre al comma 2, lett. g) era previsto che le cessioni dovessero essere perfezionate entro due anni dall’autorizzazione regionale.

Quanto ai potenziali acquirenti la suddetta legge ne individuava due categorie: per l’acquisto degli alloggi occupati, gli assegnatari o i componenti del nucleo familiare di questi, ovvero le cooperative costituite da tali soggetti (art. 4); per l’acquisto degli immobili liberi, talune categorie di soggetti aventi i requisiti per l’accesso all’edilizia agevolata (art. 7).

L’art. 6 prevedeva, poi, una particolare disciplina per gli alloggi occupati rimasti invenduti.

Esaminando la suddetta distinzione si osserva che, a tenore del disposto normativo, gli alloggi "occupati" sono soltanto quelli regolarmente assegnati; viceversa quelli occupati in assenza di regolare assegnazione sono da considerasi liberi e, come tali, destinati ad essere offerti in vendita all’asta alle categorie protette individuate dall’art. 7, ossia: a) destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, b) famiglie di nuova formazione, c) assegnatari di altri alloggi IACP da lasciare liberi.

La portata preclusiva dell’inserimento di un dato immobile nel piano vendite, ai fini della regolarizzazione del rapporto locativo non può, pertanto, essere posta in dubbio.

Tuttavia osserva il Collegio che la legge invocata dall’Amministrazione nell’impugnato provvedimento poneva, per il perfezionamento degli atti traslativi, il preciso limite temporale di due anni dall’approvazione regionale del piano così, implicitamente, attribuendo validità parimenti biennale al piano stesso.

Se ne deve inferire che, trascorso il suddetto termine, detto piano era da ritenersi privo di efficacia e, conseguentemente, gli immobili in esso inseriti e rimasti invenduti erano da ritenersi suscettibili, secondo le valutazioni discrezionali dell’Amministrazione, di essere reinseriti in un nuovo piano vendite ovvero destinati all’assegnazione o alla regolarizzazione.

A tale proposito il Collegio osserva che il Comune, pur richiesto in sede istruttoria di produrre un piano vendite "valido ed efficace" al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati, onde verificare se l’alloggio per cui è causa fosse in esso incluso, ha tuttavia depositato in estratto la delibera di approvazione del piano vendite, adottata dal Consiglio di amministrazione dell’ALER e risalente al 22 ottobre 1985, nella quale risulta incluso (verosimilmente) l’intero stabile di via Chiari n. 5.

Tuttavia dal prodotto documento non è dato ricavare la data di invio alla Regione per l’approvazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.r. n. 31/85 né è possibile risalire aliunde a tale dato; né, infine, dagli atti di causa e dagli scritti difensivi, risulta che l’alloggio occupato abusivamente dalla ricorrente fosse stato venduto alla data del 7 febbraio 2003.

In altri termini manca del tutto agli atti la prova che, al momento dell’assunzione dell’impugnato provvedimento, il piano vendite adottato con delibera del 22 ottobre 1985 fosse ancora valido ed efficace; anzi, il fatto che l’atto prodotto sia di 18 anni prima e, viceversa, il termine di validità del piano stabilito, dalla legge regionale n. 31/85, fosse biennale, depongono ragionevolmente in senso contrario.

Per quanto precede il ricorso n. 1490/2003 deve essere accolto e, per l’effetto, l’atto impugnato deve essere annullato con conseguente obbligo, per il Comune, di disporre la sanatoria del rapporto locativo con la ricorrente nell’alloggio n. 34 di via Chiari n. 5.

4. Quanto alle spese, se ne può disporre l’integrale compensazione fra tutte le parti in considerazione degli esiti di segno contrario dei due giudizi.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti come in epigrafe, così provvede:

1) dichiara inammissibile il ricorso n. 145/2002;

2) accoglie il ricorso n. 1490/2003 nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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