T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 03-11-2011, n. 2615 Sanzioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 1.12.05, il ricorrente, all’epoca Assistente Capo della Polizia di Stato, comandato in servizio dalla mezzanotte alle ore 7.00 a bordo di una volante, veniva richiesto di intervenire presso il Commissariato di Busto Arsizio a supporto di colleghi al momento impegnati in una operazione di contrasto al fenomeno dell’immigrazione clandestina.

Giunto sul posto e ricevute disposizioni da parte dell’Ispettore R., il ricorrente "sollevava obiezioni" circa il proprio impiego, rappresentando al superiore che in atto sovrintendeva allo svolgimento delle operazioni le proprie riserve sulle modalità di organizzazione del servizio che, a suo dire, non sarebbe stato adeguatamente pianificato sotto il profilo delle risorse personali necessarie.

Nell’occasione, il ricorrente, come ammette in ricorso, "insisteva perché il servizio fosse migliorato" proponendo modalità di esecuzione alternative contemplanti l’impiego, in straordinario, di altri colleghi che avrebbero consentito di superare "l’inadeguatezza della struttura del Commissariato ad effettuare servizi del genere".

Contestualmente rappresentava all’Ispettore che avrebbe potuto trovarsi esposto a responsabilità qualora, nell’espletamento delle mansioni che gli venivano affidate, si fosse infortunato (Relazione di servizio dell’Ispettore R. protocollata il 20.2.2006) e faceva presente che si sarebbe rivolto alle rappresentanze sindacali per informarle delle criticità rilevate nell’occasione all’interno del Commissariato (fatti confermati dall’Agente Scelto Nespolino).

A fronte della conferma degli ordini impartiti da parte del competente Dirigente, nel frattempo contattato dall’Ispettore R. in piena notte su insistenza del ricorrente, l’Agente S. provvedeva alla loro esecuzione non senza aver prospettato la possibilità di far valere le proprie ragioni innanzi ai propri rappresentanti sindacali.

In data 13.2.2006, al ricorrente veniva elevata contestazione disciplinare per aver tenuto in due distinte occasioni nel corso del servizio, "un comportamento irrispettoso nei confronti del superiore nel rappresentare ad alta voce le proprie rimostranze e minacciandolo che avrebbe potuto passare dei guai nel caso in cui (il ricorrente) si fosse fatto male, e che avrebbe fatto valere le proprie ragioni agli organi sindacali".

Acquisite le prescritte deduzioni difensive, il Questore di Varese, ritenuta la ricorrenza dell’illecito disciplinare di cui all’art. 3, comma 1, punto 6) del DPR n. 737/1981(contegno comunque scorretto verso superiori, pari qualifica, dipendenti, pubblico), infliggeva al ricorrente la sanzione del "richiamo scritto" in quanto "in servizio con turno 0/7 presso il Commissariato di P.S. di Busto Arsizio, rappresentava le proprie rimostranze in merito al servizio da svolgere, tenendo un contegno scorretto nei confronti di un superiore alla presenza di altri dipendenti".

Il ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento e, premesso che le proprie critiche non erano rivolte al superiore, ma all’organizzazione del servizio, ha dedotto l’inesistenza della scorretta condotta e l’insufficienza dell’istruttoria condotta.

All’esito della pubblica udienza del 19.10.11 la causa é stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Preliminarmente deve evidenziarsi che la valutazione della rilevanza disciplinare del comportamento tenuto dal ricorrente costituisce esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità non sindacabili nel merito in questa sede se non in presenza di evidenze tali da denotare una palese violazione di quei canoni di ragionevolezza, congruità e proporzionalità che costituiscono il limite della discrezionalità amministrativa.

Nel caso di specie, la condotta del ricorrente, così come ricostruita dall’Amministrazione procedente, non può che ritenersi accertata.

L’Agente, nel pieno svolgimento di una operazione di polizia, ha posto in discussione gli ordini ricevuti esternando considerazioni in ordine a profili organizzativi e di merito esuberanti rispetto alle proprie competenze.

Ciò è avvenuto pubblicamente alla presenza degli altri operanti, tutti dipendenti, e pertanto inferiori di grado, nei confronti del funzionario che al momento dirigeva le attività.

Il verificarsi di diverbio, peraltro, trova conferma nelle dichiarazioni rese dall’Assistente Capo Fiorito Piero (che riferisce di una discussione) e dell’Agente Salvatore Capraio (che riferisce di uno "scambio di opinioni").

Anche la manifestata possibilità di interessare le rappresentanze sindacali (circostanza confermata dallo stesso ricorrente), pur integrando in astratto l’esercizio di un diritto dell’interessato, avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo, alla situazione operativa in atto, ed alle finalità che con tale affermazione venivano in tutta evidenza perseguite (indurre il superiore a modificare i criteri di impiego del personale), non può che integrare una fattispecie di scorretto comportamento, sussumibile nella fattispecie delineata dalla norma regolamentare applicata.

Il provvedimento, contrariamente a quando affermato in ricorso, è adeguatamente motivato circa le ragioni che sono state assunte a presupposto della sanzione e infondato è, infine, il dedotto difetto di istruttoria, smentito dall’acquisizione agli atti del procedimento delle relazioni di servizio di tutti i presenti all’accaduto e dall’esame delle deduzioni difensive del ricorrente.

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, tuttavia, in virtù della particolarità delle questioni trattate, giuste ragioni per compensare le spese.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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